Accolto il reclamo del Monte Sant’Angelo <br/> 0-3 a tavolino contro il Canosa

Accolto il reclamo del Monte Sant’Angelo
0-3 a tavolino contro il Canosa

Il Giudice Sportivo;
letti gli atti ufficiali;
rileva che con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo, l’A.S.D. Monte S.Angelo chiedeva di comminare all’A.S.D. CANOSA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 per aver schierato in posizione presuntivamente irregolare il calciatore Botticella Domenico,che assume essere stato tesserato oltre il termine ultimo previsto per la stagione sportiva in corso.
Osserva questo Giudice Sportivo che il calciatore Botticella Domenico – attraverso la documentazione trasmessa dall’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato – risulterebbe regolarmente tesserato per l’A.S.D. CANOSA dal 30/03/2013, data di accettazione indicata con timbro da TNT POST con riferimento alla raccomandata n° 00017330116998.
Di contra, da accertamento informatico effettuato sul sito TNT POST, è emerso che la raccomandata è stata accettata dalla filiale di Andria il 05/04/2013 alle ore 11,51. Dopo tale accettazione è stata recapitata presso questo Comitato l’8/04/2013 alle ore 11,40.
Da quanto accertato emerge l’irregolarità del tesseramento del sig. Botticella Domenico, in quanto la relativa richiesta risulta inoltrata oltre la scadenza perentoria del 30/03/2013.
Tanto premesso
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dall’A.S.D. MONTE S. ANGELO, e, per l’effetto, di non addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante;
2) di comminare all’A.S.D. CANOSA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore dell’A.S.D. MONTE SANT’ANGELO;
3) di trasmettere tutti gli atti relativi alla presente gara ed al reclamo alla Procura Federale per gli accertamenti di sua competenza in ordine all’eventuale commissione di illeciti sportivi;
4) di demandare alla Segreteria di questo Comitato l’adempimento di cui al punto 3.

laquis

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