Bitonto, respinto il ricorso per l’espulsione di Lattanzio

Bitonto, respinto il ricorso per l’espulsione di Lattanzio


Niente da fare per il Bitonto. Il giudice sportivo di Serie D ha infatti rigettato il ricorso presentato dal Bitonto per l’espulsione in campo di Riccardo Lattanzio contro il Fasano.

Il club neroverde ha sostenuto invano la tesi che l’arbitro Ianniello di Messina avesse espulso il proprio capitano, colpevole di un colpo ai danni di Vincenzo Corvino, per un errore di persona. Nonostante il filmato presentato a supporto della propria tesi non c’è stato nulla fare.

Il Giudice Sportivo,

– esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla U.S. BITONTO CALCIO S.R.L. con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la conseguente ripetizione, poiché l’Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico, avendo comminato un provvedimento di espulsione ai danni del proprio calciatore n. 19, LATTANZIO RICCARDO, nonostante il relativo fallo fosse stato commesso dal diverso calciatore del proprio sodalizio, vale a dire il n. 5, PETTA ANDREA;

– rilevato come, a sostegno della propria ricostruzione, la reclamante ha allegato un filmato della partita che, ai sensi dell’art. 61, comma2, CGS, codesto giudice sportivo ha piena facoltà di utilizzare quale mezzo di prova volto a dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale espulso soggetto diverso dall’autore dell’infrazione

– rilevato come, in accoglimento delle richieste della ricorrente, con proprio C.U. 59 del 3 marzo 2022, ha sospeso l’irrogazione della sanzione di squalifica “per quattro gare effettive” a carico del calciatore LATTANZIO RICCARDO della U.S. BITONTO CALCIO S.R.L., comminata con il C.U. 58 del 2 marzo 2022.

– considerato che nella fattispecie di cui è causa si è concretizzato uno scambio di persona che non si è riflesso sui provvedimenti sanzionatori irrogati da codesto giudice, né ha influito sul regolare svolgimento della gara ovvero ai fini dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo.

P.Q.M.

Dispone:

– respingere il reclamo;

– di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-2;

– di comminare la squalifica “per tre gare effettive” a carico del calciatore PETTA ANDREA della U.S. BITONTO CALCIO S.R.L. “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto (RA-RAA)”

– di addebitare la tassa di reclamo sul conto della U.S. BITONTO CALCIO S.R.L. il contributo di reclamo.

Fonte:NotiziarioCalcio.com

Redazione

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