Il fallimento delle ASD

Il periodo storico attuale impone a chiunque una ponderata valutazione della normativa esistente; non sono ammesse distrazioni. Il rischio fallimento dovrebbe essere, oggi più che mai, valutato da chiunque; anche da chi, per pura passione, decida di entrare nel mondo dello sport nelle vesti di un dirigente mecenate.

La crisi economica ha investito come un treno tutte le attività commerciali e, pertanto, il legislatore ha negli anni cercato di alzare il livello di guardia, anche quando siano coinvolte associazioni sportive dilettantistiche. Come noto le associazioni sportive dilettantistiche sono inquadrate come enti giuridici non commerciali.

Con il termine “fallimento” si indica l’obiettiva incapacità di un soggetto (imprenditore commerciale) di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni. Il fallimento è definito dalla prevalente dottrina come quel processo esecutivo rivolto all’esecuzione coattiva del diritto dei creditori. Come noto, l’assoggettabilità al fallimento è legata ad una preventiva valutazione, da parte del giudice, al fine di stabilire se l’ente non commerciale, nel corso della sua attività ed in riferimento ad un riscontrato stato di insolvenza, abbia assunto la qualità di imprenditore commerciale.

La delicata questione deve essere affrontata partendo dal fatto che il fallimento non dovrebbe riguardare le associazioni in quanto, tali categorie di soggetti, non sono giuridicamente ricomprese in quella degli imprenditori commerciali. L’attività di queste, infatti, dovrebbe essere rivolta di regola ai fini istituzionali senza perseguire, quindi, finalità lucrative.

Nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica la forma più utilizzata dagli enti è proprio quella dell’associazione. In particolare l’ordinamento italiano prevede due tipi di associazioni: riconosciute e non riconosciute. La maggior parte delle società affiliate alle Federazioni svolgono la loro attività nella forma di associazioni non riconosciute e, quindi, prive di personalità giuridica.

La mancanza di tale requisito, in ogni modo, non impedisce che l’associazione stessa abbia una sua capacità di agire mediante persone fisiche che agiscono in base al principio della rappresentanza organica. Il carattere distintivo degli enti non commerciali è costituito, quindi, dal fatto di non avere come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un’attività di natura commerciale che determina reddito d’impresa.

Al fine di individuare l’oggetto esclusivo o principale dell’ente si deve considerare l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’associazione così come stabilito nello statuto e nell’atto costitutivo. L’art. 111 bis, comma 1, DPR 917/86 prevede, tuttavia, che, indipendentemente dalle previsioni dello Statuto e dell’Atto Costitutivo, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale se eserciti prevalentemente attività commerciale.

Alla luce di quanto detto, quindi, si può affermare che l’ente, la cui prevalente attività si caratterizzi come impresa, anche se costituito in forma di associazione non riconosciuta, debba essere dichiarato fallito ove insolvente.

Destino questo che accomuna tutte le imprese insolventi prescindendo dalla loro giuridica conformazione. Pertanto, pur mancando un’apposita previsione normativa, deve ritenersi come dato acquisito, vista anche l’esigenza di garantire un’adeguata protezione ai terzi e ai creditori, che, qualora l’associazione sportiva perda la qualifica di ente non commerciale, la stessa debba essere assoggettata a fallimento nel caso in cui risulti insolvente.

Alla luce di quanto detto, quindi, si può affermare che l’ente, la cui prevalente attività si caratterizzi come impresa, anche se costituito in forma di associazione non riconosciuta, debba essere dichiarato fallito ove insolvente.

Destino questo che accomuna tutte le imprese insolventi prescindendo dalla loro giuridica conformazione.  Pertanto, pur mancando un’apposita previsione normativa, deve ritenersi come dato acquisito, vista anche l’esigenza di garantire un’adeguata protezione ai terzi e ai creditori, che, qualora l’associazione sportiva perda la qualifica di ente non commerciale, la stessa debba essere assoggettata a fallimento nel caso in cui risulti insolvente.

L’art. 1 della Legge Fallimentare e l’art. 2221 c.c., infatti, nell’indicare i soggetti sottoposti a questo tipo di procedura si riferiscono agli imprenditori in senso lato che esercitino un’attività commerciale, compresi quindi anche gli enti non societari che svolgono comunque tale attività in forma collettiva. La necessità di tutelare i creditori e i terzi che contrattano con le associazioni ha spinto il legislatore ad avere un occhio particolarmente attento al fine di evitare che queste, divenute insolventi, rischino di godere di una sorta di impunità pur svolgendo attività identiche a quelle d’impresa.

La giurisprudenza, in sostanza, sostiene che è sufficiente che lo stato di crisi irreversibile sia cagionato dallo svolgimento di un’attività commerciale che, anche se svolta in vista del perseguimento dei fini istituzionali, risulti prevalente o addirittura esclusiva rispetto alla complessiva attività dell’associazione. Il fatto che l’aspetto commerciale prevalga sul resto delle attività rappresenta un affievolimento del fine sociale; tale circostanza legittima l’applicazione delle procedure concorsuali (fallimento).

È bene, dunque, sottolineare che un’associazione sportiva dilettantistica può si gestire un attività commerciale purchè la stessa non snaturi la finalità non lucrativa dell’ente. Alla luce di quanto esposto, a costo di sollevare un certo allarmismo che, tuttavia, sembra più che giustificato, mi spingerei fino a dire che lo strumento dell’associazione sportiva non riconosciuta sia addirittura pericoloso. L’assenza in tali enti della c.d. autonomia patrimoniale perfetta rappresenta un grandissimo rischio per le persone fisiche coinvolte. In sostanza le obbligazioni contratte dalle Asd sono garantite, oltre che dal patrimonio della medesima associazione anche dal patrimonio personale di coloro che hanno agito in sua rappresentanza.

Tale considerazione conduce ad una chiara riflessione: se l’associazione fallisce corre uguale rischio chi ha agito per nome e conto di essa! Per le obbligazioni assunte dalla associazione i terzi possono, infatti, far valere i loro diritti oltre che sul fondo comune anche sul patrimonio delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione poichè le stesse sono personalmente e solidalmente obbligate.

Con riferimento al rischio di fallimento la posizione di tali soggetti è particolarmente delicata atteso che il fallimento di una associazione non riconosciuta produce il fallimento di tutti gli associati che siano illimitatamente responsabili secondo la disciplina propria delle associazioni non riconosciute, ossia, a norma dell’art. 38, 1º comma, c.c., coloro i quali abbiamo agito in nome e per conto dell’associazione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare chiaro che lo strumento delle associazioni sportive dilettantistiche non rinosciute debba essere abbandonato lasciando lo spazio a Società ad esempio costituite nelle forme di s.r.l. ovvero di s.p.a. (senza scopo di lucro).

Tali forme, pur non dovendo rinunciare alle agevolazioni storicamente riconosciute alle A.S.D., sono dotate di una struttura ed una regolamentazione più adeguate. La S.S.D. (per esempio s.r.l.), infatti, oltre ad essere contraddistinta da una puntuale disciplina legislativa è dotata di personalità giuridica, con la conseguenza che, delle obbligazioni sociali, risponderà solo ed unicamente la società con il proprio patrimonio senza alcuna esposizione per il patrimonio personale degli amministratori e/o dei soci.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

Il premio di preparazione

Per le piccole società calcistiche, in particolar modo per quelle dilettantistiche, il premio di preparazione, come quello per la carriera, rappresentano una entrata consistente e di primaria importanza per il proseguimento della loro attività. Poche sono, tuttavia, le società che azionano concretamente questi diritti.

Per mera ignoranza della normativa o per scarsa informazione proveniente dalla Lega di appartenenza, le associazioni dilettantistiche finiscono spesso per essere terra di saccheggio delle potenti corazzate professionistiche che, sfruttando le norme organizzative a loro vantaggio, riescono a smarcare con agilità eventuali richieste di premi. Al fine di meglio comprendere la questione sarà utile portare, agli occhi di voi lettori, un esempio tipico, nel quale molti si riconosceranno. Nel 2007 il presidente di una sodalizio partecipante ai campionati nazionali di Serie D cede un ragazzo di talento del settore giovanile ad una nota squadra di Serie A. Il Settembre scorso il ragazzo compie 14 anni. L’associazione, nella persona del suo Presidente, convinta di averne diritto, avanza presso le competenti sedi richiesta per il pagamento del premio di preparazione ricevendo, tuttavia, un tonante diniego. Quale è il motivo? Si può riferire che l’art. 96 Noif “Premio di preparazione” stabilisce che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un premio di preparazione”. Prima di proseguire nell’analisi di questa disposizione, al fine di meglio comprenderne il senso, risulta necessario chiarire cosa significhi e cosa comporti lo status di “giovane di serie”. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 Noif “i calciatori giovani dal 14° anno di età assumono la qualifica di giovani di serie quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche”. È bene immediatamente evidenziare che fino al 2005 tale disposizione presentava delle differenze. Con la vecchia normativa, in sostanza, il calciatore tesserato per una società professionistica all’atto del compimento del 14° anno di età faceva scattare automaticamente il diritto al premio per le società titolari del tesseramento, annuale o biennale, nelle ultime tre stagioni sportive, ciò in quanto la qualifica di “giovane di serie” veniva acquisita dal ragazzo per il semplice fatto di essere “vincolato” per un club professionista. La nuova versione dell’art. 33 delle Noif puntualizza che lo status di “giovane di serie” si concretizza quando il calciatore, dopo aver compiuto i 14 anni, sottoscrive la richiesta di tesseramento e questa viene accolta dalla Lega di competenza. Dalla lettura della nuova disposizione si può dedurre come non sia più automatico il pagamento del premio di preparazione da parte delle società professionistiche. Questo l’effetto della recente modifica dell’articolo 33 comma 1 delle Norme organizzative interne federali (Noif), contenuta nel comunicato ufficiale della Figc n° 220/A del 13 giugno 2005, integrato successivamente dal comunicato n° 230/A del 29 giugno 2005. Formalmente la procedura non è cambiata ma, nella sostanza, gli effetti, ai fini del premio, sono diversi. Prima della modifica la società professionista che non provvedeva alla sottoscrizione del tesseramento come “giovane di serie” doveva ugualmente pagare il premio alle eventuali società aventi diritto e in caso di mancato accordo la Commissione premi di preparazione, preposta in prima istanza a decidere su eventuali ricorsi, verificata la legittimità della richiesta, deliberava il pagamento del premio, oltre a liberare “contrattualmente” il giovane calciatore libero di accasarsi con un’altra società. Con la nuova versione dell’art. 33 comma 1, il club professionista può decidere di non sottoscrivere il tesseramento come “giovane di serie” senza quindi far scattare il diritto al premio, rendendo vano un eventuale ricorso alla Commissione da parte delle società/associazioni aventi diritto secondo il vecchio testo; come in precedenza, però, il mancato tesseramento come “giovane di serie” pone in posizione di svincolo il calciatore. La modifica apportata, quindi, indebolisce la posizione delle società/associazioni dilettantistiche e di puro settore giovanile. Le società professionistiche fanno il bello e cattivo tempo e le risorse a favore del calcio di base risultano sempre più ridotte. Con questo meccanismo un club professionista può decidere, valutando le effettive potenzialità del calciatore, se procedere o meno ad un tesseramento come “giovane di serie”, senza doversi accollare il pagamento del premio in via automatica.

In realtà la furbizia delle società professionistiche è ancora più sottile; non è un caso, infatti, che queste riempiano i loro vivai di giovani dai 10 agli 11 anni. Quattro anni di preparazione sono più che sufficienti per maturare un giudizio sulle potenzialità del giocatore e, se non bastasse,

liberano da qualsiasi peso di eventuali premi da pagare in favore delle società dilettantistiche di provenienza. Come su indicato, infatti, se al compimento del 14esimo anno di vita si deciderà di sottoscrivere il fatidico contratto come giovane di serie la società dovrà versare il premio in favore della o delle società che nei precedenti 3 anni abbiamo avuto il giocatore tra le loro fila.

Se, tuttavia, le società professionistiche non siano riuscite a scippare il giovane in quell’intervallo di età queste “rischiano” di dover pagare il premio. Anche per questa evenienza la soluzione è pronta. Spesso, infatti, si decide di far firmare al calciatore, prima del compimento del 14° anno di età, un cartellino biennale, posticipando dunque la decisione sul tesseramento come “giovane di serie” smarcando così la problematica premi.

Gli ingranaggi di queste diaboliche strategie siano sempre ben oliati. Basterebbe trattenere il ragazzo anche un solo anno in più per rompere questo meccanismo perfetto e vedersi riconosciuto il tanto meritato premio. In realtà bisogna comprendere che solo la conoscenza della normativa può salvare il calcio dilettantistico.

In realtà un ulteriore rammarico può aggiungersi. Se il ragazzo riuscisse poi ad emergere, giungendo perfino ad esordire in serie A neanche in questo caso la sua società potrà accedere ad alcun premio. L’art. 99 bis delle Noif “Premio alla carriera” stabilisce, infatti, che “alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A o quando disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21”. Il medesimo articolo precisa, tuttavia, che “il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive…”

Si deduce chiaramente che neanche tale premio potrà essere riconosciuto alla associazione se il giovane prodigio, al momento del trasferimento al nuovo sodalizio, non aveva raggiunto tale età!!! Si capisce, dunque, che basterebbe trattenere almeno fino ai 12 anni un giocatore per salvare i conti di molte società dilettantistiche ricche di talenti ma troppo presto svenduti alla prima richiesta.

Per concludere a prescindere dal caso specifico, a parer di chi scrive, l’intero istituto dei premi andrebbe rivisto. La semplicità degli “escamotage” studiati dalle società professionistiche per eludere il pagamento dei premi, sono un forte segnale della necessità di nuovi meccanismi di funzionamento e applicazione al sol fine di mantenere vivo il settore base del calcio italiano.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

Il vincolo dei giocatori dilettanti

Molti non hanno ben chiaro come si struttura il rapporto tra un giovane atleta e la rispettiva società calcistica dilettantistica. Si sente parlare di vincolo e tesseramento senza che, spesso, si capisca un granchè. In questo articolo cercheremo di dare un pò di ordine e chiarezza ai concetti chiave.

La questione vincolo sportivo relativamente agli atleti dilettanti attanaglia, oggi più che mai, buona parte degli esperti del settore. In primo luogo è bene sottolineare che a livello legislativo non esiste una nozione di attività dilettantistica, la stessa viene, infatti, desunta a contrario dalla individuazione di quell’attività definita come professionistica.

Gli unici tentativi per individuare una definizione formale di attività dilettantistica trovano sede nella normativa delle singole federazioni. Risulta per questo necessaria la predisposizione di una legge ad hoc considerato che l’esistenza di un vuoto normativo di tale entità ha creato, nel tempo, una zona franca vittima dell’astuzia di molti.

Ritornando all’argomento il vincolo sportivo rappresenta il contratto associativo stipulato tra una associazione, regolarmente affiliata alla federazione di riferimento, ed un giocatore dilettante tesserato alla medesima federazione. Il tesseramento, invece, rappresenta il rapporto che si viene ad instaurare tra l’atleta e la Federazione di riferimento della disciplina praticata. In realtà il rapporto instaurato tra l’atleta e l’Associazione non può ritenersi solo di natura associativa in quanto viene a presentarsi anche uno scambio reciproco di prestazioni (rapporto di natura “sinallagmatica”): l’associazione utilizza l’atleta per perseguire i propri fini ed nello stesso tempo offre all’atleta la possibilità di esercitare l’attività sportiva.

Tale vincolo nei dilettanti si caratterizzava fino al 2003 come un legame praticamente perpetuo e senza possibilità di essere sciolto, se non con il consenso della società di appartenenza. Un vincolo di tale consistenza trovava la sua motivazione nella volontà di non disperdere il patrimonio sociale del sodalizio sportivo che, costituito dagli atleti tesserati, rappresentava l’unica fonte di sostegno dell’attività agonistica delle stesse. Per tale motivo numerosi sono stati i tentativi di giustificare l’esistenza e la conservazione di tale istituto.

Entrando nel tema focale di questo articolo può certo sostenersi che il diritto degli atleti italiani di svolgere una attività agonistica, seppur dilettantistica, veniva, e in parte viene tuttora, compromessa sensibilmente proprio dall’istituto del vincolo sportivo. La società era l’unico soggetto del rapporto ad avere la facoltà di concedere lo scioglimento di tale legame a meno che l’atleta non decidesse di rinunciare al tesseramento con la Federazione. In sostanza per l’atleta di turno il trasferimento presso un altra società risultava impossibile, limitando in questo modo la possibilità di concorrenza fra le società sportive.

Con una disposizione del 2004, il Consiglio Nazionale del Coni invitava, finalmente, le Federazioni a disciplinare più ragionevolmente la questione. Tale invito, pur se con molte frizioni, veniva tradotto, dalle singole Federazioni, con l’introduzione del raggiungimento di una certa età come limite alla durata del vincolo. A titolo esemplicativo la Figc decideva di porre al 25° anno di età tale limite. Nell’articolo 32 delle N.O.I.F. viene infatti stabilito che i calciatori dal 14° anno di età posso mutare il loro status in “giovani dilettanti” vincolandosi però sino al termine della stagione entro la quale abbiano compiuto il 25° anno di età.

Col raggiungimento dell’età stabilita dalla singola Federazione di appartenenza l’atleta può adesso automaticamente svincolarsi dal proprio club. In sostanza, per il giovane minore di 25 anni il vincolo ed l’accordo economico non hanno la medesima durata atteso che, pur non potendo firmare un accordo di durata superiore ad un anno, lo stesso sarà legato al medesimo sodalizio sportivo fino al compimento del 25° anno di vita per effetto del vincolo sportivo. Col compimento dei 25 anni la durata dell’accordo e del vincolo coincideranno permettendo al giocatore di decidere, con libertà, dove accasarsi. In realtà l’introduzione del limite anagrafico non ha poi così tanto cambiato le cose.

L’atleta dilettante è, tuttora, inderogabilmente legato ad un club per tutto l’arco della sua formazione atletica e mentale condizionandone, senza dubbio, la sua carriera. Le problematiche, dunque, connesse al vincolo sportivo di natura dilettantistica non trovano tuttora una soluzione anche se l’istituto deve ritenersi nullo poichè in contrasto col principio costituzionale secondo il quale l’esercizio dell’attività sportiva è libero; nonchè col diritto garantito dall’art. 18 cost. che attribuisce all’associato il potere di recedere dall’ente cui è legato. Sembra quasi che le Federazioni sportive nazionali non riconoscano il potere della legge statale nei propri confronti lasciando intendere un principio secondo il quale non sia lo sport a doversi adattare alle leggi dello Stato ma piuttosto le leggi debbano seguire lo sport nelle sue continue trasformazioni.

Tutto ciò avviene con la complicità, neanche tanto mistificata, delle società sportive; le stesse hanno un forte interesse economico a lucrare sui movimenti dei cartellini di tesseramento che spesso rappresentano buona parte dei loro ricavi. Risulta, pertanto, necessaria, a parer di chi scrive, la verifica della conformità della vigente normativa adottata dalla FIGC anche alla luce del diritto comunitario, con specifico riguardo alla libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori, nonché del diritto della concorrenza.

>Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)