Il premio di preparazione

Per le piccole società calcistiche, in particolar modo per quelle dilettantistiche, il premio di preparazione, come quello per la carriera, rappresentano una entrata consistente e di primaria importanza per il proseguimento della loro attività. Poche sono, tuttavia, le società che azionano concretamente questi diritti.

Per mera ignoranza della normativa o per scarsa informazione proveniente dalla Lega di appartenenza, le associazioni dilettantistiche finiscono spesso per essere terra di saccheggio delle potenti corazzate professionistiche che, sfruttando le norme organizzative a loro vantaggio, riescono a smarcare con agilità eventuali richieste di premi. Al fine di meglio comprendere la questione sarà utile portare, agli occhi di voi lettori, un esempio tipico, nel quale molti si riconosceranno. Nel 2007 il presidente di una sodalizio partecipante ai campionati nazionali di Serie D cede un ragazzo di talento del settore giovanile ad una nota squadra di Serie A. Il Settembre scorso il ragazzo compie 14 anni. L’associazione, nella persona del suo Presidente, convinta di averne diritto, avanza presso le competenti sedi richiesta per il pagamento del premio di preparazione ricevendo, tuttavia, un tonante diniego. Quale è il motivo? Si può riferire che l’art. 96 Noif “Premio di preparazione” stabilisce che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un premio di preparazione”. Prima di proseguire nell’analisi di questa disposizione, al fine di meglio comprenderne il senso, risulta necessario chiarire cosa significhi e cosa comporti lo status di “giovane di serie”. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 Noif “i calciatori giovani dal 14° anno di età assumono la qualifica di giovani di serie quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche”. È bene immediatamente evidenziare che fino al 2005 tale disposizione presentava delle differenze. Con la vecchia normativa, in sostanza, il calciatore tesserato per una società professionistica all’atto del compimento del 14° anno di età faceva scattare automaticamente il diritto al premio per le società titolari del tesseramento, annuale o biennale, nelle ultime tre stagioni sportive, ciò in quanto la qualifica di “giovane di serie” veniva acquisita dal ragazzo per il semplice fatto di essere “vincolato” per un club professionista. La nuova versione dell’art. 33 delle Noif puntualizza che lo status di “giovane di serie” si concretizza quando il calciatore, dopo aver compiuto i 14 anni, sottoscrive la richiesta di tesseramento e questa viene accolta dalla Lega di competenza. Dalla lettura della nuova disposizione si può dedurre come non sia più automatico il pagamento del premio di preparazione da parte delle società professionistiche. Questo l’effetto della recente modifica dell’articolo 33 comma 1 delle Norme organizzative interne federali (Noif), contenuta nel comunicato ufficiale della Figc n° 220/A del 13 giugno 2005, integrato successivamente dal comunicato n° 230/A del 29 giugno 2005. Formalmente la procedura non è cambiata ma, nella sostanza, gli effetti, ai fini del premio, sono diversi. Prima della modifica la società professionista che non provvedeva alla sottoscrizione del tesseramento come “giovane di serie” doveva ugualmente pagare il premio alle eventuali società aventi diritto e in caso di mancato accordo la Commissione premi di preparazione, preposta in prima istanza a decidere su eventuali ricorsi, verificata la legittimità della richiesta, deliberava il pagamento del premio, oltre a liberare “contrattualmente” il giovane calciatore libero di accasarsi con un’altra società. Con la nuova versione dell’art. 33 comma 1, il club professionista può decidere di non sottoscrivere il tesseramento come “giovane di serie” senza quindi far scattare il diritto al premio, rendendo vano un eventuale ricorso alla Commissione da parte delle società/associazioni aventi diritto secondo il vecchio testo; come in precedenza, però, il mancato tesseramento come “giovane di serie” pone in posizione di svincolo il calciatore. La modifica apportata, quindi, indebolisce la posizione delle società/associazioni dilettantistiche e di puro settore giovanile. Le società professionistiche fanno il bello e cattivo tempo e le risorse a favore del calcio di base risultano sempre più ridotte. Con questo meccanismo un club professionista può decidere, valutando le effettive potenzialità del calciatore, se procedere o meno ad un tesseramento come “giovane di serie”, senza doversi accollare il pagamento del premio in via automatica.

In realtà la furbizia delle società professionistiche è ancora più sottile; non è un caso, infatti, che queste riempiano i loro vivai di giovani dai 10 agli 11 anni. Quattro anni di preparazione sono più che sufficienti per maturare un giudizio sulle potenzialità del giocatore e, se non bastasse,

liberano da qualsiasi peso di eventuali premi da pagare in favore delle società dilettantistiche di provenienza. Come su indicato, infatti, se al compimento del 14esimo anno di vita si deciderà di sottoscrivere il fatidico contratto come giovane di serie la società dovrà versare il premio in favore della o delle società che nei precedenti 3 anni abbiamo avuto il giocatore tra le loro fila.

Se, tuttavia, le società professionistiche non siano riuscite a scippare il giovane in quell’intervallo di età queste “rischiano” di dover pagare il premio. Anche per questa evenienza la soluzione è pronta. Spesso, infatti, si decide di far firmare al calciatore, prima del compimento del 14° anno di età, un cartellino biennale, posticipando dunque la decisione sul tesseramento come “giovane di serie” smarcando così la problematica premi.

Gli ingranaggi di queste diaboliche strategie siano sempre ben oliati. Basterebbe trattenere il ragazzo anche un solo anno in più per rompere questo meccanismo perfetto e vedersi riconosciuto il tanto meritato premio. In realtà bisogna comprendere che solo la conoscenza della normativa può salvare il calcio dilettantistico.

In realtà un ulteriore rammarico può aggiungersi. Se il ragazzo riuscisse poi ad emergere, giungendo perfino ad esordire in serie A neanche in questo caso la sua società potrà accedere ad alcun premio. L’art. 99 bis delle Noif “Premio alla carriera” stabilisce, infatti, che “alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A o quando disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21”. Il medesimo articolo precisa, tuttavia, che “il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive…”

Si deduce chiaramente che neanche tale premio potrà essere riconosciuto alla associazione se il giovane prodigio, al momento del trasferimento al nuovo sodalizio, non aveva raggiunto tale età!!! Si capisce, dunque, che basterebbe trattenere almeno fino ai 12 anni un giocatore per salvare i conti di molte società dilettantistiche ricche di talenti ma troppo presto svenduti alla prima richiesta.

Per concludere a prescindere dal caso specifico, a parer di chi scrive, l’intero istituto dei premi andrebbe rivisto. La semplicità degli “escamotage” studiati dalle società professionistiche per eludere il pagamento dei premi, sono un forte segnale della necessità di nuovi meccanismi di funzionamento e applicazione al sol fine di mantenere vivo il settore base del calcio italiano.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

Lo svincolo del giocatore dilettante
ex articolo 109 delle Noif

Un giovane calciatore è tesserato per una squadra dilettantistica da quando aveva 15 anni, tuttavia, nel corso degli anni il rapporto con la società si logora tant’è che, pur avendo un grande talento, l’allenatore non lo schiera mai tra i titolari. Quali sono le possibilità concesse dalla normativa al ragazzo per concludere il rapporto con la sua attuale squadra?

La problematica del vincolo dell’atleta dilettante è stato oggetto di numerose diatribe.

Come più volte riferito il calcio dilettantistico è stato caratterizzato fino al 2002 dall’esistenza di un vincolo, tra atleta e società, a vita. Lo sportivo di turno che, dal compimento del 14° anno di vita, decideva improvvidamente di vincolarsi con una società si legava “vita natural durante” a tale sodalizio. In ricchezza e povertà, in salute e malattia.

Col senno di poi, per molti, un matrimonio sarebbe stato meno gravoso.

Una svolta, seppur limitata, vi è stata fortunatamente con il Comunicato Ufficiale del 14 maggio 2002, n. 34/A, con il quale la F.I.G.C. ha soppresso l’istituto del vincolo a vita prevedendo, a partire dalla stagione nella quale il calciatore abbia compiuto 14 anni, un vincolo sempre pluriennale ma fino all’età di 25 anni. Tale comunicato è stato riprodotto negli articoli 32 bis e 32 ter delle N.O.I.F (Norme organizzative interne della Federazione) nei quali viene sancito il diritto per tutti i calciatori non professionisti di ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento al compimento del venticinquesimo anno di età.

Alla luce della normativa precedente tale Comunicato può certo considerarsi un passo avanti, tuttavia, sulla scorta dell’entrata in vigore della nuova normativa europea sulla “libertà di trasferimento” dei calciatori appare, comunque, paradossale parlare di svincoli o modalità di svincolarsi.

Se, tuttavia, si analizza meglio la normativa potrà rilevarsi l’esistenza di alcune vie di fuga. La Federazione, forse sospinta dai continui mugugni di molti atleti, ha introdotto varie “scappatoie”; modalità attraverso le quali un giocatore può svincolarsi senza dover necessariamente attendere i 25 anni o, più drasticamente, decidere di appendere le scarpe al chiodo.

All’art. 106 delle Noif la FIGC prevede nove tipi di svincolo:

–          per rinuncia da parte della società;

–          per inattività del calciatore;

–          per inattività per rinuncia od esclusione dal campionato di una società;

–          per accordo tra società e calciatore;

–          per decadenza dei termini;

–          per cambiamento di residenza del calciatore;

–          tesseramento biennale (solo per calciatori “giovani”)

–          per stipula di contratto da professionista;

–          per risoluzione rapporto contrattuale per professionisti.

Analizzata la situazione specifica proposta può considerarsi applicabile l’articolo 109 Noif disciplinante lo svincolo per inattività del giocatore.

Sintetizzando il dettato dell’art. 109 NOIF si può affermare che: il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” che, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività.

A tal uopo per ottenere lo svincolo il calciatore deve presentare formale richiesta alla Società, ed inviata in copia al Comitato competente, di essere incluso nella “lista di svincolo”; la ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.

La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta ma se non effettua alcuna opposizione nei modi e nei termini prescritti aderisce tacitamente alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso.

Nel caso in cui, invece, la società intenda proporre opposizione, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro 30 giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti.

È bene, tuttavia, evidenziare che per poter essere svincolato il calciatore deve essere a disposizione della società entro il 30 novembre e che la mancata partecipazione del ragazzo alle partite non deve essere imputabile allo stesso, a meno che l’impedimento non sia stato dovuto dal servizio militare o servizio obbligatorio equiparato (ad es. obiettori, ecc. ) oppure che il calciatore non abbia presentato il certificato obbligatorio di visita medica e sia stato invitato dalla società a presentarlo per almeno due volte.

Le società hanno, comunque, degli strumenti per evitare la perdita del giocatore. Innanzitutto i calciatori devono essere in possesso della prescritta visita medica di idoneità del calciatore; le società devono averne copia e per ottenerla devono richiedergliela per almeno due volte, sempre entro la stagione in corso. Nel caso in cui il calciatore non avesse presentato tale certificato, la società deve contestare l’inadempienza mediante raccomandata. La mancata opposizione a tale eccezione del calciatore preclude la possibilità di ottenere lo svincolo a fine stagione.

Inoltre la società, sempre al fine di mantenere vincolato il calciatore, e sempre nel termine della stagione in corso, deve inviare al domicilio del proprio calciatore almeno quattro lettere raccomandate di convocazione alle gare. Se il calciatore non si presentasse alle convocazioni, la società può formalizzare la contestazione che in sede di giudizio costituirà prova del mancato rispetto delle convocazioni a meno che il calciatore non le abbia motivatamente respinte.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)