Nuova Molfetta penalizzata di 2 punti

Nuova Molfetta penalizzata di 2 punti

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO e del Rag. Giacomo LATTANZI, nella riunione del 9 Dicembre 2013, ha adottato i seguenti provvedimenti:

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 4/11/2013 (prot.n.2035/105 pf 1314/MS/vdb) nei confronti di:
– 1) BUFI Saverio, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Nuova Molfetta per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato in termini alla decisione del Collegio Arbitrale LND dell’1/12/2012 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore sig. Liddi Tommaso;
– 2) ASD Nuova Molfetta per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come meglio innanzi specificato.

FATTO

Con decisione dell’1/12/2012 il collegio Arbitrale della LND FIGC condannava la ASD Nuova Molfetta al pagamento della somma di € 4.210,00 in favore dell’allenatore sig. Liddi Tommaso.

La Procura Federale, dopo aver accertato tramite il suo collaboratore, dott. Luca Scarpa che la ASD Nuova Molfetta non aveva eseguito nei termini previsti dalla normativa vigente, il pagamento della somma di €4.210,00 in favore dell’allenatore sig. Tommaso Liddi (così come determinata dal collegio arbitrale della LND); con la nota su menzionata del 4/11/2013 deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su indicati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate.

Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia – con racc.a.r. del 14/11/2013 – disponeva la convocazione dei suddetti incolpati per l’udienza del 9/12/2013 alla quale compariva solo:
– l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale;

Nella non comparsa dei deferiti (che non ritiravano le raccomandate a.r. relative alla loro convocazione, quindi per compiuta giacenza), e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia discussione, il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni:
– per la soc. Nuova Molfetta la penalizzazione di n.2 punti in classifica;
– per il sig. Bufi Saverio la inibizione per mesi sei.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l’ASD Nuova Molfetta non ha eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND; nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal combinato disposto di cui all’ art.94/ ter comma 13 delle NOIF ed all’art.8 commi 9 e 15 del CGS.
Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno comminate le sanzioni come da dispositivo:

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi:
-al sig.Bufi Saverio Presidente –all’epoca dei fatti- dell’ASD Nuova Molfetta, la inibizione per la durata di mesi 6;
– alla soc. ASD Nuova Molfetta la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza, secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art.22 n.6 CGS.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 9/12/2013.

laquis

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