Comunicato Ufficiale n.21 del 24 Settembre 2015

Si precisa, che per disposizioni Federali, (ved. art. 13 delle NOIF) tale documento non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all’Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

In basso il link per scaricare il Comunicato Ufficiale

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Serie D Girone H: il giudice sportivo

Serie D Girone H:
Società:
Società San Severo sanzionata con una gara da disputare con il settore riservato alla tifoseria locale privo di spettatori.
Allenatori:
2 gare Germano (Gallipoli Football 1909)
1 gara Padovano (Taranto Football Club 1927)
Calciatori:
3 gare Taurino (Virtus Francavilla Calcio)
2 gare Esposito (Taranto Football Club 1927)
1 gara Sterpone (Fondi Calcio) Lorusso (Gallipoli Football 1909) Campanella (Potenza Calcio) Liberio (Virtus Francavilla Calcio)

Comunicato Ufficiale n.15 del 10 Settembre 2015

Si precisa, che per disposizioni Federali, (ved. art. 13 delle NOIF) tale documento non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all’Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

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Comunicato Ufficiale n.14 del 08 Settembre 2015 – Calendario Promozione

Si precisa, che per disposizioni Federali, (ved. art. 13 delle NOIF) tale documento non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all’Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

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Comunicato Ufficiale n.13 del 08 Settembre 2015 – Calendario Eccellenza

Si precisa, che per disposizioni Federali, (ved. art. 13 delle NOIF) tale documento non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all’Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

In basso il link per scaricare il Comunicato Ufficiale ed il calendario

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Comunicato Ufficiale n.12 del 03 Settembre 2015

Si precisa, che per disposizioni Federali, (ved. art. 13 delle NOIF) tale documento non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all’Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

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Comunicato Ufficiale n. 11 del 1 Settembre 2015

Si precisa, che per disposizioni Federali, (ved. art. 13 delle NOIF) tale documento non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all’Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

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Comunicato Ufficiale n. 10 del 27 Agosto 2015

In attesa di conoscere le decisioni degli Organi Disciplinari in merito alla vicenda del calcioscommesse che ha coinvolto la Società SSDARL CALCIO CITTA DI BRINDISI, il Comitato Regionale Puglia L.N.D. comunica qui di seguito alcune variazioni di inizio attività agonistica rispetto al precedente Comunicato Ufficiale. Con un prossimo Comunicato saranno resi noti gli accoppiamenti delle squadre che parteciperanno al torneo. Di seguito si pubblica il nuovo calendario con le date dell’attività ufficiale della stagione sportiva 2015-2016:

COPPA ITALIA – FASE REGIONALE

ECCELLENZA Domenica 06 Settembre 2015

PROMOZIONE Giovedì 24 Settembre 2015

COPPA PUGLIA

1^ e 2^ CATEGORIA Domenica 27 Settembre 2015

CAMPIONATO REGIONALE – ECCELLENZA

Domenica 13 Settembre 2015

CAMPIONATI REGIONALI PROMOZIONE

Domenica 13 Settembre 2015

CAMPIONATI REGIONALI 1° e 2° CATEGORIA

Domenica 4 Ottobre 2015

CAMPIONATI REGIONALI – ALLIEVI – GIOVANISSIMI

Domenica 11 Ottobre 2015

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Elenco svincolati.

Di seguito gli elenchi dei calciatori svincolati secondo gli Artt 32/bis, 107, 108 e 109.

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Iscrizioni e Norme

Il mese di luglio, come ogni anno, è il mese dedicato alla burocrazia calcistica tra tesseramenti e iscrizioni per partecipare alla stagione dilettanti che sta per prendere vita. Con il comunicato ufficiale numero 84 dello scorso 30 giugno, sono stati ufficializzati i termini da rispettare per le iscrizioni ai vari campionati. Le date di scadenza, presenti nel comunicato, non sono definitive ma servono ad effettuare una prima scrematura tra le pretendenti: le scadenze ufficiali saranno accompagnate dall´aggettivo ´perentorio´, nei successivi comunicati.

Si parte dai campionati di Eccellenza e Promozione. Le squadre saranno chiamate a presentare la domanda di iscrizione, corredata di documenti e versamenti (a mezzo bonifico a partire dal 15 luglio), entro il 27 luglio; il 31 luglio per le relative formazioni Juniores. Piccola proroga concessa ai campionati regionali minori che avranno tempo fino al 5 agosto per regolarizzare l´iscrizione. Tempi molto più lunghi per la Terza Categoria: 30 settembre.

Anche le società che vorranno presentare domanda di ripescaggio dovranno attenersi a questi termini, utilizzando un modulo appositamente preparato dagli organismi calcistici regionali, da inviare telematicamente. Particolare attenzione sarà prestata all´inesistenza di situazioni debitorie e alla disponibilità di un idoneo campo di gioco. Chi non sarà in regola con i requisiti, in prima istanza, sarà informato dal comitato e avrà la possibilità di mettersi in regola rispettando il termine ultimo perentorio.

Monte San’Angelo penalizzato di tre punti

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO e dell’Avv. Gioacchino GHIRO (Componenti), e del Sig. Domenico CATALDO (Rappresentante AIA), nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 12/3/2015 (prot.n.7281/1201/pf/1314/MS/vdb) nei confronti di:
– La Torre Tommaso, Presidente all’epoca dei fatti della società ASD Monte Sant’Angelo
– la soc. ASD Monte Sant’Angelo
per rispondere
a) il sig. Tommaso La Torre, Presidente all’epoca dei fatti della soc. “ASD Monte
Sant’Angelo Calcio”, responsabile della violazione dell’art.1, comma 1, ora art.1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art.30, comma 2, vigente Statuto Federale e art. 15, comma 1, CGS per avere, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza, eluso il c.d. “vincolo di giustizia”, presentato in data 27 marzo 2014 querela nei confronti di tesserati della società “U.S. Bitonto”, senza richiedere preventivamente l’autorizzazione federale;
b) la società “ASD Monte Sant’Angelo Calcio” per rispondere a titolo di responsabilità
diretta per i comportamenti posti in essere dal sig. Tommaso La Torre e come sopra
specificati.
FATTO
Con nota del 21/4/2014, il Presidente del CRP Vito Tisci, sottoponeva all’attenzione della Procura Federale, l’esposto pervenutogli dalla soc. ASD Monte Sant’Angelo in data 28/3/2014 relativo agli incidenti verificatisi al termine della gara del Campionato di Promozione Monte Sant’Angelo c/Bitonto, disputatasi a Monte Sant’Angelo il 27/3/2014.
Con tale nota la soc. Monte Sant’Angelo sollecitava la trasmissione, ai competenti organi federali, della denuncia – querela sporta dal suo Presidente sig. Tommaso La Torre, con invito all’adozione di iniziative utili e necessarie per la tutela dell’incolumità dei propri tesserati in vista del successivo incontro da disputarsi a Capurso il 30/3/2014.
Le indagini disposte dalla Procura Federale, accertavano che in effetti il sig. Tommaso Latorre, nella qualità succitata, aveva presentato –in data 27/3/2014 una denuncia – querela nei confronti di tesserati della sog. “U.S. Bitonto”, senza richiedere preventivamente l’autorizzazione federale ai sensi dell’art.3 comma 2 dello Statuto Federale, rendendosi così responsabile della violazione della clausola compromissoria e quindi dell’art. 1/bis comma 1 CGS.
Sulla base degli accertamenti eseguiti dall’inquirente, la Procura Federale della FIGC con la su menzionata nota del 12/3/2015 deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale Puglia, le parti innanzi menzionate, per rispondere delle violazioni loro contestate.
Verificata la regolarità delle contestazioni di rito, con racc.a.r. del 23/3/2015, il Tribunale Federale Territoriale, disponeva la convocazione dei deferiti e del rappresentante della Procura Federale, per l’udienza del 27/4/2015, alla quale compariva solo l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale.
Non compariva nessuno dei deferiti nonostante la regolarità della loro convocazione.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prendeva la parola l’avv. Nicola Monaco della Procura Federale il quale dopo breve discussione chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere loro le seguenti sanzioni:
– per il sig. Tommaso La Torre – nella qualità più volte innanzi menzionata, la inibizione per anni uno e l’ammenda di €600,00;
– per la soc. ASD Monte Sant’Angelo, la penalizzazione di TRE punti in classifica da
scontarsi nella corrente stagione sportiva 2014-2015, oltre all’ammenda di €800,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che sulla base dell’istruttoria espletata e della documentazione acquisita, non possano sorgere dubbi sulla avvenuta violazione da parte del Presidente sig. Tommaso La Torre della clausola compromissoria di cui all’art.30 comma 2 dello Statuto Federale.
Va pertanto dichiarata la responsabilità dei deferiti i quali vanno puniti come dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale Puglia dichiara:
1) affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggere agli stessi le seguenti sanzioni (nel rispetto dei minimi edittali di cui all’art.15 n.1) e 2) CGS):
2) al sig. La Torre Tommaso, nella qualità già citata, la inibizione per la durata di anni 1 (uno) oltre all’ammenda di €500,00;
3) alla soc. ASD Monte Sant’Angelo la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica (da
scontarsi nella corrente stagione sportiva 2014-2015) oltre alla ammenda di €500,00.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale Puglia del 27/4/2015.

Le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella seduta odierna, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

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Giudice Sportivo
Decisioni del 31/03/2015

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella seduta odierna, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

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Giudice Sportivo
Decisioni del 24/03/2015

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella seduta odierna, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

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