La società del Martina Calcio sospende le attività

Sono trascorsi poco più di venti giorni dalle dimissioni del Presidente dell’Asd Martina Calcio 1947, Piero Lacarbonara, che aveva fatto luce sulle problematiche economiche del sodalizio biancoazzurro.

In risposta agli appelli lanciati dallo stesso Lacarbonara e da Giuseppe Dell’Erba, addetto ai lavori di ristrutturazione dello Stadio Tursi, nei giorni successivi è arrivato l’interessamento iniziale dell’Amministrazione Comunale, del Consigliere Regionale Renato Perrini, nonché titolare della ditta Cover Tech, del Consigliere Donato Pentassuglia, di imprenditori locali, liberi professionisti, associazioni e della tifoseria che ha anche indetto una raccolta fondi dedicata.

Lo stesso Consigliere Regionale Pentassuglia, in via ufficiale, aveva chiesto alla società di far scendere in campo la squadra, poiché si sarebbe adoperato in prima persona a trovare adeguate soluzioni per far fronte alla problematiche economiche. La società ha fatto quanto è stato chiesto, facendo scendere la squadra in campo e tenendo insieme un gruppo valido – fino ad oggi – senza ricevere nessun riscontro reale di quelle che potrebbero essere le risoluzioni per il sostentamento del progetto.

In virtù del fatto che il mercato si chiuderà tra tre giorni, la società ritiene di non poter continuare a tenere vincolati dei giocatori che hanno degli impegni e delle famiglie a carico, giocatori che la società rispetta perché hanno creduto fino all’ultimo in questo progetto. Nella giornata odierna la società concede il via libera a tutti i calciatori e, quindi, da loro la possibilità di trovare un’altra squadra.
Si sospendono pertanto gli allenamenti e l’attività del Martina Calcio si ferma qui.

La società auspica che chi di dovere dia delle risposte non solo alla società calcistica ma, risposte che erano state promesse alla città che ha a cuore le sorti del Martina Calcio.

Domani il titolo sarà formalmente depositato, tramite protocollo, al Comune di Martina Franca, quindi sarà a disposizione del Sindaco, qualora egli abbia delle soluzioni alternative, a quella prospettata, per portare avanti il calcio nella città di Martina. In mancanza di comunicazioni ufficiali, da domenica prossima la squadra non scenderà più in campo.

Serie C, fuori in 5

Alle 19 di oggi sono scaduti i termini per l’iscrizione al campionato di serie C stagione 2019/2020. Come prevedibile, ci sono stati dei caduti per strada, chi per questioni economiche (vedi Foggia, Siracusa e Lucchese) chi per problemi legati all’impiantistica (Arzachena, Albissola).

La Lega di serie C, per mantenere il format a 60 squadre, dovrà necessariamente attingere attraverso i ripescaggi, le riammissioni e l’inserimento di squadre B della serie A. Il regolamento è stato deliberato dalla FIGC con il comunicato ufficiale n° 125/A del 21 maggio scorso ed enuncia che si procederà attraverso il seguente ordine: una seconda squadra della serie A, una proveniente dalla D, una retrocessa dalla C.

Chi è interessato? Non sembra ci siano società di serie A che vogliano investire come la Juventus in una seconda squadra. Tra le retrocesse in D, invece, già pregustano di ritornare tra i Pro la Virtus Verona, la Paganese ed il Bisceglie. Tra le squadre di serie D che invece aspirano al salto di categoria sicuramente c’è il Cerignola, il Modena e il Taranto. Mantova, Lanusei, Matelica si sono tirate fuori da tempo e già lavorano alla prossima stagione.

Facciamo un gioco inutile e simuliamo una eventuale griglia ripescaggio, riempiendo le caselle e vediamo cosa esce fuori. Naturalmente la graduatoria per le squadre di C non è fedele a quella che sarà, però è indicativa di quante squadre ci sono prima del Taranto.

Seconda squadra A: –
Serie D: A. Cerignola
Serie C: V. Verona
Seconda squadra A: –
Serie D: Modena
Serie C: Bisceglie
Seconda squadra A: –
Serie D: Taranto (non ripescabile)
Serie C: Paganese

Dobbiamo quindi credere che in serie C ci andranno Cerignola, V. Verona, Modena, Bisceglie e Paganese? Nessuna speranza per il Taranto?

Serie C, una fine ingloriosa per il Matera

Nell’anno in cui la città è eletta “capitale europea della cultura” lo sport, il calcio sentenzia un triste epilogo.
La squadra lucana non si è presentata ieri sera allo stadio “XXI Settembre-Franco Salerno” per il programmato match valido per la 25a giornata del Girone C, avversario la Cavese, perdendo 3 a 0 a tavolino.

Quarto forfait per il Matera, dopo quelli contro Catania, Bisceglie e Virtus Francavilla. Da regolamento è arrivata l’esclusione.
Una situazione che si protrae da tempo, numerosi i cambi societari (da ricordare l’esperienza dell’ ex D.s. del Taranto Luigi Volume), finchè i tesserati a Dicembre sono insorti e hanno proclamato lo sciopero, in accordo con l’Assocalciatori, per gli stipendi non pagati. Il Matera ci ha parzialmente messo una pezza, schierando la formazione Berretti. Ma ovviamente non poteva durare.
Intransigente la Lega Pro, che non ha rinviato i match, come invece fatto per il Pro Piacenza.
Cosa succederà ora? Innanzitutto la certificazione della sconfitta a tavolino e la conseguente estromissione dal torneo.

Poi la Lega dovrà decidere come trattare il caso. L’esclusione più vicina in ordine temporale in Serie C è stata quella del Modena. In quel caso però il girone d’andata non era stato completato, così si decise semplicemente di annullare tutti i match dei canarini.

Dato che però il Matera ha completato il girone d’andata, la prima metà del campionato potrebbe esser convalidata, annullando le susseguenti sfide, ovvero le quattro sconfitte a tavolino e i KO contro Sicula Leonzio e Vibonese.

C’è un però. Perché le ultime due gare dell’andata, quelle contro Reggina e Rieti, il Matera le ha disputate appunto con la formazione Berretti (gestita dal tarantino Piergiuseppe Sapio). Chi contro i lucani ha pareggiato o addirittura perso potrebbe quantomeno storcere il naso.

Ennesimo capitolo di una stagione sostanzialmente da dimenticare per la Serie C dove altre società non se la passano meglio.

Bari, salta l’ultima trattativa. Sarà fallimento Alle 18 muore un club dopo 110 anni

L’imprenditore Andrea Radrizzani proprietario del Leeds United si sarebbe ritirato: poco tempo valutare operazione rischiosa.

Orami è finita. A banche chiuse e con l’annuncio del ritiro degli unici due imprenditori che si erano dichiarati disponibili a salvare il club biancorosso, la storia del Bari sembra ormai arrivata al capolinea dopo 110 anni. Il termine delle 18 resta infatti una drammatica presa d’atto. Alla vigilia della scadenza del termine per ricapitalizzare e nonostante l’annunciata volontà di intervenire con 3 milioni di euro per rilevare circa il 70% della società, i due potenziali nuovi soci che avrebbero dovuto salvare il Bari calcio, si sono tirati indietro. Alle 16, proprio mentre era stata convocata l’assemblea straordinaria dal presidente Giancaspro, è giunta voce del disimpegno da parte di Andrea Radrizzani, il patron del Leeds che insieme al barese Ferdinando Napoli si era fatto carico della ricapitalizzazione di 3 milioni di euro. Stando così le cose, la fine del Bari sarebbe ormai segnata. Il presidente del club biancorosso, Cosmo Giancaspro, con una pec inviata in mattinata aveva comunicato la sua intenzione di dimettersi. A richiederlo – anche attraverso il sindaco Decaro che si era fatto garante dell’accordo – era stato proprio il duo Radrizzani-Napoli, pronti a ricapitalizzare con 3 milioni di euro l’inoptato pari al poco meno del 70% del pacchetto di proprietà.

LA DECISIONE DOPO L’ANALISI DEI CONTI – Con una nota inviata nel pomeriggio, Radrizzani, presidente di Aser Group ha sottolineato che «negli ultimi giorni abbiamo valutato attentamente la possibilità di investire nel AS Bari insieme ad altri partners e investitori locali. Purtroppo il poco tempo disponibile per eseguire una due diligence dettagliata e approfondita consona ad una operazione con un alto profilo di rischio ci costringono a malincuore ad abbandonare questa idea e sfida. Auguriamo che la società possa essere salvata e restiamo disponibili a valutare future collaborazioni e investimenti». La forma del disimpegno lascia intendere chiaramente che nel corso dell’esame del carteggio societario, sono spuntate nuove voci di ulteriori debiti che hanno «spaventato» i potenziali acquirenti.

VERSO LA MESSA IN LIQUIDAZIONE: SERIE D O ISCRIZIONE IN C? – Giancaspro, alle 16, aveva convocato un’assemblea a Roma nel corso della quale, dopo aver verificato la regolarità del bonifico e del resto della documentazione richiesta dalla Covisoc, si sarebbe dimesso unitamente al resto de cda per consentire l’ingresso della nuova compagine societaria. Lo scenario che si profila adesso è tutt’altro che roseo: con la banche chiuse, sembra ormai naufragata ogni speranza. Il Bari aveva tempo fino alle 18 per ricapitalizzare e per presentare entro un’ora successiva il ricorso alla Covisoc contro la mancata iscrizione in B. Ma dopo quanto accaduto, il presidente del collegio sindacale dovrebbe chiedere la messa in liquidazione della società per il venir meno della continuità aziendale. E per il Bari si profila la ripartenza da zero, ovvero dalla serie D. Qualcuno parla di un piano B per una iscrizione in serie C con un provvedimento del commissario straordinario della Figc vista la moria di iscrizioni nello stesso campionato di C. Ma si tratta di una ipotesi remota, che allo stato non può essere presa in considerazione.

Bari, la Procura indaga sull’ipotesi di bancarotta fraudolenta?

Nubi sempre più inquietanti si addensano sul Bari. La Procura avrebbe depositato istanza di fallimento della società pugliese. Nel frattempo, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, ieri il presidente Cosmo Giancaspro si è presentato al Comando provinciale della Finanza di Bari. La Procura indagherebbe sull’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e ci sarebbe anche una “gola profonda”… La questione non si discuterà prima di settembre, l’insolvenza sarebbe caduta nel penale. Da qui la mossa dei pm che – scrive il quotidiano – “suona come la campana a morto”.

Caos Martina. La società a rischio fallimento e i tifosi insorgono sul web: “Vergogna”

Sono ore frenetiche a Martina Franca dove la società di calcio rischia seriamente di fallire. Pare infatti che la società itriana abbia grosse difficoltà economiche e non riuscirà a presentare la documentazione necessaria e la fideiussione necessaria all’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. 

Dopo la salvezza ottenuta sul campo, il Martina rischia nuovamente di sparire dal calcio professionistico fra la rabbia dei tifosi. Anche l’ultima iniziativa, organizzata da un gruppo di tifosi che voleva raccogliere fondi per racimolare almeno la fideiussione necessaria all’iscrizione è fallita tra l’indifferenza dell’imprenditoria locale e delle istituzioni. Sono proprio loro il bersaglio dei commenti rabbiosi dei tifosi su social network che accusano di non aver fatto abbastanza per salvare il calcio martinese.

Secondo il sito tarantino blunote.it, anche l’ultimo barlume di speranza rappresentato dall’imprenditore Oliveri pare sia andato in fumo con i debiti che rappresentano un fardello troppo grande da portare.

ANTONIO GENCHI 

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Maglie, titolo in mano al sindaco.

Il titolo di Promozione della Toma Maglie è nella mani dell’Amministrazione comunale. Nella giornata di ieri, il presidente uscente della società calcistica, Lorenzo Adamuccio, lo ha consegnato al sindaco Antonio Fitto:“Sono stanco – afferma duro Adamuccio -. Come se non bastassero i problemi connessi al campo da sistemare, per la cui soluzione c’è la massima disponibilità dell’Amministrazione comunale, e delle vertenze legatealla precedente gestione, da qualche tempo in città si è sparsa la voce che io sia deciso a restare avvinghiato alla presidenza per interessi personali e che in questo modo blocco l’avvento di presunte cordate decise a portare in alto la Toma. Ebbene, tutto ciò è falso. Nelle tre annate nelle quali ho fatto parte del sodalizio ho solo tirato fuori tanti soldi. Pertanto, mi faccio da parte e sono pronto a garantire, da esterno, per l’affetto che mi lega ai colori giallorossi del Maglie, un contributo alla società, se ci saranno appassionati realmente pronti a subentrare”.

Il sindaco Fitto perciò è costretto a lanciare un appello: “Nel corso degli ultimi mesi ho cercato a più riprese e in tutti i modi di individuare operatori economici disposti ad assumere le redini della Toma, senza riuscirci. Non ci sono alternative all’attuale gruppo dirigente al quale chiedo di restare per il bene del club giallorosso. Invito inoltre i tifosi a fare quadrato intorno a Lorenzo Adamuccio, inducendolo a tornare sui propri passi. Qualora il presidente dimissionario e i suoi soci dovessero restare fermi sulla propria decisione assai difficilmente la squadra sarà iscritta al campionato”.

Gazzetta del Mezzogiorno

Il titolo sportivo ed il concetto di cessione

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52 delle Noif Il titolo sportivo viene definito dall’ordinamento sportivo come il riconoscimento, da parte della Federerazione di appartenenza, delle condizioni tecnico sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti economici e statutari previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società/associazione ad una determinato campionato.

In buona sostanza il titolo sportivo rappresenta il merito sportivo/agonistico acquisito da una società, nell’arco della sua storia, una qualità inerente alla posizione che questi riveste nei confronti e nell’ambito dell’organizzazione settoriale di cui fa parte.

Gli unici riferimenti acquisibili in merito all’istituto del titolo sportivo come bene giuridico sono inquadrabili nell’ambito dello sport professionistico.

Il titolo sportivo pur costituendo un valore di carattere agonistico ha, benchè le norme dicano il contrario, un valore oggettivamente commerciale per le società di capitali professionistiche che ne sono titolari oltre che un valore morale per la città che il sodalizio rappresenta sul campo. A dispetto di queste considerazioni meramente pratiche il titolo è, tuttavia, considerato, dalla normativa di settore, anche se spesso in contraddizione con se stessa, come bene non commerciabile. Come, infatti, stabilisce l’art. 52 noif “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”.

A parere di chi scrive, tuttavia, la contraddizione è chiaramente invidividuabile.

Anche se il titolo sportivo è inquadrato come bene non commerciabile lo stesso viene, tuttavia, considerato, nell’ambito di una valutazione patrimoniale di una società in stato di fallimento, come uno dei cespiti del patrimonio senza dubbio di maggior valore. Volendo escludere da queste considerazioni il parco giocatori, il titolo costituisce, senza dubbio, il principale bene patrimoniale e, comunque, un elemento imprescindibile dell’azienda sportiva professionistica.

Seppur non commerciabile il titolo sportivo può essere trasferito?

Bisogna chiarire che le uniche ipotesi di trasferimento del titolo sportivo, considerate ed avallate dall’ordinamento sportivo, oltre al caso della cessione definitiva effettuata unitamente alla vendita dell’intera società o del ramo d’azienda, riguardano esclusivamente società sportive professionistiche.

Una  prima ipotesi si pone in essere in caso di fallimento della società.

In questo caso entra in azione il noto Lodo Petrucci: una società sportiva della medesima città può intervenire nella procedura concorsuale acquistando il cespite rappresentato dal titolo in questione. In virtù di tale procedura il sodalizio interessato potrà, dunque, iscriversi al campionato dell’anno successivo, con il titolo sportivo della società in fallimento, anche se nella categoria immediatamente inferiore a quella in cui militava la società in liquidazione.

Una seconda ipotesi è rappresentata dal caso in cui una società, per difficoltà economiche avute nel corso dell’anno, non riesce a raggiungere i parametri indicati dalla Federazione per ottenere l’iscrizione al campionato della sua categoria.

In tale, spiacevole, evenienza la stessa verrà retrocessa nell’ultima categoria dilettantistica perdendo la titolarità del titolo sportivo che verrà espropriato “a euro zero” ed assegnato, per procedura d’ufficio della Federazione di appartenenza, ad altra società della medesima città analogamente ad un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c..

Per quanto riguarda il settore dilettantistico il concetto di titolo sportivo è ancor più connesso all’esistenza stessa dalla società nata, senza scopo di lucro, al fine esclusivo di esercitare attività sportive agonistiche.

Privare una società dilettantistica del suo titolo sportivo e, dunque, dell’elemento che più di ogni altro la caratterizza e che le permette di iscriversi ai campionati significherebbe eliminare ogni possibilità, per la stessa, di realizzare la finalità principale definita e stabilita dallo statuto.

Come noto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27 c.c. “oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile”.

Il titolo sportivo non potrà scindersi dalla società/associazione titolare se non in caso di mancata iscrizione al campionato di categoria. In tale caso se la società provasse ad iscriversi e non rispettasse i criteri stabiliti dalla Federazione la stessa verrebbe espropriata a euro zero del suo titolo sportivo in favore di una altra società della medesima città.

Appare, pertanto, chiaro che se una società si privasse, in qualsiasi modo, del suo titolo sportivo non potrebbe in alcun modo mantenere l’affiliazione presso la Federazione atteso che non è configurabile il caso di una società affiliata senza titolo. In sostanza con la cessione del suo titolo sportivo, lo società/associazione perderebbe il nucleo stesso della sua attività.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

Il fallimento delle ASD

Il periodo storico attuale impone a chiunque una ponderata valutazione della normativa esistente; non sono ammesse distrazioni. Il rischio fallimento dovrebbe essere, oggi più che mai, valutato da chiunque; anche da chi, per pura passione, decida di entrare nel mondo dello sport nelle vesti di un dirigente mecenate.

La crisi economica ha investito come un treno tutte le attività commerciali e, pertanto, il legislatore ha negli anni cercato di alzare il livello di guardia, anche quando siano coinvolte associazioni sportive dilettantistiche. Come noto le associazioni sportive dilettantistiche sono inquadrate come enti giuridici non commerciali.

Con il termine “fallimento” si indica l’obiettiva incapacità di un soggetto (imprenditore commerciale) di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni. Il fallimento è definito dalla prevalente dottrina come quel processo esecutivo rivolto all’esecuzione coattiva del diritto dei creditori. Come noto, l’assoggettabilità al fallimento è legata ad una preventiva valutazione, da parte del giudice, al fine di stabilire se l’ente non commerciale, nel corso della sua attività ed in riferimento ad un riscontrato stato di insolvenza, abbia assunto la qualità di imprenditore commerciale.

La delicata questione deve essere affrontata partendo dal fatto che il fallimento non dovrebbe riguardare le associazioni in quanto, tali categorie di soggetti, non sono giuridicamente ricomprese in quella degli imprenditori commerciali. L’attività di queste, infatti, dovrebbe essere rivolta di regola ai fini istituzionali senza perseguire, quindi, finalità lucrative.

Nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica la forma più utilizzata dagli enti è proprio quella dell’associazione. In particolare l’ordinamento italiano prevede due tipi di associazioni: riconosciute e non riconosciute. La maggior parte delle società affiliate alle Federazioni svolgono la loro attività nella forma di associazioni non riconosciute e, quindi, prive di personalità giuridica.

La mancanza di tale requisito, in ogni modo, non impedisce che l’associazione stessa abbia una sua capacità di agire mediante persone fisiche che agiscono in base al principio della rappresentanza organica. Il carattere distintivo degli enti non commerciali è costituito, quindi, dal fatto di non avere come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un’attività di natura commerciale che determina reddito d’impresa.

Al fine di individuare l’oggetto esclusivo o principale dell’ente si deve considerare l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’associazione così come stabilito nello statuto e nell’atto costitutivo. L’art. 111 bis, comma 1, DPR 917/86 prevede, tuttavia, che, indipendentemente dalle previsioni dello Statuto e dell’Atto Costitutivo, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale se eserciti prevalentemente attività commerciale.

Alla luce di quanto detto, quindi, si può affermare che l’ente, la cui prevalente attività si caratterizzi come impresa, anche se costituito in forma di associazione non riconosciuta, debba essere dichiarato fallito ove insolvente.

Destino questo che accomuna tutte le imprese insolventi prescindendo dalla loro giuridica conformazione. Pertanto, pur mancando un’apposita previsione normativa, deve ritenersi come dato acquisito, vista anche l’esigenza di garantire un’adeguata protezione ai terzi e ai creditori, che, qualora l’associazione sportiva perda la qualifica di ente non commerciale, la stessa debba essere assoggettata a fallimento nel caso in cui risulti insolvente.

Alla luce di quanto detto, quindi, si può affermare che l’ente, la cui prevalente attività si caratterizzi come impresa, anche se costituito in forma di associazione non riconosciuta, debba essere dichiarato fallito ove insolvente.

Destino questo che accomuna tutte le imprese insolventi prescindendo dalla loro giuridica conformazione.  Pertanto, pur mancando un’apposita previsione normativa, deve ritenersi come dato acquisito, vista anche l’esigenza di garantire un’adeguata protezione ai terzi e ai creditori, che, qualora l’associazione sportiva perda la qualifica di ente non commerciale, la stessa debba essere assoggettata a fallimento nel caso in cui risulti insolvente.

L’art. 1 della Legge Fallimentare e l’art. 2221 c.c., infatti, nell’indicare i soggetti sottoposti a questo tipo di procedura si riferiscono agli imprenditori in senso lato che esercitino un’attività commerciale, compresi quindi anche gli enti non societari che svolgono comunque tale attività in forma collettiva. La necessità di tutelare i creditori e i terzi che contrattano con le associazioni ha spinto il legislatore ad avere un occhio particolarmente attento al fine di evitare che queste, divenute insolventi, rischino di godere di una sorta di impunità pur svolgendo attività identiche a quelle d’impresa.

La giurisprudenza, in sostanza, sostiene che è sufficiente che lo stato di crisi irreversibile sia cagionato dallo svolgimento di un’attività commerciale che, anche se svolta in vista del perseguimento dei fini istituzionali, risulti prevalente o addirittura esclusiva rispetto alla complessiva attività dell’associazione. Il fatto che l’aspetto commerciale prevalga sul resto delle attività rappresenta un affievolimento del fine sociale; tale circostanza legittima l’applicazione delle procedure concorsuali (fallimento).

È bene, dunque, sottolineare che un’associazione sportiva dilettantistica può si gestire un attività commerciale purchè la stessa non snaturi la finalità non lucrativa dell’ente. Alla luce di quanto esposto, a costo di sollevare un certo allarmismo che, tuttavia, sembra più che giustificato, mi spingerei fino a dire che lo strumento dell’associazione sportiva non riconosciuta sia addirittura pericoloso. L’assenza in tali enti della c.d. autonomia patrimoniale perfetta rappresenta un grandissimo rischio per le persone fisiche coinvolte. In sostanza le obbligazioni contratte dalle Asd sono garantite, oltre che dal patrimonio della medesima associazione anche dal patrimonio personale di coloro che hanno agito in sua rappresentanza.

Tale considerazione conduce ad una chiara riflessione: se l’associazione fallisce corre uguale rischio chi ha agito per nome e conto di essa! Per le obbligazioni assunte dalla associazione i terzi possono, infatti, far valere i loro diritti oltre che sul fondo comune anche sul patrimonio delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione poichè le stesse sono personalmente e solidalmente obbligate.

Con riferimento al rischio di fallimento la posizione di tali soggetti è particolarmente delicata atteso che il fallimento di una associazione non riconosciuta produce il fallimento di tutti gli associati che siano illimitatamente responsabili secondo la disciplina propria delle associazioni non riconosciute, ossia, a norma dell’art. 38, 1º comma, c.c., coloro i quali abbiamo agito in nome e per conto dell’associazione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare chiaro che lo strumento delle associazioni sportive dilettantistiche non rinosciute debba essere abbandonato lasciando lo spazio a Società ad esempio costituite nelle forme di s.r.l. ovvero di s.p.a. (senza scopo di lucro).

Tali forme, pur non dovendo rinunciare alle agevolazioni storicamente riconosciute alle A.S.D., sono dotate di una struttura ed una regolamentazione più adeguate. La S.S.D. (per esempio s.r.l.), infatti, oltre ad essere contraddistinta da una puntuale disciplina legislativa è dotata di personalità giuridica, con la conseguenza che, delle obbligazioni sociali, risponderà solo ed unicamente la società con il proprio patrimonio senza alcuna esposizione per il patrimonio personale degli amministratori e/o dei soci.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)