Accolti i reclami dell’Herdonia <br/>Herdonia ai Play-off!

Accolti i reclami dell’Herdonia
Herdonia ai Play-off!

Reclamo della società HERDONIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul C. U. n. 39 del 7 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia relativo la gara ATLETICO BOVINO-HERDONIA CALCIO accolto. Gara omologata con il punteggio di 3-2 conseguito sul campo.
Reclamo della società HERDONIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul C. U. n. 39 del 7 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia relativo la gara HERDONIA CALCIO-REAL BICCARI accolto. Gara omologata con il punteggio di 3-2 conseguito sul campo.

Gara: A.S.D. ATLETICO BOVINO – A.S.D. HERDONIA CALCIO del 27 Febbraio 2013 (Reclamo della A.S.D. HERDONIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 7 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia).

–         Esaminati gli atti ufficiali;
–         letto il reclamo a margine citato;
–         udito il rappresentante della ricorrente;
–         effettuati i necessari accertamenti;

–         rilevato che nella gara del 16 Febbraio 2013 fra le squadre dell’HERDONIA CALCIO e ALBERONA, il calciatore MATERA Roberto Pio risulta essere stato espulso per doppia ammonizione per cui in conseguenza il suddetto calciatore risulta squalificato per una sola giornata e non per due giornate (espulsione e recidività in ammonizione) così come pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 39 del 7 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia;

–         pertanto, il calciatore MATERA Roberto Pio, avendo scontato la giornata di squalifica nella successiva gara del 24 Febbraio 2013 fra le squadre SAURI e HERDONIA CALCIO risulta in posizione regolare nella gara del 27 Febbraio 2013 con la società ATLETICO BOVINO

P.Q.M.

D E L I B E R A

–         Accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. HERDONIA CALCIO e per l’effetto revocarsi la decisione del Primo Giudice di perdita della gara per 0 – 3 e ripristinarsi il risultato di 3 – 2 conseguito sul campo a favore della società A.S.D. ATLETICO BOVINO;

–         non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del reclamo.

 

Gara: A.S.D. HERDONIA CALCIO – POL. D. REAL BICCARI del 3 Marzo 2013 (Reclamo della A.S.D. HERDONIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 7 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia).

–         Esaminati gli atti ufficiali;
–         letto il reclamo a margine citato;
–         udito il rappresentante della ricorrente;
–         effettuati i necessari accertamenti;
–         lette le deduzioni scritte inviate dalla società POL. D. REAL BICCARI;
–         rilevato che nella gara del 16 Febbraio 2013 fra le squadre dell’HERDONIA CALCIO e ALBERONA, il calciatore MATERA Roberto Pio risulta essere stato espulso per doppia ammonizione per cui in conseguenza il suddetto calciatore risulta squalificato per una sola giornata e non per due giornate (espulsione e recidività in ammonizione) così come pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 39 del 7 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia;

–         pertanto, il calciatore MATERA Roberto Pio, avendo scontato la giornata di squalifica nella successiva gara del 24 Febbraio 2013 fra le squadre SAURI e HERDONIA CALCIO risulta in posizione regolare nella gara del 3 Marzo 2013 con la società REAL BICCARI

P.Q.M.

D E L I B E R A

–         Accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. HERDONIA CALCIO e per l’effetto revocarsi la decisione del Primo Giudice di perdita della gara per 0 – 3 e ripristinarsi il risultato di 3 – 2 conseguito sul campo a favore della società A.S.D. HERDONIA CALCIO;

–         non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.

laquis

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