Reclamo della società HERDONIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul C. U. n. 39 del 7 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia relativo la gara ATLETICO BOVINO-HERDONIA CALCIO accolto. Gara omologata con il punteggio di 3-2 conseguito sul campo.
Reclamo della società HERDONIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul C. U. n. 39 del 7 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia relativo la gara HERDONIA CALCIO-REAL BICCARI accolto. Gara omologata con il punteggio di 3-2 conseguito sul campo.
Gara: A.S.D. ATLETICO BOVINO – A.S.D. HERDONIA CALCIO del 27 Febbraio 2013 (Reclamo della A.S.D. HERDONIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 7 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia).
– Esaminati gli atti ufficiali;
– letto il reclamo a margine citato;
– udito il rappresentante della ricorrente;
– effettuati i necessari accertamenti;
– rilevato che nella gara del 16 Febbraio 2013 fra le squadre dell’HERDONIA CALCIO e ALBERONA, il calciatore MATERA Roberto Pio risulta essere stato espulso per doppia ammonizione per cui in conseguenza il suddetto calciatore risulta squalificato per una sola giornata e non per due giornate (espulsione e recidività in ammonizione) così come pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 39 del 7 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia;
– pertanto, il calciatore MATERA Roberto Pio, avendo scontato la giornata di squalifica nella successiva gara del 24 Febbraio 2013 fra le squadre SAURI e HERDONIA CALCIO risulta in posizione regolare nella gara del 27 Febbraio 2013 con la società ATLETICO BOVINO
P.Q.M.
D E L I B E R A
– Accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. HERDONIA CALCIO e per l’effetto revocarsi la decisione del Primo Giudice di perdita della gara per 0 – 3 e ripristinarsi il risultato di 3 – 2 conseguito sul campo a favore della società A.S.D. ATLETICO BOVINO;
– non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
Gara: A.S.D. HERDONIA CALCIO – POL. D. REAL BICCARI del 3 Marzo 2013 (Reclamo della A.S.D. HERDONIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 7 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia).
– Esaminati gli atti ufficiali;
– letto il reclamo a margine citato;
– udito il rappresentante della ricorrente;
– effettuati i necessari accertamenti;
– lette le deduzioni scritte inviate dalla società POL. D. REAL BICCARI;
– rilevato che nella gara del 16 Febbraio 2013 fra le squadre dell’HERDONIA CALCIO e ALBERONA, il calciatore MATERA Roberto Pio risulta essere stato espulso per doppia ammonizione per cui in conseguenza il suddetto calciatore risulta squalificato per una sola giornata e non per due giornate (espulsione e recidività in ammonizione) così come pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 39 del 7 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia;
– pertanto, il calciatore MATERA Roberto Pio, avendo scontato la giornata di squalifica nella successiva gara del 24 Febbraio 2013 fra le squadre SAURI e HERDONIA CALCIO risulta in posizione regolare nella gara del 3 Marzo 2013 con la società REAL BICCARI
P.Q.M.
D E L I B E R A
– Accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. HERDONIA CALCIO e per l’effetto revocarsi la decisione del Primo Giudice di perdita della gara per 0 – 3 e ripristinarsi il risultato di 3 – 2 conseguito sul campo a favore della società A.S.D. HERDONIA CALCIO;
– non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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