Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO e dell’Avv. Gioacchino GHIRO (Componenti), e del Sig. Domenico CATALDO (Rappresentante AIA), nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 12/3/2015 (prot.n.7281/1201/pf/1314/MS/vdb) nei confronti di:
– La Torre Tommaso, Presidente all’epoca dei fatti della società ASD Monte Sant’Angelo
– la soc. ASD Monte Sant’Angelo
per rispondere
a) il sig. Tommaso La Torre, Presidente all’epoca dei fatti della soc. “ASD Monte
Sant’Angelo Calcio”, responsabile della violazione dell’art.1, comma 1, ora art.1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art.30, comma 2, vigente Statuto Federale e art. 15, comma 1, CGS per avere, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza, eluso il c.d. “vincolo di giustizia”, presentato in data 27 marzo 2014 querela nei confronti di tesserati della società “U.S. Bitonto”, senza richiedere preventivamente l’autorizzazione federale;
b) la società “ASD Monte Sant’Angelo Calcio” per rispondere a titolo di responsabilità
diretta per i comportamenti posti in essere dal sig. Tommaso La Torre e come sopra
specificati.
FATTO
Con nota del 21/4/2014, il Presidente del CRP Vito Tisci, sottoponeva all’attenzione della Procura Federale, l’esposto pervenutogli dalla soc. ASD Monte Sant’Angelo in data 28/3/2014 relativo agli incidenti verificatisi al termine della gara del Campionato di Promozione Monte Sant’Angelo c/Bitonto, disputatasi a Monte Sant’Angelo il 27/3/2014.
Con tale nota la soc. Monte Sant’Angelo sollecitava la trasmissione, ai competenti organi federali, della denuncia – querela sporta dal suo Presidente sig. Tommaso La Torre, con invito all’adozione di iniziative utili e necessarie per la tutela dell’incolumità dei propri tesserati in vista del successivo incontro da disputarsi a Capurso il 30/3/2014.
Le indagini disposte dalla Procura Federale, accertavano che in effetti il sig. Tommaso Latorre, nella qualità succitata, aveva presentato –in data 27/3/2014 una denuncia – querela nei confronti di tesserati della sog. “U.S. Bitonto”, senza richiedere preventivamente l’autorizzazione federale ai sensi dell’art.3 comma 2 dello Statuto Federale, rendendosi così responsabile della violazione della clausola compromissoria e quindi dell’art. 1/bis comma 1 CGS.
Sulla base degli accertamenti eseguiti dall’inquirente, la Procura Federale della FIGC con la su menzionata nota del 12/3/2015 deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale Puglia, le parti innanzi menzionate, per rispondere delle violazioni loro contestate.
Verificata la regolarità delle contestazioni di rito, con racc.a.r. del 23/3/2015, il Tribunale Federale Territoriale, disponeva la convocazione dei deferiti e del rappresentante della Procura Federale, per l’udienza del 27/4/2015, alla quale compariva solo l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale.
Non compariva nessuno dei deferiti nonostante la regolarità della loro convocazione.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prendeva la parola l’avv. Nicola Monaco della Procura Federale il quale dopo breve discussione chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere loro le seguenti sanzioni:
– per il sig. Tommaso La Torre – nella qualità più volte innanzi menzionata, la inibizione per anni uno e l’ammenda di €600,00;
– per la soc. ASD Monte Sant’Angelo, la penalizzazione di TRE punti in classifica da
scontarsi nella corrente stagione sportiva 2014-2015, oltre all’ammenda di €800,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che sulla base dell’istruttoria espletata e della documentazione acquisita, non possano sorgere dubbi sulla avvenuta violazione da parte del Presidente sig. Tommaso La Torre della clausola compromissoria di cui all’art.30 comma 2 dello Statuto Federale.
Va pertanto dichiarata la responsabilità dei deferiti i quali vanno puniti come dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale Puglia dichiara:
1) affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggere agli stessi le seguenti sanzioni (nel rispetto dei minimi edittali di cui all’art.15 n.1) e 2) CGS):
2) al sig. La Torre Tommaso, nella qualità già citata, la inibizione per la durata di anni 1 (uno) oltre all’ammenda di €500,00;
3) alla soc. ASD Monte Sant’Angelo la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica (da
scontarsi nella corrente stagione sportiva 2014-2015) oltre alla ammenda di €500,00.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale Puglia del 27/4/2015.
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