Lo svincolo del giocatore dilettante <br/> ex articolo 109 delle Noif

Lo svincolo del giocatore dilettante
ex articolo 109 delle Noif

Un giovane calciatore è tesserato per una squadra dilettantistica da quando aveva 15 anni, tuttavia, nel corso degli anni il rapporto con la società si logora tant’è che, pur avendo un grande talento, l’allenatore non lo schiera mai tra i titolari. Quali sono le possibilità concesse dalla normativa al ragazzo per concludere il rapporto con la sua attuale squadra?

La problematica del vincolo dell’atleta dilettante è stato oggetto di numerose diatribe.

Come più volte riferito il calcio dilettantistico è stato caratterizzato fino al 2002 dall’esistenza di un vincolo, tra atleta e società, a vita. Lo sportivo di turno che, dal compimento del 14° anno di vita, decideva improvvidamente di vincolarsi con una società si legava “vita natural durante” a tale sodalizio. In ricchezza e povertà, in salute e malattia.

Col senno di poi, per molti, un matrimonio sarebbe stato meno gravoso.

Una svolta, seppur limitata, vi è stata fortunatamente con il Comunicato Ufficiale del 14 maggio 2002, n. 34/A, con il quale la F.I.G.C. ha soppresso l’istituto del vincolo a vita prevedendo, a partire dalla stagione nella quale il calciatore abbia compiuto 14 anni, un vincolo sempre pluriennale ma fino all’età di 25 anni. Tale comunicato è stato riprodotto negli articoli 32 bis e 32 ter delle N.O.I.F (Norme organizzative interne della Federazione) nei quali viene sancito il diritto per tutti i calciatori non professionisti di ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento al compimento del venticinquesimo anno di età.

Alla luce della normativa precedente tale Comunicato può certo considerarsi un passo avanti, tuttavia, sulla scorta dell’entrata in vigore della nuova normativa europea sulla “libertà di trasferimento” dei calciatori appare, comunque, paradossale parlare di svincoli o modalità di svincolarsi.

Se, tuttavia, si analizza meglio la normativa potrà rilevarsi l’esistenza di alcune vie di fuga. La Federazione, forse sospinta dai continui mugugni di molti atleti, ha introdotto varie “scappatoie”; modalità attraverso le quali un giocatore può svincolarsi senza dover necessariamente attendere i 25 anni o, più drasticamente, decidere di appendere le scarpe al chiodo.

All’art. 106 delle Noif la FIGC prevede nove tipi di svincolo:

–          per rinuncia da parte della società;

–          per inattività del calciatore;

–          per inattività per rinuncia od esclusione dal campionato di una società;

–          per accordo tra società e calciatore;

–          per decadenza dei termini;

–          per cambiamento di residenza del calciatore;

–          tesseramento biennale (solo per calciatori “giovani”)

–          per stipula di contratto da professionista;

–          per risoluzione rapporto contrattuale per professionisti.

Analizzata la situazione specifica proposta può considerarsi applicabile l’articolo 109 Noif disciplinante lo svincolo per inattività del giocatore.

Sintetizzando il dettato dell’art. 109 NOIF si può affermare che: il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” che, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività.

A tal uopo per ottenere lo svincolo il calciatore deve presentare formale richiesta alla Società, ed inviata in copia al Comitato competente, di essere incluso nella “lista di svincolo”; la ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.

La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta ma se non effettua alcuna opposizione nei modi e nei termini prescritti aderisce tacitamente alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso.

Nel caso in cui, invece, la società intenda proporre opposizione, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro 30 giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti.

È bene, tuttavia, evidenziare che per poter essere svincolato il calciatore deve essere a disposizione della società entro il 30 novembre e che la mancata partecipazione del ragazzo alle partite non deve essere imputabile allo stesso, a meno che l’impedimento non sia stato dovuto dal servizio militare o servizio obbligatorio equiparato (ad es. obiettori, ecc. ) oppure che il calciatore non abbia presentato il certificato obbligatorio di visita medica e sia stato invitato dalla società a presentarlo per almeno due volte.

Le società hanno, comunque, degli strumenti per evitare la perdita del giocatore. Innanzitutto i calciatori devono essere in possesso della prescritta visita medica di idoneità del calciatore; le società devono averne copia e per ottenerla devono richiedergliela per almeno due volte, sempre entro la stagione in corso. Nel caso in cui il calciatore non avesse presentato tale certificato, la società deve contestare l’inadempienza mediante raccomandata. La mancata opposizione a tale eccezione del calciatore preclude la possibilità di ottenere lo svincolo a fine stagione.

Inoltre la società, sempre al fine di mantenere vincolato il calciatore, e sempre nel termine della stagione in corso, deve inviare al domicilio del proprio calciatore almeno quattro lettere raccomandate di convocazione alle gare. Se il calciatore non si presentasse alle convocazioni, la società può formalizzare la contestazione che in sede di giudizio costituirà prova del mancato rispetto delle convocazioni a meno che il calciatore non le abbia motivatamente respinte.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

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