[sc name=”Mazzarino”]
TARANTO F.C. 1927 S.R.L. ― U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN
SEVERO con il quale si richiede che venga inflitta alla TARANTO F.C. 1927 S.R.L. la punizione sportiva
della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, comma 5, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società
reclamante, nell’ambito della gara in oggetto: i) il calciatore Scoppetta Salvatore, schierato con il n. 5 dal
TARANTO F.C. 1927 S.R.L., non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato presso la
suddetta società; ii) i calciatori Galdean Marian e Li Gotti Francesco, schierati con i nn. 10 e 11 dal
TARANTO F.C. 1927 S.R.L., non avrebbero avuto titolo a parteciparvi in ragione di un generico richiamo a
presunte irregolarità dei relativi tesseramenti.
– Letta la dichiarazione del 23 ottobre 2017 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio
Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa
che tutti i calciatori summenzionati erano regolarmente tesserati per il TARANTO F.C. 1927 S.R.L., alla
data della gara in oggetto; in particolare: Scoppetta Salvatore, dal 4.7.2017, Galdean Marian dall’1.9.2017
e Li Gotti Francesco, dal 20.9.2017.
– Letta la ulteriore memoria depositata dalla U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO in data 25 ottobre
2017, con cui la reclamante insiste per l’accoglimento del reclamo, per le medesime motivazioni già
espresse nel proprio atto introduttivo.
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0;
Pag. / 37 3
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO.
4) di condannare la U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO al pagamento delle spese in favore della
TARANTO F.C. 1927 S.R.L., per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite
temeraria in forza del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, C.G.S. CONI, e dell’art. 16, comma 5,
C.G.S. FIGC.
Lascia un commento