Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini,
– viste la relazione redatta dai componenti della Procura Federale in data 30 ottobre 2021 e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori;
– vista la relazione e i relativi allegati trasmessi dalla Procura Federale a questo giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue.
La relazione della Procura Federale, redatta nell’immediato dopo gara, ha reso necessario approfondire le circostanze relative al ritorno dei calciatori presso il settore occupato dai sostenitori come conseguenza dei fischi e del complessivo atteggiamento posto in essere da questi ultimi. Con la conseguente eventuale possibile integrazione di una delle fattispecie sanzionate dall’articolo 25, comma 9, CGS.
In disparte il tipo di festeggiamento posto in essere, comunque qualificabile come una mera forma di opposizione nei confronti di una tifoseria avversaria e, pertanto, ad avviso di questo giudice, non rilevante sotto il profilo disciplinare.
Orbene, nel valutare gli elementi acquisiti, occorre premettere che i giocatori del Taranto si erano recati sotto la curva occupata dai loro sostenitori per festeggiare la vittoria contro la squadra avversaria.
In siffatto clima di festeggiamento, ritiene questo giudice che non sia possibile attribuire ai fischi (che secondo la ricostruzione della procura avrebbero provocato il ritorno dei calciatori sotto il settore occupato dai loro sostenitori) un significato univoco di natura intimidatoria, come tale sussumibile in una delle fattispecie di cui all’articolo 25, comma nove, cit. Invero, costituisce un dato di comune esperienza che, in situazioni analoghe, i fischi possono rappresentare anche una sorta di gradimento eo di acclamazione da parte del pubblico, rivolta ai protagonisti di uno spettacolo particolarmente gradito. E non si può affatto escludere che, anche nella situazione in esame, i fischi evidenziati dalla procura federale possano avere assunto tale valenza.
Poichè la ricostruzione alternativa, rispetto a quella eventualmente rilevante disciplinarmente, appare del tutto ragionevole e verosimile, l’incertezza probatoria che ne deriva non consente di qualificare i comportamenti in esame contrari alle disposizioni regolamentari, in particolare all’art. 25, comma 9, cit.
D’altra parte, anche ove i fischi oggetto della presente valutazione fossero stati diretti a manifestare un dissenso verso l’allontanamento dei calciatori, le modalità complessive del comportamento del pubblico, per come accertate, non si possono ritenere connotati da una valenza intrinsecamente intimidatoria, sicché non sono sussumibili nella previsione dell’articolo 25 in esame.
Per i motivi esposti va dichiarato il non luogo a procedere in ordine al comportamento dei calciatori del Taranto, oggetto dell’originaria relazione della procura federale e dei successivi accertamenti istruttori, per come posti in essere al termine della gara Taranto /Potenza del 30 ottobre 2021.