Per le piccole società calcistiche, in particolar modo per quelle dilettantistiche, il premio di preparazione, come quello per la carriera, rappresentano una entrata consistente e di primaria importanza per il proseguimento della loro attività. Poche sono, tuttavia, le società che azionano concretamente questi diritti.
Per mera ignoranza della normativa o per scarsa informazione proveniente dalla Lega di appartenenza, le associazioni dilettantistiche finiscono spesso per essere terra di saccheggio delle potenti corazzate professionistiche che, sfruttando le norme organizzative a loro vantaggio, riescono a smarcare con agilità eventuali richieste di premi. Al fine di meglio comprendere la questione sarà utile portare, agli occhi di voi lettori, un esempio tipico, nel quale molti si riconosceranno. Nel 2007 il presidente di una sodalizio partecipante ai campionati nazionali di Serie D cede un ragazzo di talento del settore giovanile ad una nota squadra di Serie A. Il Settembre scorso il ragazzo compie 14 anni. L’associazione, nella persona del suo Presidente, convinta di averne diritto, avanza presso le competenti sedi richiesta per il pagamento del premio di preparazione ricevendo, tuttavia, un tonante diniego. Quale è il motivo? Si può riferire che l’art. 96 Noif “Premio di preparazione” stabilisce che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un premio di preparazione”. Prima di proseguire nell’analisi di questa disposizione, al fine di meglio comprenderne il senso, risulta necessario chiarire cosa significhi e cosa comporti lo status di “giovane di serie”. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 Noif “i calciatori giovani dal 14° anno di età assumono la qualifica di giovani di serie quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche”. È bene immediatamente evidenziare che fino al 2005 tale disposizione presentava delle differenze. Con la vecchia normativa, in sostanza, il calciatore tesserato per una società professionistica all’atto del compimento del 14° anno di età faceva scattare automaticamente il diritto al premio per le società titolari del tesseramento, annuale o biennale, nelle ultime tre stagioni sportive, ciò in quanto la qualifica di “giovane di serie” veniva acquisita dal ragazzo per il semplice fatto di essere “vincolato” per un club professionista. La nuova versione dell’art. 33 delle Noif puntualizza che lo status di “giovane di serie” si concretizza quando il calciatore, dopo aver compiuto i 14 anni, sottoscrive la richiesta di tesseramento e questa viene accolta dalla Lega di competenza. Dalla lettura della nuova disposizione si può dedurre come non sia più automatico il pagamento del premio di preparazione da parte delle società professionistiche. Questo l’effetto della recente modifica dell’articolo 33 comma 1 delle Norme organizzative interne federali (Noif), contenuta nel comunicato ufficiale della Figc n° 220/A del 13 giugno 2005, integrato successivamente dal comunicato n° 230/A del 29 giugno 2005. Formalmente la procedura non è cambiata ma, nella sostanza, gli effetti, ai fini del premio, sono diversi. Prima della modifica la società professionista che non provvedeva alla sottoscrizione del tesseramento come “giovane di serie” doveva ugualmente pagare il premio alle eventuali società aventi diritto e in caso di mancato accordo la Commissione premi di preparazione, preposta in prima istanza a decidere su eventuali ricorsi, verificata la legittimità della richiesta, deliberava il pagamento del premio, oltre a liberare “contrattualmente” il giovane calciatore libero di accasarsi con un’altra società. Con la nuova versione dell’art. 33 comma 1, il club professionista può decidere di non sottoscrivere il tesseramento come “giovane di serie” senza quindi far scattare il diritto al premio, rendendo vano un eventuale ricorso alla Commissione da parte delle società/associazioni aventi diritto secondo il vecchio testo; come in precedenza, però, il mancato tesseramento come “giovane di serie” pone in posizione di svincolo il calciatore. La modifica apportata, quindi, indebolisce la posizione delle società/associazioni dilettantistiche e di puro settore giovanile. Le società professionistiche fanno il bello e cattivo tempo e le risorse a favore del calcio di base risultano sempre più ridotte. Con questo meccanismo un club professionista può decidere, valutando le effettive potenzialità del calciatore, se procedere o meno ad un tesseramento come “giovane di serie”, senza doversi accollare il pagamento del premio in via automatica.
In realtà la furbizia delle società professionistiche è ancora più sottile; non è un caso, infatti, che queste riempiano i loro vivai di giovani dai 10 agli 11 anni. Quattro anni di preparazione sono più che sufficienti per maturare un giudizio sulle potenzialità del giocatore e, se non bastasse,
liberano da qualsiasi peso di eventuali premi da pagare in favore delle società dilettantistiche di provenienza. Come su indicato, infatti, se al compimento del 14esimo anno di vita si deciderà di sottoscrivere il fatidico contratto come giovane di serie la società dovrà versare il premio in favore della o delle società che nei precedenti 3 anni abbiamo avuto il giocatore tra le loro fila.
Se, tuttavia, le società professionistiche non siano riuscite a scippare il giovane in quell’intervallo di età queste “rischiano” di dover pagare il premio. Anche per questa evenienza la soluzione è pronta. Spesso, infatti, si decide di far firmare al calciatore, prima del compimento del 14° anno di età, un cartellino biennale, posticipando dunque la decisione sul tesseramento come “giovane di serie” smarcando così la problematica premi.
Gli ingranaggi di queste diaboliche strategie siano sempre ben oliati. Basterebbe trattenere il ragazzo anche un solo anno in più per rompere questo meccanismo perfetto e vedersi riconosciuto il tanto meritato premio. In realtà bisogna comprendere che solo la conoscenza della normativa può salvare il calcio dilettantistico.
In realtà un ulteriore rammarico può aggiungersi. Se il ragazzo riuscisse poi ad emergere, giungendo perfino ad esordire in serie A neanche in questo caso la sua società potrà accedere ad alcun premio. L’art. 99 bis delle Noif “Premio alla carriera” stabilisce, infatti, che “alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A o quando disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21”. Il medesimo articolo precisa, tuttavia, che “il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive…”
Si deduce chiaramente che neanche tale premio potrà essere riconosciuto alla associazione se il giovane prodigio, al momento del trasferimento al nuovo sodalizio, non aveva raggiunto tale età!!! Si capisce, dunque, che basterebbe trattenere almeno fino ai 12 anni un giocatore per salvare i conti di molte società dilettantistiche ricche di talenti ma troppo presto svenduti alla prima richiesta.
Per concludere a prescindere dal caso specifico, a parer di chi scrive, l’intero istituto dei premi andrebbe rivisto. La semplicità degli “escamotage” studiati dalle società professionistiche per eludere il pagamento dei premi, sono un forte segnale della necessità di nuovi meccanismi di funzionamento e applicazione al sol fine di mantenere vivo il settore base del calcio italiano.
Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)
Lascia un commento