Il risarcimento delle lesioni subite dall’atleta dilettante

Il risarcimento delle lesioni subite dall’atleta dilettante

A seguito di uno scontro durante una partita di campionato un giocatore di una associazione sportiva dilettantistica subisce un infortunio con conseguente rottura del legamento del ginocchio destro.

Nel presente articolo chiariremo in che modo e nei confronti di chi l’atleta danneggiato potrà avanzare la richiesta di risarcimento per le lesioni subite. Episodi come quello su descritto sono, purtroppo, all’ordine del giorno ed è per questo che l’ordinamento sportivo si è prodigato al fine di fornire una adeguata tutela nei confronti dei soggetti che si cimentano in un attività che, seppur ludica, evidenzia delle caratteristiche di pericolosità.

Nell’ambito professionistico, l’ordinamento sportivo prevede una espressa ed inequivoca tutela sanitaria a favore di tali atleti, posta a carico delle società sportive per le quali gli stessi risultano tesserati. Le società si impegnano a curare la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione dello stesso un ambiente consono alla sua dignità professionale.

Per tale motivo le società sono tenute a sottoscrivere una polizza assicurativa contro gli infortuni in favore dell’atleta presso una Compagnia di primaria importanza il calciatore. Il diritto sportivo, facendo leva sul codice civile (artt. 1218, 2049 e 2087) impone alle società sportive di adottare, attraverso i propri medici sportivi, le misure generali di prudenza e diligenza nonché le cautele necessarie secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del calciatore-lavoratore.

Volendo porre l’attenzione sul fronte del calcio dilettantistico la posizione di tale tipo di calciatore è ovviamente diversa. Pur in mancanza di norme ad hoc, non sembra, tuttavia, si possa dubitare che all’atleta dilettante, che abbia subìto un danno ingiusto nell’esercizio dell’attività sportiva, spetti un risarcimento. Consolidata Giurisprudenza ha, infatti, riscontrato una responsabilità contrattuale della società sportiva nei confronti del calciatore, anche se dilettante, in caso di suo infortunio. Il rapporto tra società dilettantistica e calciatori in taluni casi può essere, infatti, qualificato come “lavoro” sportivo e, quindi, in caso di sinistro, la società deve risarcire il proprio atleta.

Ovviamente tale considerazione non può trovare alcun fondamento nell’ordinamento sportivo atteso che, ai sensi dell’art. 94 ter Noif (Norme organizzative interne della Federazione), “per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa… ogni forma di lavoro autonomo o subordinato”. Quel che qui interessa è, tuttavia, ottenere una forma di risarcimento del danno subito. Tale materia non può essere sottoposta alla giurisdizione dell’ordinamento sportivo atteso il coinvolgimento di un diritto indisponibile quale quello alla salute. La qualificazione del rapporto tra la associazione e l’atleta come rapporto di lavoro è, peraltro, ormai sostenuta da una notevole giurisprudenza. Tale considerazione può, altresì, avallarsi in base alla considerazione che la volontà delle parti contraenti prevale su ogni eccezione di nullità del contratto e che l’accordo nullo per l’ordinamento sportivo non lo è necessariamente per l’ordinamento giuridico nazionale, ispirato costituzionalmente in primis alla tutela della persona e della sua salute.

Analizzando i profili di danno risarcibili il calciatore dilettante, oltre al risarcimento del danno fisico subito, ha diritto alla liquidazione del danno non patrimoniale ed in particolare a quello esistenziale che segue in modo pressoché automatico il danno fisico ed è liquidato in proporzione del quantum riconosciuto a titolo di danno biologico. Il danno esistenziale, in riferimento allo sportivo (anche se dilettante), rappresenta la lesione del diritto di praticare lo sport, diritto che rappresenta una estrinsecazione del diritto della personalità e, di conseguenza, trova ferrea tutela nell’art. 2 della Cost (“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”).

L’interruzione di una pratica sportiva ha ricadute negative immediate da una parte sul piano del benessere individuale, della felicità della persona e della realizzazione della propria dimensione di vita e dall’altra parte sul versante della vita di relazione.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

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