Il titolo sportivo ed il concetto di cessione

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52 delle Noif Il titolo sportivo viene definito dall’ordinamento sportivo come il riconoscimento, da parte della Federerazione di appartenenza, delle condizioni tecnico sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti economici e statutari previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società/associazione ad una determinato campionato.

In buona sostanza il titolo sportivo rappresenta il merito sportivo/agonistico acquisito da una società, nell’arco della sua storia, una qualità inerente alla posizione che questi riveste nei confronti e nell’ambito dell’organizzazione settoriale di cui fa parte.

Gli unici riferimenti acquisibili in merito all’istituto del titolo sportivo come bene giuridico sono inquadrabili nell’ambito dello sport professionistico.

Il titolo sportivo pur costituendo un valore di carattere agonistico ha, benchè le norme dicano il contrario, un valore oggettivamente commerciale per le società di capitali professionistiche che ne sono titolari oltre che un valore morale per la città che il sodalizio rappresenta sul campo. A dispetto di queste considerazioni meramente pratiche il titolo è, tuttavia, considerato, dalla normativa di settore, anche se spesso in contraddizione con se stessa, come bene non commerciabile. Come, infatti, stabilisce l’art. 52 noif “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”.

A parere di chi scrive, tuttavia, la contraddizione è chiaramente invidividuabile.

Anche se il titolo sportivo è inquadrato come bene non commerciabile lo stesso viene, tuttavia, considerato, nell’ambito di una valutazione patrimoniale di una società in stato di fallimento, come uno dei cespiti del patrimonio senza dubbio di maggior valore. Volendo escludere da queste considerazioni il parco giocatori, il titolo costituisce, senza dubbio, il principale bene patrimoniale e, comunque, un elemento imprescindibile dell’azienda sportiva professionistica.

Seppur non commerciabile il titolo sportivo può essere trasferito?

Bisogna chiarire che le uniche ipotesi di trasferimento del titolo sportivo, considerate ed avallate dall’ordinamento sportivo, oltre al caso della cessione definitiva effettuata unitamente alla vendita dell’intera società o del ramo d’azienda, riguardano esclusivamente società sportive professionistiche.

Una  prima ipotesi si pone in essere in caso di fallimento della società.

In questo caso entra in azione il noto Lodo Petrucci: una società sportiva della medesima città può intervenire nella procedura concorsuale acquistando il cespite rappresentato dal titolo in questione. In virtù di tale procedura il sodalizio interessato potrà, dunque, iscriversi al campionato dell’anno successivo, con il titolo sportivo della società in fallimento, anche se nella categoria immediatamente inferiore a quella in cui militava la società in liquidazione.

Una seconda ipotesi è rappresentata dal caso in cui una società, per difficoltà economiche avute nel corso dell’anno, non riesce a raggiungere i parametri indicati dalla Federazione per ottenere l’iscrizione al campionato della sua categoria.

In tale, spiacevole, evenienza la stessa verrà retrocessa nell’ultima categoria dilettantistica perdendo la titolarità del titolo sportivo che verrà espropriato “a euro zero” ed assegnato, per procedura d’ufficio della Federazione di appartenenza, ad altra società della medesima città analogamente ad un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c..

Per quanto riguarda il settore dilettantistico il concetto di titolo sportivo è ancor più connesso all’esistenza stessa dalla società nata, senza scopo di lucro, al fine esclusivo di esercitare attività sportive agonistiche.

Privare una società dilettantistica del suo titolo sportivo e, dunque, dell’elemento che più di ogni altro la caratterizza e che le permette di iscriversi ai campionati significherebbe eliminare ogni possibilità, per la stessa, di realizzare la finalità principale definita e stabilita dallo statuto.

Come noto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27 c.c. “oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile”.

Il titolo sportivo non potrà scindersi dalla società/associazione titolare se non in caso di mancata iscrizione al campionato di categoria. In tale caso se la società provasse ad iscriversi e non rispettasse i criteri stabiliti dalla Federazione la stessa verrebbe espropriata a euro zero del suo titolo sportivo in favore di una altra società della medesima città.

Appare, pertanto, chiaro che se una società si privasse, in qualsiasi modo, del suo titolo sportivo non potrebbe in alcun modo mantenere l’affiliazione presso la Federazione atteso che non è configurabile il caso di una società affiliata senza titolo. In sostanza con la cessione del suo titolo sportivo, lo società/associazione perderebbe il nucleo stesso della sua attività.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

Il fallimento delle ASD

Il periodo storico attuale impone a chiunque una ponderata valutazione della normativa esistente; non sono ammesse distrazioni. Il rischio fallimento dovrebbe essere, oggi più che mai, valutato da chiunque; anche da chi, per pura passione, decida di entrare nel mondo dello sport nelle vesti di un dirigente mecenate.

La crisi economica ha investito come un treno tutte le attività commerciali e, pertanto, il legislatore ha negli anni cercato di alzare il livello di guardia, anche quando siano coinvolte associazioni sportive dilettantistiche. Come noto le associazioni sportive dilettantistiche sono inquadrate come enti giuridici non commerciali.

Con il termine “fallimento” si indica l’obiettiva incapacità di un soggetto (imprenditore commerciale) di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni. Il fallimento è definito dalla prevalente dottrina come quel processo esecutivo rivolto all’esecuzione coattiva del diritto dei creditori. Come noto, l’assoggettabilità al fallimento è legata ad una preventiva valutazione, da parte del giudice, al fine di stabilire se l’ente non commerciale, nel corso della sua attività ed in riferimento ad un riscontrato stato di insolvenza, abbia assunto la qualità di imprenditore commerciale.

La delicata questione deve essere affrontata partendo dal fatto che il fallimento non dovrebbe riguardare le associazioni in quanto, tali categorie di soggetti, non sono giuridicamente ricomprese in quella degli imprenditori commerciali. L’attività di queste, infatti, dovrebbe essere rivolta di regola ai fini istituzionali senza perseguire, quindi, finalità lucrative.

Nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica la forma più utilizzata dagli enti è proprio quella dell’associazione. In particolare l’ordinamento italiano prevede due tipi di associazioni: riconosciute e non riconosciute. La maggior parte delle società affiliate alle Federazioni svolgono la loro attività nella forma di associazioni non riconosciute e, quindi, prive di personalità giuridica.

La mancanza di tale requisito, in ogni modo, non impedisce che l’associazione stessa abbia una sua capacità di agire mediante persone fisiche che agiscono in base al principio della rappresentanza organica. Il carattere distintivo degli enti non commerciali è costituito, quindi, dal fatto di non avere come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un’attività di natura commerciale che determina reddito d’impresa.

Al fine di individuare l’oggetto esclusivo o principale dell’ente si deve considerare l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’associazione così come stabilito nello statuto e nell’atto costitutivo. L’art. 111 bis, comma 1, DPR 917/86 prevede, tuttavia, che, indipendentemente dalle previsioni dello Statuto e dell’Atto Costitutivo, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale se eserciti prevalentemente attività commerciale.

Alla luce di quanto detto, quindi, si può affermare che l’ente, la cui prevalente attività si caratterizzi come impresa, anche se costituito in forma di associazione non riconosciuta, debba essere dichiarato fallito ove insolvente.

Destino questo che accomuna tutte le imprese insolventi prescindendo dalla loro giuridica conformazione. Pertanto, pur mancando un’apposita previsione normativa, deve ritenersi come dato acquisito, vista anche l’esigenza di garantire un’adeguata protezione ai terzi e ai creditori, che, qualora l’associazione sportiva perda la qualifica di ente non commerciale, la stessa debba essere assoggettata a fallimento nel caso in cui risulti insolvente.

Alla luce di quanto detto, quindi, si può affermare che l’ente, la cui prevalente attività si caratterizzi come impresa, anche se costituito in forma di associazione non riconosciuta, debba essere dichiarato fallito ove insolvente.

Destino questo che accomuna tutte le imprese insolventi prescindendo dalla loro giuridica conformazione.  Pertanto, pur mancando un’apposita previsione normativa, deve ritenersi come dato acquisito, vista anche l’esigenza di garantire un’adeguata protezione ai terzi e ai creditori, che, qualora l’associazione sportiva perda la qualifica di ente non commerciale, la stessa debba essere assoggettata a fallimento nel caso in cui risulti insolvente.

L’art. 1 della Legge Fallimentare e l’art. 2221 c.c., infatti, nell’indicare i soggetti sottoposti a questo tipo di procedura si riferiscono agli imprenditori in senso lato che esercitino un’attività commerciale, compresi quindi anche gli enti non societari che svolgono comunque tale attività in forma collettiva. La necessità di tutelare i creditori e i terzi che contrattano con le associazioni ha spinto il legislatore ad avere un occhio particolarmente attento al fine di evitare che queste, divenute insolventi, rischino di godere di una sorta di impunità pur svolgendo attività identiche a quelle d’impresa.

La giurisprudenza, in sostanza, sostiene che è sufficiente che lo stato di crisi irreversibile sia cagionato dallo svolgimento di un’attività commerciale che, anche se svolta in vista del perseguimento dei fini istituzionali, risulti prevalente o addirittura esclusiva rispetto alla complessiva attività dell’associazione. Il fatto che l’aspetto commerciale prevalga sul resto delle attività rappresenta un affievolimento del fine sociale; tale circostanza legittima l’applicazione delle procedure concorsuali (fallimento).

È bene, dunque, sottolineare che un’associazione sportiva dilettantistica può si gestire un attività commerciale purchè la stessa non snaturi la finalità non lucrativa dell’ente. Alla luce di quanto esposto, a costo di sollevare un certo allarmismo che, tuttavia, sembra più che giustificato, mi spingerei fino a dire che lo strumento dell’associazione sportiva non riconosciuta sia addirittura pericoloso. L’assenza in tali enti della c.d. autonomia patrimoniale perfetta rappresenta un grandissimo rischio per le persone fisiche coinvolte. In sostanza le obbligazioni contratte dalle Asd sono garantite, oltre che dal patrimonio della medesima associazione anche dal patrimonio personale di coloro che hanno agito in sua rappresentanza.

Tale considerazione conduce ad una chiara riflessione: se l’associazione fallisce corre uguale rischio chi ha agito per nome e conto di essa! Per le obbligazioni assunte dalla associazione i terzi possono, infatti, far valere i loro diritti oltre che sul fondo comune anche sul patrimonio delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione poichè le stesse sono personalmente e solidalmente obbligate.

Con riferimento al rischio di fallimento la posizione di tali soggetti è particolarmente delicata atteso che il fallimento di una associazione non riconosciuta produce il fallimento di tutti gli associati che siano illimitatamente responsabili secondo la disciplina propria delle associazioni non riconosciute, ossia, a norma dell’art. 38, 1º comma, c.c., coloro i quali abbiamo agito in nome e per conto dell’associazione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare chiaro che lo strumento delle associazioni sportive dilettantistiche non rinosciute debba essere abbandonato lasciando lo spazio a Società ad esempio costituite nelle forme di s.r.l. ovvero di s.p.a. (senza scopo di lucro).

Tali forme, pur non dovendo rinunciare alle agevolazioni storicamente riconosciute alle A.S.D., sono dotate di una struttura ed una regolamentazione più adeguate. La S.S.D. (per esempio s.r.l.), infatti, oltre ad essere contraddistinta da una puntuale disciplina legislativa è dotata di personalità giuridica, con la conseguenza che, delle obbligazioni sociali, risponderà solo ed unicamente la società con il proprio patrimonio senza alcuna esposizione per il patrimonio personale degli amministratori e/o dei soci.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

I controlli sanitari delle società professionistiche

Può davvero una malformazione congenita sfuggire ai costanti controlli sanitari delle società professionistiche?

Definire “ambigui” gli ultimi tragici episodi che hanno colpito come una scure il calcio mondiale sarebbe un eufenimo.

A parer di chi scrive nascondersi sotto il velo dell’ipocrisia non porta mai alcun vantaggio. Ecco perchè, senza voler emettere alcuna sentenza, ci si limita con il presente articolo ad evidenziare le ragioni che dovrebbero portare chiunque a sostenere che dietro l’angolo si cela, forse, la più grande minaccia doping della storia dello sport mondiale.

La storia ci ha insegnato, anche in virtù dei sempre più frequenti scandali, che il doping è sempre più avanti dell’antidoping; non è un caso che, in numerosi episodi, sia stato evidenziato ed accertato il coinvolgimento di medici e/o esperti chimici che, in molti casi, erano parte dell’organigramma interno alle stesse società.

Non pare opportuno nascondere l’evidenza dei fatti anche se il sistema, a volte, ce lo impone. Gli ultimi orribili episodi, tra cui la morte del giovane giocatore del Livorno Piermario Morosini, pongono inquietanti interrogativi: nel calcio professionistico può davvero sfuggire un problema fisico tale da portare alla morte un ragazzo di soli 25 anni? La risposta è davvero da ricercare in un omesso controllo o, invece, nella minaccia del doping?

Le informazioni seguenti serviranno per maturare un opinione.

Il 28 Aprile 1995 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 13/03/1995 “Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti” colmando  un vuoto legislativo assai imbarazzante nonostante il risalto dato in Italia allo sport professionistico. L’intervento legislativo giunse a seguito dell’impulso fornito da numerose Federazioni nazionali che già si erano dotate di regolamenti volti a disciplinare il controllo sanitario dell’attività sportiva professionistica praticata dai loro iscritti.

I punti chiave del Decreto, indirizzato alla tutela del corretto esercizio dell’attività sportiva professionistica, sono l’istituzione della scheda sanitaria e la definizione del ruolo di medico sociale.

Si ricorda che, alla luce della Legge 91/1981, per professionista sportivo si intende colui il quale “esercita attività sportiva a favore di una società o federazione sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI che hanno riconosciuto il professionismo”.

Il Decreto subordina l’attività sportiva professionistica al possesso, da parte dell’atleta, della cosidetta “scheda sanitaria” prevista dall’art. 7, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n.91 che accompagnerà l’atleta per l’intera durata della sua attività sportiva professionistica e che dovrà essere aggiornata con periodicità almeno semestrale.

Il Decreto stabilisce che le Federazioni sportive nazionali debbono integrare i propri regolamenti prevedendo la figura del medico federale e sociale, munito di una specifica specializzazione in medicina dello sport.

Nella scheda sanitaria suindicata, custodita dal medico incaricato, devono essere annotati tutti i controlli sanitari effettuati e, in caso di trasferimento dell’ atleta, deve essere trasmessa da una società all’altra. La scheda attesta l’avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contiene una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale dell’atleta nonché sull’esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva agonistica professionistica.

Le implicazioni medico legali e legali che discernono da questi 2 articoli sono ovvie: il medico sociale, così come la società sportiva, vengono fortemente responsabilizzati in merito alla tutela dei propri tesserati.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 23 marzo 1981, n.91, il medico sociale assume la responsabilità della tutela della salute degli atleti professionisti legati da rapporto di lavoro subordinato con la società sportiva.

Il medico sociale cura, avvalendosi dei centri di medicina dello sport pubblici o privati autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province autonome, l’effettuazione periodica dei controlli ed accertamenti clinici previsti e cura l’effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno; lo stesso è tenuto alla verifica costante dello stato di salute dell’atleta e dell’esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell’attività professionale.

La complessità di tali aspetti costituiscono punti di una responsabilità professionale di tipo contrattuale ed extracontrattuale assai delicata, considerate anche le complesse questioni sul doping e sull’uso terapeutico di sostanze proibite o sull’uso difforme di farmaci rispetto alle indicazioni terapeutiche e/o ai dosaggi previsti.

Il riferimento al medico sociale nella normativa federale del calcio professionistico è nell’art. 44 delle NOIF “Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche”. Con tale articolo viene imposto alle società di sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni.

Ogni società ha l’obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario iscritto in un apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

L’art. 5 comma 4 della legge n. 1099/1971, attribuisce ai medici incaricati dei prelievi la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria durante l’espletamento di tale incarico. In quanto rappresentanti della polizia giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 347 c.p.p., i medici hanno l’obbligo:

a) di acquisire le notizie di reato; b) di riferire, per iscritto e senza ritardo, al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti, indicando le fonti di prova e eventuali le attività compiute, trasmettendo la relativa documentazione; c) di comunicare, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro utili ai fini della identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Sulla scorta di tali imposizioni il medico sportivo che, nell’esercizio della sua attività, venga a conoscenza di un fatto costituente reato, perseguibile d’ufficio, ha l’obbligo di denunciarlo all’autorità giudiziaria, pena la incriminazione per omissione di referto.

Se il reato di cui è venuto a conoscenza è uno di quelli previsti dalla normativa antidoping, il medico reticente risponde del più grave delitto di omessa denuncia, punto con la reclusione fino ad un anno (art. 362, comma 2 codice penale).

Le società e gli enti sportivi rispondono in proprio della omessa attuazione delle procedure di controllo della idoneità fisica degli atleti per le prestazioni svolte come lavoratori dipendenti. Le società sportive sono tenute a tutelare la salute degli atleti sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psicofisica sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale.

Alla luce di quanto fin qui esposto quale può essere la causa della morte di un giovane atleta professionista di soli 25 sottoposto a continui controlli sanitari continuamente aggiornati e verificati?

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

Il premio di preparazione

Per le piccole società calcistiche, in particolar modo per quelle dilettantistiche, il premio di preparazione, come quello per la carriera, rappresentano una entrata consistente e di primaria importanza per il proseguimento della loro attività. Poche sono, tuttavia, le società che azionano concretamente questi diritti.

Per mera ignoranza della normativa o per scarsa informazione proveniente dalla Lega di appartenenza, le associazioni dilettantistiche finiscono spesso per essere terra di saccheggio delle potenti corazzate professionistiche che, sfruttando le norme organizzative a loro vantaggio, riescono a smarcare con agilità eventuali richieste di premi. Al fine di meglio comprendere la questione sarà utile portare, agli occhi di voi lettori, un esempio tipico, nel quale molti si riconosceranno. Nel 2007 il presidente di una sodalizio partecipante ai campionati nazionali di Serie D cede un ragazzo di talento del settore giovanile ad una nota squadra di Serie A. Il Settembre scorso il ragazzo compie 14 anni. L’associazione, nella persona del suo Presidente, convinta di averne diritto, avanza presso le competenti sedi richiesta per il pagamento del premio di preparazione ricevendo, tuttavia, un tonante diniego. Quale è il motivo? Si può riferire che l’art. 96 Noif “Premio di preparazione” stabilisce che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un premio di preparazione”. Prima di proseguire nell’analisi di questa disposizione, al fine di meglio comprenderne il senso, risulta necessario chiarire cosa significhi e cosa comporti lo status di “giovane di serie”. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 Noif “i calciatori giovani dal 14° anno di età assumono la qualifica di giovani di serie quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche”. È bene immediatamente evidenziare che fino al 2005 tale disposizione presentava delle differenze. Con la vecchia normativa, in sostanza, il calciatore tesserato per una società professionistica all’atto del compimento del 14° anno di età faceva scattare automaticamente il diritto al premio per le società titolari del tesseramento, annuale o biennale, nelle ultime tre stagioni sportive, ciò in quanto la qualifica di “giovane di serie” veniva acquisita dal ragazzo per il semplice fatto di essere “vincolato” per un club professionista. La nuova versione dell’art. 33 delle Noif puntualizza che lo status di “giovane di serie” si concretizza quando il calciatore, dopo aver compiuto i 14 anni, sottoscrive la richiesta di tesseramento e questa viene accolta dalla Lega di competenza. Dalla lettura della nuova disposizione si può dedurre come non sia più automatico il pagamento del premio di preparazione da parte delle società professionistiche. Questo l’effetto della recente modifica dell’articolo 33 comma 1 delle Norme organizzative interne federali (Noif), contenuta nel comunicato ufficiale della Figc n° 220/A del 13 giugno 2005, integrato successivamente dal comunicato n° 230/A del 29 giugno 2005. Formalmente la procedura non è cambiata ma, nella sostanza, gli effetti, ai fini del premio, sono diversi. Prima della modifica la società professionista che non provvedeva alla sottoscrizione del tesseramento come “giovane di serie” doveva ugualmente pagare il premio alle eventuali società aventi diritto e in caso di mancato accordo la Commissione premi di preparazione, preposta in prima istanza a decidere su eventuali ricorsi, verificata la legittimità della richiesta, deliberava il pagamento del premio, oltre a liberare “contrattualmente” il giovane calciatore libero di accasarsi con un’altra società. Con la nuova versione dell’art. 33 comma 1, il club professionista può decidere di non sottoscrivere il tesseramento come “giovane di serie” senza quindi far scattare il diritto al premio, rendendo vano un eventuale ricorso alla Commissione da parte delle società/associazioni aventi diritto secondo il vecchio testo; come in precedenza, però, il mancato tesseramento come “giovane di serie” pone in posizione di svincolo il calciatore. La modifica apportata, quindi, indebolisce la posizione delle società/associazioni dilettantistiche e di puro settore giovanile. Le società professionistiche fanno il bello e cattivo tempo e le risorse a favore del calcio di base risultano sempre più ridotte. Con questo meccanismo un club professionista può decidere, valutando le effettive potenzialità del calciatore, se procedere o meno ad un tesseramento come “giovane di serie”, senza doversi accollare il pagamento del premio in via automatica.

In realtà la furbizia delle società professionistiche è ancora più sottile; non è un caso, infatti, che queste riempiano i loro vivai di giovani dai 10 agli 11 anni. Quattro anni di preparazione sono più che sufficienti per maturare un giudizio sulle potenzialità del giocatore e, se non bastasse,

liberano da qualsiasi peso di eventuali premi da pagare in favore delle società dilettantistiche di provenienza. Come su indicato, infatti, se al compimento del 14esimo anno di vita si deciderà di sottoscrivere il fatidico contratto come giovane di serie la società dovrà versare il premio in favore della o delle società che nei precedenti 3 anni abbiamo avuto il giocatore tra le loro fila.

Se, tuttavia, le società professionistiche non siano riuscite a scippare il giovane in quell’intervallo di età queste “rischiano” di dover pagare il premio. Anche per questa evenienza la soluzione è pronta. Spesso, infatti, si decide di far firmare al calciatore, prima del compimento del 14° anno di età, un cartellino biennale, posticipando dunque la decisione sul tesseramento come “giovane di serie” smarcando così la problematica premi.

Gli ingranaggi di queste diaboliche strategie siano sempre ben oliati. Basterebbe trattenere il ragazzo anche un solo anno in più per rompere questo meccanismo perfetto e vedersi riconosciuto il tanto meritato premio. In realtà bisogna comprendere che solo la conoscenza della normativa può salvare il calcio dilettantistico.

In realtà un ulteriore rammarico può aggiungersi. Se il ragazzo riuscisse poi ad emergere, giungendo perfino ad esordire in serie A neanche in questo caso la sua società potrà accedere ad alcun premio. L’art. 99 bis delle Noif “Premio alla carriera” stabilisce, infatti, che “alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A o quando disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21”. Il medesimo articolo precisa, tuttavia, che “il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive…”

Si deduce chiaramente che neanche tale premio potrà essere riconosciuto alla associazione se il giovane prodigio, al momento del trasferimento al nuovo sodalizio, non aveva raggiunto tale età!!! Si capisce, dunque, che basterebbe trattenere almeno fino ai 12 anni un giocatore per salvare i conti di molte società dilettantistiche ricche di talenti ma troppo presto svenduti alla prima richiesta.

Per concludere a prescindere dal caso specifico, a parer di chi scrive, l’intero istituto dei premi andrebbe rivisto. La semplicità degli “escamotage” studiati dalle società professionistiche per eludere il pagamento dei premi, sono un forte segnale della necessità di nuovi meccanismi di funzionamento e applicazione al sol fine di mantenere vivo il settore base del calcio italiano.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

Il vincolo dei giocatori dilettanti

Molti non hanno ben chiaro come si struttura il rapporto tra un giovane atleta e la rispettiva società calcistica dilettantistica. Si sente parlare di vincolo e tesseramento senza che, spesso, si capisca un granchè. In questo articolo cercheremo di dare un pò di ordine e chiarezza ai concetti chiave.

La questione vincolo sportivo relativamente agli atleti dilettanti attanaglia, oggi più che mai, buona parte degli esperti del settore. In primo luogo è bene sottolineare che a livello legislativo non esiste una nozione di attività dilettantistica, la stessa viene, infatti, desunta a contrario dalla individuazione di quell’attività definita come professionistica.

Gli unici tentativi per individuare una definizione formale di attività dilettantistica trovano sede nella normativa delle singole federazioni. Risulta per questo necessaria la predisposizione di una legge ad hoc considerato che l’esistenza di un vuoto normativo di tale entità ha creato, nel tempo, una zona franca vittima dell’astuzia di molti.

Ritornando all’argomento il vincolo sportivo rappresenta il contratto associativo stipulato tra una associazione, regolarmente affiliata alla federazione di riferimento, ed un giocatore dilettante tesserato alla medesima federazione. Il tesseramento, invece, rappresenta il rapporto che si viene ad instaurare tra l’atleta e la Federazione di riferimento della disciplina praticata. In realtà il rapporto instaurato tra l’atleta e l’Associazione non può ritenersi solo di natura associativa in quanto viene a presentarsi anche uno scambio reciproco di prestazioni (rapporto di natura “sinallagmatica”): l’associazione utilizza l’atleta per perseguire i propri fini ed nello stesso tempo offre all’atleta la possibilità di esercitare l’attività sportiva.

Tale vincolo nei dilettanti si caratterizzava fino al 2003 come un legame praticamente perpetuo e senza possibilità di essere sciolto, se non con il consenso della società di appartenenza. Un vincolo di tale consistenza trovava la sua motivazione nella volontà di non disperdere il patrimonio sociale del sodalizio sportivo che, costituito dagli atleti tesserati, rappresentava l’unica fonte di sostegno dell’attività agonistica delle stesse. Per tale motivo numerosi sono stati i tentativi di giustificare l’esistenza e la conservazione di tale istituto.

Entrando nel tema focale di questo articolo può certo sostenersi che il diritto degli atleti italiani di svolgere una attività agonistica, seppur dilettantistica, veniva, e in parte viene tuttora, compromessa sensibilmente proprio dall’istituto del vincolo sportivo. La società era l’unico soggetto del rapporto ad avere la facoltà di concedere lo scioglimento di tale legame a meno che l’atleta non decidesse di rinunciare al tesseramento con la Federazione. In sostanza per l’atleta di turno il trasferimento presso un altra società risultava impossibile, limitando in questo modo la possibilità di concorrenza fra le società sportive.

Con una disposizione del 2004, il Consiglio Nazionale del Coni invitava, finalmente, le Federazioni a disciplinare più ragionevolmente la questione. Tale invito, pur se con molte frizioni, veniva tradotto, dalle singole Federazioni, con l’introduzione del raggiungimento di una certa età come limite alla durata del vincolo. A titolo esemplicativo la Figc decideva di porre al 25° anno di età tale limite. Nell’articolo 32 delle N.O.I.F. viene infatti stabilito che i calciatori dal 14° anno di età posso mutare il loro status in “giovani dilettanti” vincolandosi però sino al termine della stagione entro la quale abbiano compiuto il 25° anno di età.

Col raggiungimento dell’età stabilita dalla singola Federazione di appartenenza l’atleta può adesso automaticamente svincolarsi dal proprio club. In sostanza, per il giovane minore di 25 anni il vincolo ed l’accordo economico non hanno la medesima durata atteso che, pur non potendo firmare un accordo di durata superiore ad un anno, lo stesso sarà legato al medesimo sodalizio sportivo fino al compimento del 25° anno di vita per effetto del vincolo sportivo. Col compimento dei 25 anni la durata dell’accordo e del vincolo coincideranno permettendo al giocatore di decidere, con libertà, dove accasarsi. In realtà l’introduzione del limite anagrafico non ha poi così tanto cambiato le cose.

L’atleta dilettante è, tuttora, inderogabilmente legato ad un club per tutto l’arco della sua formazione atletica e mentale condizionandone, senza dubbio, la sua carriera. Le problematiche, dunque, connesse al vincolo sportivo di natura dilettantistica non trovano tuttora una soluzione anche se l’istituto deve ritenersi nullo poichè in contrasto col principio costituzionale secondo il quale l’esercizio dell’attività sportiva è libero; nonchè col diritto garantito dall’art. 18 cost. che attribuisce all’associato il potere di recedere dall’ente cui è legato. Sembra quasi che le Federazioni sportive nazionali non riconoscano il potere della legge statale nei propri confronti lasciando intendere un principio secondo il quale non sia lo sport a doversi adattare alle leggi dello Stato ma piuttosto le leggi debbano seguire lo sport nelle sue continue trasformazioni.

Tutto ciò avviene con la complicità, neanche tanto mistificata, delle società sportive; le stesse hanno un forte interesse economico a lucrare sui movimenti dei cartellini di tesseramento che spesso rappresentano buona parte dei loro ricavi. Risulta, pertanto, necessaria, a parer di chi scrive, la verifica della conformità della vigente normativa adottata dalla FIGC anche alla luce del diritto comunitario, con specifico riguardo alla libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori, nonché del diritto della concorrenza.

>Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

Lo svincolo del giocatore dilettante
ex articolo 109 delle Noif

Un giovane calciatore è tesserato per una squadra dilettantistica da quando aveva 15 anni, tuttavia, nel corso degli anni il rapporto con la società si logora tant’è che, pur avendo un grande talento, l’allenatore non lo schiera mai tra i titolari. Quali sono le possibilità concesse dalla normativa al ragazzo per concludere il rapporto con la sua attuale squadra?

La problematica del vincolo dell’atleta dilettante è stato oggetto di numerose diatribe.

Come più volte riferito il calcio dilettantistico è stato caratterizzato fino al 2002 dall’esistenza di un vincolo, tra atleta e società, a vita. Lo sportivo di turno che, dal compimento del 14° anno di vita, decideva improvvidamente di vincolarsi con una società si legava “vita natural durante” a tale sodalizio. In ricchezza e povertà, in salute e malattia.

Col senno di poi, per molti, un matrimonio sarebbe stato meno gravoso.

Una svolta, seppur limitata, vi è stata fortunatamente con il Comunicato Ufficiale del 14 maggio 2002, n. 34/A, con il quale la F.I.G.C. ha soppresso l’istituto del vincolo a vita prevedendo, a partire dalla stagione nella quale il calciatore abbia compiuto 14 anni, un vincolo sempre pluriennale ma fino all’età di 25 anni. Tale comunicato è stato riprodotto negli articoli 32 bis e 32 ter delle N.O.I.F (Norme organizzative interne della Federazione) nei quali viene sancito il diritto per tutti i calciatori non professionisti di ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento al compimento del venticinquesimo anno di età.

Alla luce della normativa precedente tale Comunicato può certo considerarsi un passo avanti, tuttavia, sulla scorta dell’entrata in vigore della nuova normativa europea sulla “libertà di trasferimento” dei calciatori appare, comunque, paradossale parlare di svincoli o modalità di svincolarsi.

Se, tuttavia, si analizza meglio la normativa potrà rilevarsi l’esistenza di alcune vie di fuga. La Federazione, forse sospinta dai continui mugugni di molti atleti, ha introdotto varie “scappatoie”; modalità attraverso le quali un giocatore può svincolarsi senza dover necessariamente attendere i 25 anni o, più drasticamente, decidere di appendere le scarpe al chiodo.

All’art. 106 delle Noif la FIGC prevede nove tipi di svincolo:

–          per rinuncia da parte della società;

–          per inattività del calciatore;

–          per inattività per rinuncia od esclusione dal campionato di una società;

–          per accordo tra società e calciatore;

–          per decadenza dei termini;

–          per cambiamento di residenza del calciatore;

–          tesseramento biennale (solo per calciatori “giovani”)

–          per stipula di contratto da professionista;

–          per risoluzione rapporto contrattuale per professionisti.

Analizzata la situazione specifica proposta può considerarsi applicabile l’articolo 109 Noif disciplinante lo svincolo per inattività del giocatore.

Sintetizzando il dettato dell’art. 109 NOIF si può affermare che: il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” che, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività.

A tal uopo per ottenere lo svincolo il calciatore deve presentare formale richiesta alla Società, ed inviata in copia al Comitato competente, di essere incluso nella “lista di svincolo”; la ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.

La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta ma se non effettua alcuna opposizione nei modi e nei termini prescritti aderisce tacitamente alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso.

Nel caso in cui, invece, la società intenda proporre opposizione, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro 30 giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti.

È bene, tuttavia, evidenziare che per poter essere svincolato il calciatore deve essere a disposizione della società entro il 30 novembre e che la mancata partecipazione del ragazzo alle partite non deve essere imputabile allo stesso, a meno che l’impedimento non sia stato dovuto dal servizio militare o servizio obbligatorio equiparato (ad es. obiettori, ecc. ) oppure che il calciatore non abbia presentato il certificato obbligatorio di visita medica e sia stato invitato dalla società a presentarlo per almeno due volte.

Le società hanno, comunque, degli strumenti per evitare la perdita del giocatore. Innanzitutto i calciatori devono essere in possesso della prescritta visita medica di idoneità del calciatore; le società devono averne copia e per ottenerla devono richiedergliela per almeno due volte, sempre entro la stagione in corso. Nel caso in cui il calciatore non avesse presentato tale certificato, la società deve contestare l’inadempienza mediante raccomandata. La mancata opposizione a tale eccezione del calciatore preclude la possibilità di ottenere lo svincolo a fine stagione.

Inoltre la società, sempre al fine di mantenere vincolato il calciatore, e sempre nel termine della stagione in corso, deve inviare al domicilio del proprio calciatore almeno quattro lettere raccomandate di convocazione alle gare. Se il calciatore non si presentasse alle convocazioni, la società può formalizzare la contestazione che in sede di giudizio costituirà prova del mancato rispetto delle convocazioni a meno che il calciatore non le abbia motivatamente respinte.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)