Trattativa in corso per il passaggio di titolo del Martina calcio

Trattativa in corso con il Comune a fare da intermediario tra la società uscente del Martina calcio 1947 il cui presidente Piero Lacarbonara ha già dato le dimissioni, e Angelo Gianfrate che si è proposto di rilevare il titolo sportivo attualmente ceduto “idealmente” al Sindaco di Martina Franca, Franco Ancona. Dopo la decisione di sospendere le attività, dunque, uno spiraglio sembra aprirsi perchè il campionato di Eccellenza 2019-2020 sia portato a termine.

Lo ha reso noto l’amministrazione comunale: “In data odierna (31/12/2019, ndr) si è svolto un incontro a Palazzo Ducale, alla presenza del Sindaco Franco Ancona e del vice Sindaco Nunzia Convertini, tra la dirigenza dimissionaria dell’Asd Martina Calcio 1947 e Angelo Gianfrate, che si è fatto promotore, nei giorni scorsi, di una proposta di subentro nella gestione della società.La dirigenza attuale conferma la gratuità della cessione del titolo sportivo richiedendo in cambio alla parte subentrante di riconsegnare il titolo, alla eventuale fine dell’esperienza, nelle mani del Sindaco e sempre in forma gratuita.Ciò al fine di tutelare un patrimonio che è di tutta la città.Il presidente Lacarbonara conferma l’impegno a far giocare la squadra nell’attesa della conclusione della trattativa”.

La notizia giunge dopo che, nel corso di una “concitata” conferenza stampa svoltasi nei giorni scorsi nella sala stampa del Tursi, il presidente dimissionario Lacarbonara aveva ribadito più volte che la società ha i conti in ordine e che, in mancanza di nuovi sponsor, la decisione era stata presa esclusivamente per dare ai calciatori la possibilità di trovare una nuova collocazione nella finestra di calciomercato invernale. Il titolo era stato quindi ceduto “idealmente” all’amministrazione che comunale che si era impegnata a fare da intermediario nei confronti di chi avesse dimostrato interesse nel rilevare il titolo sportivo e proseguire nella partecipazione al campionato.

San Severo, aggiornamenti sulla cessione del titolo sportivo

Vista la comunicazione informale del Sindaco Miglio che ha informato alcuni referenti del’ At. S. Severo della individuazione di probabili nuovi dirigenti che si stanno proponendo per una nuova gestione, fatti salvi i tempi tecnici di convocazione dell’assemblea dei Soci ed in previsione di un’immediata soluzione della crisi societaria, si invitano tutti gli interessati a formalizzare per via breve, ogni intenzione di dimissioni da una parte e proposta di entrata nell’altro senso, in modo tale che il professionista Commercialista possa attivarsi al più presto all’attuazione delle pratiche di rito.
Ogni altra comunicazione verbale, chiacchiere da bar, cose dette e non dette, risultano allo stato attuale inutili tentativi di salvare il Calcio a San Severo.
Sopra ogni altro argomento l’unico certezza è rappresentata da una data ed un ora: Venerdì 2 Agosto ore 16:00, in quel momento l’esecuzione della condanna a morte sarà resa esecutiva.
Ad oggi l’unica certezza sono le mail di dimissioni arrivate al nostro indirizzo Pec del Socio Studio Capitanata Srl nella persona del suo Amministratore Bisceglie Antonello.
Seguiranno post di aggiornamento su eventuali altre dimissioni o nuovi ingressi.

AT. S. SEVERO CALCIO

Il titolo sportivo ed il concetto di cessione

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52 delle Noif Il titolo sportivo viene definito dall’ordinamento sportivo come il riconoscimento, da parte della Federerazione di appartenenza, delle condizioni tecnico sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti economici e statutari previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società/associazione ad una determinato campionato.

In buona sostanza il titolo sportivo rappresenta il merito sportivo/agonistico acquisito da una società, nell’arco della sua storia, una qualità inerente alla posizione che questi riveste nei confronti e nell’ambito dell’organizzazione settoriale di cui fa parte.

Gli unici riferimenti acquisibili in merito all’istituto del titolo sportivo come bene giuridico sono inquadrabili nell’ambito dello sport professionistico.

Il titolo sportivo pur costituendo un valore di carattere agonistico ha, benchè le norme dicano il contrario, un valore oggettivamente commerciale per le società di capitali professionistiche che ne sono titolari oltre che un valore morale per la città che il sodalizio rappresenta sul campo. A dispetto di queste considerazioni meramente pratiche il titolo è, tuttavia, considerato, dalla normativa di settore, anche se spesso in contraddizione con se stessa, come bene non commerciabile. Come, infatti, stabilisce l’art. 52 noif “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”.

A parere di chi scrive, tuttavia, la contraddizione è chiaramente invidividuabile.

Anche se il titolo sportivo è inquadrato come bene non commerciabile lo stesso viene, tuttavia, considerato, nell’ambito di una valutazione patrimoniale di una società in stato di fallimento, come uno dei cespiti del patrimonio senza dubbio di maggior valore. Volendo escludere da queste considerazioni il parco giocatori, il titolo costituisce, senza dubbio, il principale bene patrimoniale e, comunque, un elemento imprescindibile dell’azienda sportiva professionistica.

Seppur non commerciabile il titolo sportivo può essere trasferito?

Bisogna chiarire che le uniche ipotesi di trasferimento del titolo sportivo, considerate ed avallate dall’ordinamento sportivo, oltre al caso della cessione definitiva effettuata unitamente alla vendita dell’intera società o del ramo d’azienda, riguardano esclusivamente società sportive professionistiche.

Una  prima ipotesi si pone in essere in caso di fallimento della società.

In questo caso entra in azione il noto Lodo Petrucci: una società sportiva della medesima città può intervenire nella procedura concorsuale acquistando il cespite rappresentato dal titolo in questione. In virtù di tale procedura il sodalizio interessato potrà, dunque, iscriversi al campionato dell’anno successivo, con il titolo sportivo della società in fallimento, anche se nella categoria immediatamente inferiore a quella in cui militava la società in liquidazione.

Una seconda ipotesi è rappresentata dal caso in cui una società, per difficoltà economiche avute nel corso dell’anno, non riesce a raggiungere i parametri indicati dalla Federazione per ottenere l’iscrizione al campionato della sua categoria.

In tale, spiacevole, evenienza la stessa verrà retrocessa nell’ultima categoria dilettantistica perdendo la titolarità del titolo sportivo che verrà espropriato “a euro zero” ed assegnato, per procedura d’ufficio della Federazione di appartenenza, ad altra società della medesima città analogamente ad un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c..

Per quanto riguarda il settore dilettantistico il concetto di titolo sportivo è ancor più connesso all’esistenza stessa dalla società nata, senza scopo di lucro, al fine esclusivo di esercitare attività sportive agonistiche.

Privare una società dilettantistica del suo titolo sportivo e, dunque, dell’elemento che più di ogni altro la caratterizza e che le permette di iscriversi ai campionati significherebbe eliminare ogni possibilità, per la stessa, di realizzare la finalità principale definita e stabilita dallo statuto.

Come noto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27 c.c. “oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile”.

Il titolo sportivo non potrà scindersi dalla società/associazione titolare se non in caso di mancata iscrizione al campionato di categoria. In tale caso se la società provasse ad iscriversi e non rispettasse i criteri stabiliti dalla Federazione la stessa verrebbe espropriata a euro zero del suo titolo sportivo in favore di una altra società della medesima città.

Appare, pertanto, chiaro che se una società si privasse, in qualsiasi modo, del suo titolo sportivo non potrebbe in alcun modo mantenere l’affiliazione presso la Federazione atteso che non è configurabile il caso di una società affiliata senza titolo. In sostanza con la cessione del suo titolo sportivo, lo società/associazione perderebbe il nucleo stesso della sua attività.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)