Category Giudice Sportivo

la Vigor Trani batte 2-1 l'Unione Calcio Bisceglie ma gli ospiti presentano reclamo.

Trani – La vittoria ottenuta sul campo dai tranesi per 2-1 contro l’Unione Calcio Bisceglie nella settima giornata di campionato di Eccellenza pugliese disputata al “Comunale” di Trani, potrebbe avere un epilogo inaspettato: la ripetizione del match.
Infatti è su questa linea di pensiero la strada intercorsa dalla dirigenza dell’U.C. che al termine del match attraverso i suoi mezzi di comunicazione ha preannunciato di aver intenzione di chiedere agli organi di competenza della Lega Calcio Dilettanti la ripetizione della partita.
Di seguito riportiamo integralmente la nota informativa e le motivazioni che hanno indotto la dirigenza dell’Unione Calcio Bisceglie a presentar reclamo.
La nota – “L’Unione Calcio Bisceglie comunica di aver presentato preannuncio di reclamo per la gara andata in scena ieri al “Comunaledi Trani.

La causa del reclamo per errore tecnico riguarda la ritardata espulsione del giocatore tranese Muciaccia, ammonito per la seconda volta al 44′ del secondo tempo. Nell’occasione il direttore di gara, Lacerenza di Barletta, ha fatto riprendere il gioco e, terminata la sfera fuori campo e solo dopo il richiamo dell’assistente, ha provveduto all’espulsione del tesserato tranese.
 L’Unione Calcio provvederà, nei tempi regolamentari, all’invio del successivo reclamo, richiedendo la ripetizione della gara in questione, come previsto da regolamento”.
ENZO CHICCO

Canosa – R. Rutiglianese: il giudice sportivo chiude la "partita" con pesanti punizioni.

Al termine di una tre giorni ricca di dimissioni, polemiche e mugugni vari, sono arrivate le pesanti sanzioni del Giudice Sportivo del comitato regionale, che hanno stabilito con certezza che, al termine di Canosa-Rinascita Rutiglianese, gara valida per la Sesta giornata del campionato di promozione, gir. A, ci fu rissa tra diversi tesserati di ambo le squadre Sul campo, la vittoria fu conquistata dal Canosa, per 3 a 0, oggi, sul ” tavolino” del Giudice Sportivo, ha “vinto” la Rutiglianese per 4 a 2 . Un dirigente e CINQUE giocatori sono, infatti, finiti dietro la lavagna dei cattivi. Il dirigente del Canosa : Angelo Piacenza, è stato squalificato sino al 31-01- 2020, “per aver, a fine gara, colpito con un pugno, nello spogliatoio, un tesserato della squadra avversaria“. Squalifica per QUATTRO gare effettive per due gioccatori della Rinascita Rutiglianese : Roberto Vernice, “espulso per aver colpito con un calcio sul ginocchio una avversario a terra , a fine gara negli spogliatoi colpiva un tesserato della squadra avversaria” e Vito Marco Gernone: dopo essere stato colpito da un avversario con un pugno negli spogliatoi, colpiva a sua volta l’agggressore con un pugno, successivamente veniva colpito da un pugno sferrato da un dirigente della squadra avversaria, al quale reagiva colpendo con un pugno il medesimo dirigente, procurandogli vistosa perdita di sangue dal naso“. Per TRE gare effettive è stato invece fermato il giocatore del Canosa, Antonio Abbruzzese: “espulso per doppia ammonizione, a fine gara, negli spogliatoi, colpiva con un pugno un tesserato della squadra avversaria”. Infine, il Giudice ha inflitto due giornate cadauno a Michele Bux e Claudio D’Addiego, entrambi della Rinascita Rutiglianese, per fatti accaduti sempre a fine gara.
Mimmo De Gregorio

Serie D, Errata corrige per le squalifiche di Foggia e Taranto

Errata corrige CU 36 del 9/10/2019
Per mero errore materiale, le sanzioni irrigate nei confronti dei calciatori Manzo Luigi (Taranto F.C. 1927) e Anelli Cristian ( Calcio
Foggia), vanno riportate come segue:
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
Per avere, nel corso dell’intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, colpito con uno schiaffo al volto l’allenatore della squadra
avversaria.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
Per avere, nel corso dell’intervallo, tentato di colpire con una manata, dapprima, l’allenatore e, in seguito, un calciatore della squadra
avversaria, al quale rivolgeva anche gesti irriguardosi e uno sputo. Tale condotta determinava una situazione di forte tensione, nel
tunnel degli spogliatoi, tra diversi calciatori delle due squadre, sedata solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine. (R CdC –
Rapp.Coll.Procura Federale)

Comunicato Ufficiale Serie D n. 157 del 04.06.2018

Si precisa, che per disposizioni Federali, (ved. art. 13 delle NOIF) tale documento non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all’Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

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Comunicato Ufficiale Serie D n. 155 del 01.06.2018

Si precisa, che per disposizioni Federali, (ved. art. 13 delle NOIF) tale documento non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all’Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

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Comunicato Ufficiale Serie D n. 154 del 28.05.2018

Si precisa, che per disposizioni Federali, (ved. art. 13 delle NOIF) tale documento non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all’Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

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Comunicato Ufficiale Serie D n. 152 del 24.05.2018

Si precisa, che per disposizioni Federali, (ved. art. 13 delle NOIF) tale documento non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all’Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

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Comunicato Ufficiale Coppa Serie D n. 31 del 21.05.2018

Si precisa, che per disposizioni Federali, (ved. art. 13 delle NOIF) tale documento non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all’Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

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Comunicato Ufficiale Serie D n. 149 del 21.05.2018

Si precisa, che per disposizioni Federali, (ved. art. 13 delle NOIF) tale documento non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all’Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

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Comunicato Ufficiale Serie D n. 147 del 17.05.2018

Si precisa, che per disposizioni Federali, (ved. art. 13 delle NOIF) tale documento non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all’Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

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Comunicato Ufficiale Serie D n. 144 del 14.05.2018

Si precisa, che per disposizioni Federali, (ved. art. 13 delle NOIF) tale documento non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all’Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

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Comunicato Ufficiale Serie D n. 137 del 07.05.2018

Si precisa, che per disposizioni Federali, (ved. art. 13 delle NOIF) tale documento non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all’Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

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Comunicato Ufficiale Coppa Serie D n. 29 del 04.05.2018

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Comunicato Ufficiale Serie D n. 135 del 30.04.2018

Si precisa, che per disposizioni Federali, (ved. art. 13 delle NOIF) tale documento non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all’Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

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