Il giudice sportivo si è espresso in merito i ricorsi presentati dal Team Altamura in merito alle sfide contro Lavello e Bitonto. I ricorsi sono stati entrambi respinti convalidando così il risultato del campo.
LAVELLO – TEAM ALTAMURA
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. ALTAMURA, con il quale si richiede che venga inflitta alla U.S.D. LAVELLO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore EL OUAZNI BADIR EDIN (nato il 13.11.1991) che nel corso della stagione sportiva è stato tesserato presso tre diverse società dilettantistiche ed ha partecipato a gare ufficiali per tutti e tre i sodalizi, così violando la limitazione stabilita dall’art. 95,comma 2 delle NOIF.
– lette le Controdeduzioni fatte pervenire U.S.D. LAVELLO CALCIO con cui si chiede il rigetto del reclamo, in quanto “temerario ed infondato nonché pretestuoso in fatto e in diritto”, e la condanna della ricorrente alle spese di lite;
– lette le ulteriori memorie difensive depositate dalla ASD Altamura entro il termine assegnato ex art. 67 comma 7 CGS;
– letta la dichiarazione del 3 maggio 2021 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore EL OUAZNI BADIR EDIN
(nato il 13.11.1991) per la stagione 2020/2021 è stato:
a) ad inizio stagione, svincolato dal Foggia Calcio 1920;
b) tesserato per la SSD Casarano Calcio il 29.9.2020;
c) tesserato per la ASD Afragolese 1944 il 30.1.2021; da ultimo,
d) tesserato per la U.S.D. LAVELLO CALCIO il 5 febbraio 2021.
Rilevato come si tratti di tutte Società appartenenti alla LND; – osservato come il presente reclamo si innervi sulla corretta interpretazione dell’art. 95, comma 2, NOIF – disposizione pubblicata con C.U. n. 238/A della FIGC il 26.6.20 che prevede come “nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non soggetti alla medesima disposizione” – risulta piuttosto agevole osservare come la corretta esegesi della summenzionata norma
– indipendentemente dalla successiva deroga intervenuta con C.U. n. 239/A della FIGC per la stagione sportiva 2020/2021 e che non né modifica in alcuna misura l’ambito di applicazione soggettiva – porti a ritenere che la medesima non trovi mai applicazione nei confronti dei calciatori dilettanti che non siano tesserati per società professionistiche.
– Rilevato, pertanto, come il predetto art. 95, comma 2, NOIF, non è applicabile alla fattispecie di cui è causa, atteso che il calciatore EL OUAZNI BADIR EDIN, sebbene “non professionista”, risulti essere stato tesserato nel corso della stagione sportiva in corso unicamente con Società appartenenti alla L.N.D. (e non, invece, con “società professionistica”), ne consegue che il medesimo poteva essere regolarmente schierato in campo nella gara in epigrafe a cui aveva pienamente titolo a partecipare
P.Q.M.,
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. TEAM ALTAMURA
BITONTO CALCIO S.R.L. – TEAM ALTAMURA
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. ALTAMURA, con il quale si richiede che venga inflitta alla U.S. BITONTO CALCIO S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore TEDESCO GIANMARCO (nato il 30.05.1989) che nel corso della stagione sportiva è stato tesserato presso tre diverse società dilettantistiche ed ha partecipato a gare ufficiali per tutti e tre i sodalizi, così violando la limitazione stabilita dall’art. 95,comma 2 delle NOIF.
– lette le Controdeduzioni fatte pervenire U.S. BITONTO CALCIO S.r.l. con cui si chiede il rigetto del reclamo, in quanto “infondato in fatto e in diritto” oltreché inammissibili per vizi procedurali, e la condanna della ricorrente alle spese di lite;
– lette le ulteriori memorie difensive depositate dalla ASD Altamura entro il termine assegnato ex art. 67 comma 7 CGS;
– letta la dichiarazione del 3 maggio 2021 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore TEDESCO GIANMARCO (nato il 30.05.1989) per la stagione 2020/2021 è stato:
a) ad inizio stagione, svincolato dalla ASD Gelbison Vallo Della Lucania;
b) tesserato per la stessa ASD Gelbison Vallo Della Lucania il 7.7.2020 e svincolato durante la sessione invernale di mercata a far data dal 7.1.2021;
c) tesserato per la ASD Gladiator 1924 il 26.1.2021; da ultimo,
d) tesserato per la U.S. BITONTO CALCIO S.r.l. il 26 febbraio 2021. Rilevato come si tratti di tutte Società appartenenti alla LND;
– osservato come il presente reclamo si innervi sulla corretta interpretazione dell’art. 95, comma 2, NOIF – disposizione pubblicata con C.U. n. 238/A della FIGC il 26.6.20 che prevede come “nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione” – risulta piuttosto agevole osservare come la corretta esegesi della summenzionata norma – indipendentemente dalla successiva deroga intervenuta con C.U. n. 239/A della FIGC per la stagione sportiva 2020/2021 e che non né modifica in alcuna misura l’ambito di applicazione soggettiva – porti a ritenere che la medesima non trovi mai applicazione nei confronti dei calciatori dilettanti che non siano tesserati per società professionistiche.
– Rilevato, pertanto, come il predetto art. 95, comma 2, NOIF, non è applicabile alla fattispecie di cui è causa, atteso che il calciatore TEDESCO GIANMARCO, sebbene “non professionista”, risulti essere stato tesserato nel corso della stagione sportiva in corso unicamente con Società appartenenti alla L.N.D. (e non, invece, con “società professionistica”), ne consegue che il medesimo poteva essere regolarmente schierato in campo nella gara in epigrafe a cui aveva pienamente titolo a partecipare;
P.Q.M.,
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. TEAM ALTAMURA
Fonte:NotiziarioCalcio.com