Il vincolo dei giocatori dilettanti

Molti non hanno ben chiaro come si struttura il rapporto tra un giovane atleta e la rispettiva società calcistica dilettantistica. Si sente parlare di vincolo e tesseramento senza che, spesso, si capisca un granchè. In questo articolo cercheremo di dare un pò di ordine e chiarezza ai concetti chiave.

La questione vincolo sportivo relativamente agli atleti dilettanti attanaglia, oggi più che mai, buona parte degli esperti del settore. In primo luogo è bene sottolineare che a livello legislativo non esiste una nozione di attività dilettantistica, la stessa viene, infatti, desunta a contrario dalla individuazione di quell’attività definita come professionistica.

Gli unici tentativi per individuare una definizione formale di attività dilettantistica trovano sede nella normativa delle singole federazioni. Risulta per questo necessaria la predisposizione di una legge ad hoc considerato che l’esistenza di un vuoto normativo di tale entità ha creato, nel tempo, una zona franca vittima dell’astuzia di molti.

Ritornando all’argomento il vincolo sportivo rappresenta il contratto associativo stipulato tra una associazione, regolarmente affiliata alla federazione di riferimento, ed un giocatore dilettante tesserato alla medesima federazione. Il tesseramento, invece, rappresenta il rapporto che si viene ad instaurare tra l’atleta e la Federazione di riferimento della disciplina praticata. In realtà il rapporto instaurato tra l’atleta e l’Associazione non può ritenersi solo di natura associativa in quanto viene a presentarsi anche uno scambio reciproco di prestazioni (rapporto di natura “sinallagmatica”): l’associazione utilizza l’atleta per perseguire i propri fini ed nello stesso tempo offre all’atleta la possibilità di esercitare l’attività sportiva.

Tale vincolo nei dilettanti si caratterizzava fino al 2003 come un legame praticamente perpetuo e senza possibilità di essere sciolto, se non con il consenso della società di appartenenza. Un vincolo di tale consistenza trovava la sua motivazione nella volontà di non disperdere il patrimonio sociale del sodalizio sportivo che, costituito dagli atleti tesserati, rappresentava l’unica fonte di sostegno dell’attività agonistica delle stesse. Per tale motivo numerosi sono stati i tentativi di giustificare l’esistenza e la conservazione di tale istituto.

Entrando nel tema focale di questo articolo può certo sostenersi che il diritto degli atleti italiani di svolgere una attività agonistica, seppur dilettantistica, veniva, e in parte viene tuttora, compromessa sensibilmente proprio dall’istituto del vincolo sportivo. La società era l’unico soggetto del rapporto ad avere la facoltà di concedere lo scioglimento di tale legame a meno che l’atleta non decidesse di rinunciare al tesseramento con la Federazione. In sostanza per l’atleta di turno il trasferimento presso un altra società risultava impossibile, limitando in questo modo la possibilità di concorrenza fra le società sportive.

Con una disposizione del 2004, il Consiglio Nazionale del Coni invitava, finalmente, le Federazioni a disciplinare più ragionevolmente la questione. Tale invito, pur se con molte frizioni, veniva tradotto, dalle singole Federazioni, con l’introduzione del raggiungimento di una certa età come limite alla durata del vincolo. A titolo esemplicativo la Figc decideva di porre al 25° anno di età tale limite. Nell’articolo 32 delle N.O.I.F. viene infatti stabilito che i calciatori dal 14° anno di età posso mutare il loro status in “giovani dilettanti” vincolandosi però sino al termine della stagione entro la quale abbiano compiuto il 25° anno di età.

Col raggiungimento dell’età stabilita dalla singola Federazione di appartenenza l’atleta può adesso automaticamente svincolarsi dal proprio club. In sostanza, per il giovane minore di 25 anni il vincolo ed l’accordo economico non hanno la medesima durata atteso che, pur non potendo firmare un accordo di durata superiore ad un anno, lo stesso sarà legato al medesimo sodalizio sportivo fino al compimento del 25° anno di vita per effetto del vincolo sportivo. Col compimento dei 25 anni la durata dell’accordo e del vincolo coincideranno permettendo al giocatore di decidere, con libertà, dove accasarsi. In realtà l’introduzione del limite anagrafico non ha poi così tanto cambiato le cose.

L’atleta dilettante è, tuttora, inderogabilmente legato ad un club per tutto l’arco della sua formazione atletica e mentale condizionandone, senza dubbio, la sua carriera. Le problematiche, dunque, connesse al vincolo sportivo di natura dilettantistica non trovano tuttora una soluzione anche se l’istituto deve ritenersi nullo poichè in contrasto col principio costituzionale secondo il quale l’esercizio dell’attività sportiva è libero; nonchè col diritto garantito dall’art. 18 cost. che attribuisce all’associato il potere di recedere dall’ente cui è legato. Sembra quasi che le Federazioni sportive nazionali non riconoscano il potere della legge statale nei propri confronti lasciando intendere un principio secondo il quale non sia lo sport a doversi adattare alle leggi dello Stato ma piuttosto le leggi debbano seguire lo sport nelle sue continue trasformazioni.

Tutto ciò avviene con la complicità, neanche tanto mistificata, delle società sportive; le stesse hanno un forte interesse economico a lucrare sui movimenti dei cartellini di tesseramento che spesso rappresentano buona parte dei loro ricavi. Risulta, pertanto, necessaria, a parer di chi scrive, la verifica della conformità della vigente normativa adottata dalla FIGC anche alla luce del diritto comunitario, con specifico riguardo alla libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori, nonché del diritto della concorrenza.

>Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

Lo svincolo del giocatore dilettante
ex articolo 109 delle Noif

Un giovane calciatore è tesserato per una squadra dilettantistica da quando aveva 15 anni, tuttavia, nel corso degli anni il rapporto con la società si logora tant’è che, pur avendo un grande talento, l’allenatore non lo schiera mai tra i titolari. Quali sono le possibilità concesse dalla normativa al ragazzo per concludere il rapporto con la sua attuale squadra?

La problematica del vincolo dell’atleta dilettante è stato oggetto di numerose diatribe.

Come più volte riferito il calcio dilettantistico è stato caratterizzato fino al 2002 dall’esistenza di un vincolo, tra atleta e società, a vita. Lo sportivo di turno che, dal compimento del 14° anno di vita, decideva improvvidamente di vincolarsi con una società si legava “vita natural durante” a tale sodalizio. In ricchezza e povertà, in salute e malattia.

Col senno di poi, per molti, un matrimonio sarebbe stato meno gravoso.

Una svolta, seppur limitata, vi è stata fortunatamente con il Comunicato Ufficiale del 14 maggio 2002, n. 34/A, con il quale la F.I.G.C. ha soppresso l’istituto del vincolo a vita prevedendo, a partire dalla stagione nella quale il calciatore abbia compiuto 14 anni, un vincolo sempre pluriennale ma fino all’età di 25 anni. Tale comunicato è stato riprodotto negli articoli 32 bis e 32 ter delle N.O.I.F (Norme organizzative interne della Federazione) nei quali viene sancito il diritto per tutti i calciatori non professionisti di ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento al compimento del venticinquesimo anno di età.

Alla luce della normativa precedente tale Comunicato può certo considerarsi un passo avanti, tuttavia, sulla scorta dell’entrata in vigore della nuova normativa europea sulla “libertà di trasferimento” dei calciatori appare, comunque, paradossale parlare di svincoli o modalità di svincolarsi.

Se, tuttavia, si analizza meglio la normativa potrà rilevarsi l’esistenza di alcune vie di fuga. La Federazione, forse sospinta dai continui mugugni di molti atleti, ha introdotto varie “scappatoie”; modalità attraverso le quali un giocatore può svincolarsi senza dover necessariamente attendere i 25 anni o, più drasticamente, decidere di appendere le scarpe al chiodo.

All’art. 106 delle Noif la FIGC prevede nove tipi di svincolo:

–          per rinuncia da parte della società;

–          per inattività del calciatore;

–          per inattività per rinuncia od esclusione dal campionato di una società;

–          per accordo tra società e calciatore;

–          per decadenza dei termini;

–          per cambiamento di residenza del calciatore;

–          tesseramento biennale (solo per calciatori “giovani”)

–          per stipula di contratto da professionista;

–          per risoluzione rapporto contrattuale per professionisti.

Analizzata la situazione specifica proposta può considerarsi applicabile l’articolo 109 Noif disciplinante lo svincolo per inattività del giocatore.

Sintetizzando il dettato dell’art. 109 NOIF si può affermare che: il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” che, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività.

A tal uopo per ottenere lo svincolo il calciatore deve presentare formale richiesta alla Società, ed inviata in copia al Comitato competente, di essere incluso nella “lista di svincolo”; la ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.

La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta ma se non effettua alcuna opposizione nei modi e nei termini prescritti aderisce tacitamente alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso.

Nel caso in cui, invece, la società intenda proporre opposizione, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro 30 giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti.

È bene, tuttavia, evidenziare che per poter essere svincolato il calciatore deve essere a disposizione della società entro il 30 novembre e che la mancata partecipazione del ragazzo alle partite non deve essere imputabile allo stesso, a meno che l’impedimento non sia stato dovuto dal servizio militare o servizio obbligatorio equiparato (ad es. obiettori, ecc. ) oppure che il calciatore non abbia presentato il certificato obbligatorio di visita medica e sia stato invitato dalla società a presentarlo per almeno due volte.

Le società hanno, comunque, degli strumenti per evitare la perdita del giocatore. Innanzitutto i calciatori devono essere in possesso della prescritta visita medica di idoneità del calciatore; le società devono averne copia e per ottenerla devono richiedergliela per almeno due volte, sempre entro la stagione in corso. Nel caso in cui il calciatore non avesse presentato tale certificato, la società deve contestare l’inadempienza mediante raccomandata. La mancata opposizione a tale eccezione del calciatore preclude la possibilità di ottenere lo svincolo a fine stagione.

Inoltre la società, sempre al fine di mantenere vincolato il calciatore, e sempre nel termine della stagione in corso, deve inviare al domicilio del proprio calciatore almeno quattro lettere raccomandate di convocazione alle gare. Se il calciatore non si presentasse alle convocazioni, la società può formalizzare la contestazione che in sede di giudizio costituirà prova del mancato rispetto delle convocazioni a meno che il calciatore non le abbia motivatamente respinte.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)