Foggia ed il -4: la reazione dei tifosi

Dopo il fulmine a ciel sereno della notizia dei 4 punti di penalizzazione al Foggia comminati dal Tribunale Federale (ve ne abbiamo parlato qui: Ultim’ora: Foggia penalizzato di 4 punti!), è arrivata in serata la reazione dei gruppi organizzati del Foggia, visibilmente delusi dall’ennesima vicenda che vede i Satanelli protagonisti sul campo, non proprio piacevole, della giustizia sportiva.
Allo Zaccheria, infatti, è apparso uno striscione a firma della Curva Sud, che ha così commentato la vicenda: “Nuova società…stessa mentalità. Il -4 vale la vostra lealtà“.
Lo striscione fa il pari con le tante espressioni di disappunto manifestate dai tifosi rossoneri sui canali social del club.
C’è delusione, quindi, tra i supporters rossoneri; il tutto in attesa di saperne di più sulla vicenda, con la conferenza stampa delle 12.00 convocata dal presidente Nicola Canonico, che sarà accompagnato dal legale del Foggia, l’avv. Chiacchio.

Foggia, ricorso inammissibile: confermata la penalizzazione

È durata oltre un’ora l’udienza presso il Collegio di garanzia del Coni relativa al ricorso del Foggia, che avrebbe voluto vedersi ridefinita la penalizzazione ai propri danni con conseguente riscrittura della classifica di Serie B. Dopo una lunga consultazione in camera di consiglio, però, la decisione è risultata negativa per i pugliesi: il ricorso è stato infatti reputato inammissibile, come richiesto dalla Federazione. Confermati quindi i -6 punti per i rossoneri (inizialmente erano 15, poi scesi a 8 e 6 rispettivamente l’8 agosto e il 23 gennaio), una decisione che permette alla Salernitana, che si era dichiarata parte interessata, di essere per ora tranquilla circa la possibilità di rimanere in Serie B. La classifica, dunque, non cambia e non potrà farlo: la sentenza presa oggi è defintiiva e non prevede possibilità di appello.

Serie D girone H, clamoroso: Picerno penalizzato, i dettagli

La Corte Sportiva d’Appello si è espressa in merito al ricorso presentato dal Taranto dopo l’aggressione ai danni di tre giocatori della squadra pugliese nel tunnel degli spogliatoi al termine della sfida con il Picerno. “La C.S.A., in riforma della decisione del Giudice Sportivo, convalida il risultato della gara e commina la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica alla società A.Z. Picerno”, si legge nella nota pubblicata sul sito della FIGC .
Con questa penalizzazione il club lucano scende a quota 75 punti in classifica a tre lungheze dal Cerignola, che torna i corsa per la promozione. Al Picerno basterà un pareggio nella prossima gara di campionato per (ri)conquistare la Serie C. In caso di arrivo a pari punti, Picerno e Cerignola si giocherebbero la terza serie in una gara di spareggio in campo neutro.

Penalizzazioni per 5 squadre di Serie C: -26 punti al Matera

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato su segnalazione della CO.VI.SO.C. 5 società di Lega Pro per diverse violazioni di natura amministrativa.

Il TFN ha inflitto 26 punti di penalizzazione e un’ammenda di 6000 euro al Matera (Serie C – Girone C), 4 punti di penalizzazione e un’ammenda di 1000 euro a Cuneo e Pro Piacenza (Serie C – Girone A), 2 punti di penalizzazione a un’ammenda di 1000 euro al Rieti (Serie C – Girone C) e 2 punti di penalizzazione alla Reggina (Serie C – Girone C). È stata invece prosciolta dagli addebiti contestati la Pistoiese (Serie C – Girone A).

Per quanto riguarda la penalizzazione record del Matera, si tratta di due diversi deferimenti, che hanno portato rispettivamente 14 e 12 punti di penalizzazione ciascuno, dopo una prima penalizzazione di 6 punti. Una situazione sempre più complessa per la società della Basilicata, dopo i problemi societari.

Motivo che ha portato allo sciopero dei calciatori del Matera, indetto anche per la giornata del 3 febbraio, in una situazione che i giocatori, insieme all’AIC, ha denunciato già a partire dal 20 dicembre in un primo comunicato, a cui sono seguiti altri 5 comunicati ufficiali della rosa e delll’assocalciatori. “La società continua a non corrispondere le retribuzioni dovute ai calciatori sin dallo scorso settembre 2018, con altrettanto dileggio delle regole federali persiste nella volontaria scelta di non adempiere a quanto previsto dal C.U. n. 62/CFA del 7 gennaio 2019, che le imponeva la sostituzione della inidonea fideiussione FINWORLD S.p.a., depositata all’atto dell’iscrizione al Campionato 2018/2019, trincerandosi dietro giochi di parole, perennemente smentiti dagli Organi Federali competenti”, si legge nel comunicato del 25 gennaio.

“A ciò si aggiunga che, in spregio alle regole lavoristiche e ai diritti costituzionalmente garantiti ai propri calciatori, la Società persiste, come avvenuto nella giornata di domenica 20 gennaio, nella inopinata scelta di sostituire i lavoratori in sciopero con i tesserati del settore giovanile e, in particolar modo, con atleti minorenni, dimostrando il totale disinteresse – e ciò anche da parte dei tutori legali dei minori e dei responsabili del settore giovanile del sodalizio – anche per la tutela della salute dei giovani coinvolti, non essendo evidentemente chiare le conseguenze dell’assenza di coperture previdenziali per i giovani”.

Foggia, penalizzazione ridotta a 6 punti

Foggia Calcio. Il club rossonero ha chiesto due punti per l’assoluzione di Franco Sannella e due punti per il cambio di format di Serie B: la Procura fa ricorso e ritiene inammissibile la restituzione dei due punti legati alla posizione del patron, accordando per un solo punto anche per la riduzione del format del campionato.

È finalmente finita l’attesa e il Foggia ha avuto così l’esito definitivo del ricorso presentato a settembre sulla decisione di ridurre ulteriormente la penalizzazione della società. Il Collegio di Garanzia dello Sport Giudiziario ha deliberato sulla decisione di ridurre ulteriormente la penalizzazione del Foggia di 2 punti.

Ecco un estratto del comunicato ufficiale della FIGC:

“11. C.O.N.I. – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 1 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE AL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL, AFFINCHÉ RINNOVI LE VALUTAZIONI IN PUNTO DI CONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA SEGUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE – COM. UFF. N. 022/CFA DEL 22.8.2018 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – II Sezione – Decisione n. 80/2018 del 10.12.2018) La C.F.A., all’esito del giudizio di rinvio, ridetermina la sanzione della penalizzazione a carico della società Foggia Calcio Srl in punti 6”.

Di seguito il comunicato completo
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Nuova Molfetta penalizzata di 2 punti

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO e del Rag. Giacomo LATTANZI, nella riunione del 9 Dicembre 2013, ha adottato i seguenti provvedimenti:

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 4/11/2013 (prot.n.2035/105 pf 1314/MS/vdb) nei confronti di:
– 1) BUFI Saverio, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Nuova Molfetta per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato in termini alla decisione del Collegio Arbitrale LND dell’1/12/2012 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore sig. Liddi Tommaso;
– 2) ASD Nuova Molfetta per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come meglio innanzi specificato.

FATTO

Con decisione dell’1/12/2012 il collegio Arbitrale della LND FIGC condannava la ASD Nuova Molfetta al pagamento della somma di € 4.210,00 in favore dell’allenatore sig. Liddi Tommaso.

La Procura Federale, dopo aver accertato tramite il suo collaboratore, dott. Luca Scarpa che la ASD Nuova Molfetta non aveva eseguito nei termini previsti dalla normativa vigente, il pagamento della somma di €4.210,00 in favore dell’allenatore sig. Tommaso Liddi (così come determinata dal collegio arbitrale della LND); con la nota su menzionata del 4/11/2013 deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su indicati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate.

Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia – con racc.a.r. del 14/11/2013 – disponeva la convocazione dei suddetti incolpati per l’udienza del 9/12/2013 alla quale compariva solo:
– l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale;

Nella non comparsa dei deferiti (che non ritiravano le raccomandate a.r. relative alla loro convocazione, quindi per compiuta giacenza), e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia discussione, il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni:
– per la soc. Nuova Molfetta la penalizzazione di n.2 punti in classifica;
– per il sig. Bufi Saverio la inibizione per mesi sei.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l’ASD Nuova Molfetta non ha eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND; nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal combinato disposto di cui all’ art.94/ ter comma 13 delle NOIF ed all’art.8 commi 9 e 15 del CGS.
Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno comminate le sanzioni come da dispositivo:

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi:
-al sig.Bufi Saverio Presidente –all’epoca dei fatti- dell’ASD Nuova Molfetta, la inibizione per la durata di mesi 6;
– alla soc. ASD Nuova Molfetta la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza, secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art.22 n.6 CGS.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 9/12/2013.