Il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso della FIGC contro l’Audace Cerignola, in merito al ripescaggio degli ofantini in Serie C:
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10606 del 2019, proposto da
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
contro
S.S. Audace Cerignola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, Rosario Marino e Rosa Mennuni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Astolfo Di Amato, Giorgio Pierantoni, Federica Fucito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport, sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 56/2019 e n. 64/2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.S. Audace Cerignola S.r.l., della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e del CONI;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
a) con il presente ricorso la F.I.G.C. ha chiesto l’annullamento:
– della decisione del Collegio di Garanzia n. 56 del 24 luglio 2019, con la quale è stato accolto il ricorso della società Audace Cerignola “con annullamento del provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 18/A del 12 luglio 2019, con il quale la ricorrente S.S. Audace Cerignola S.R.L. è stata esclusa dai ripescaggi in Lega Pro per la s.s. 2019/2020, ferma restando la competenza della FIGC e dei relativi organi di procedere alla verifica della attuale sussistenza dei requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed all’impianto di illuminazione, indicati come criteri “A”, di cui al punto 2) ed al punto 8) dell’allegato a), Titolo II, del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019”;
– della decisione del Collegio di Garanzia n. 64 del 5 agosto 2019 con la quale è stato nuovamente accolto il ricorso della società Audace Cerignola avverso il provvedimento (C.U. n. 37/A del 25 luglio 2019) con cui la FIGC, deliberava “di respingere la domanda di integrazione dell’organico al Campionato di Serie C 2019/2020 proposta dalla Società Audace Cerignola S.r.l.” sul presupposto che “a seguito del sopralluogo effettuato dalla Lega Pro in data 24 luglio 2019 presso lo stadio Monterisi di Cerignola, come comunicato alla FIGC con la nota di pari data a firma del Presidente della Lega Pro, la “verifica dell’attuale sussistenza dei requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco” ha avuto esito negativo”;
b) all’esito della camera di consiglio del 9 settembre 2019 è stata accolta la domanda cautelare proposta con conseguente sospensione dell’efficacia delle gravate decisioni;
c) in data 25 gennaio 2020, la controinteressata società Audace Cerignola ha depositato in atti dichiarazione con la quale il legale rappresentante ha rinunciato agli effetti, in proprio favore, delle gravate decisioni sopra richiamate;
d) alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2020, parte ricorrente, preso atto della rinuncia agli effetti delle decisioni del Collegio di Garanzia da parte della società Audace Cerignola, ha dichiarato a verbale di rinunciare alle spese di lite;
Ritenuto, pertanto, essendo venuto meno l’interesse al ricorso da parte della ricorrente F.I.G.C., di dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.;
Ritenuto, infine, stante la concorde volontà manifestata dalle parti in causa, ricorrere giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore”.
Foggia Nocerina a porte aperte
Accolto il ricorso del club rossonero: Foggia-Nocerina si giocherà a porte aperte.
Un grande risultato, dunque, quello ottenuto dalla società rossonera e dall’avvocato Eduardo Chiacchio, legale al quale sono state affidate le memorie difensive. La squalifica del campo è stata trasformata in diffida dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale; resta confermata invece l’ammenda di 1.500 euro al club.
Nulla da fare invece per Giuseppe Tedesco: nessuna riduzione di pena per l’attaccante rossonero, che sconterà altre tre giornate delle quattro comminate.
Invitiamo quindi tutti i nostri veri tifosi ad aiutarci, in questo senso, facendo sì che lo Zaccheria continui ad essere “vivo” ed aperto alla nostra gente, segnalando eventuali trasgressori. Siamo sotto la lente di ingrandimento, adesso, ed essere puniti con una squalifica del campo di gioco per colpa di una o più persone che non vogliono bene al Foggia significherebbe penalizzare tutta la tifoseria, oltre che recare un grosso danno alla Società. E nessuno lo merita.
Coppa Italia: il Martina accede ai quarti di finale
La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha deliberato in favore della società biancoazzurra, relativamente alla controversia legata alla gara di Coppa contro la Fortis Altamura
La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha accolto il reclamo presentato dall’Asd Martina Calcio 1947 nei confronti della Fortis Altamura, in merito alla posizione del tesserato Onofrio Abrescia interessato da una “sanzione” comminata dal Giudice Sportivo con la decisione pubblicata sul CU n.24 del 26/09/2013, con la conseguenza che il richiamo operato dal Giudice Sportivo all’art. 40 comma lettera a) non appare corretto.
L’autorità ha così assegnato la vittoria per 0-3 alla compagine biancoazzurra.
La società dell’Asd Martina Calcio 1947 si è avvalsa di una grande figura legale sportiva quale è l’avvocato Mattia Grassani, oltre che del parere interpretativo di un altro grande esperto delle norme che è Angelo Passera.
Un ringraziamento anche al perfetto lavoro svolto dalla segretaria Rossana Devito che ha assistito e collaborato con il Presidente nella preparazione di tutta la documentazione necessaria.
Tra una settimana, quindi, sarà il Martina Calcio ad accedere ai quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza.
Nota Serie C, Cerignola non ammesso
Via libera al Campionato. La Serie C rimane a 60 squadre: con decreto emesso in data odierna il Presidente della Prima Sezione ter del TAR del Lazio sospende i provvedimenti emessi dal Collegio di Garanzia del Coni relativi alla società Cerignola, valutando come prevalente l’interesse al regolare svolgimento del Campionato e della Coppa Italia di Lega Pro che pertanto si disputeranno secondo il calendario già prefissato. Trasparenza e legalità rimangono quindi i capisaldi del nuovo sistema che garantisce certezze e mette al riparo la categoria da aggressioni.
Audace Cerignola, ultima chiamata. Oggi l’udienza al CONI
Dopo l’esclusione di qualche giorno fa, oggi si consumerà un nuovo atto, probabilmente l’ultimo, della battaglia dell’Audace Cerignola, che chiede l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. I pugliesi, nonostante la vittoria nel ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, sono stati comunque esclusi dalla FIGC per la mancata omologazione del terreno di gioco.
Il club gialloblu però vuol far valere le proprie ragioni, certo di avere tutte le carte in regola e che l’impianto di Cerignola, lo stadio “Domenico Monterisi”, è conforme al 100% alle nuove normative.
Intanto nella giornata di ieri la società ha presentato un nuovo ricorso “nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) per l’annullamento del provvedimento di ratifica emesso dal Consiglio Federale della FIGC nella riunione del 30 luglio 2019 e pubblicato con C.U. n. 38/A di pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento ed in particolare della delibera presidenziale del 25 luglio 2019, pubblicata con C.U. n. 37/A già oggetto di impugnazione. La società ricorrente chiede: al Presidente del Collegio di disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento già pendente avanti a codesto Collegio, distinto al n. RG 64/2019, e quindi di confermare l’udienza già fissata per la trattazione al 2 agosto 2019 o, in subordine, di fissare diversa udienza a data successiva nel rispetto dei termini in modo da garantire la trattazione congiunta dei procedimenti connessi; al Collegio di Garanzia – Sezione Collegio Garanzia sulle controversie in tema di ammissione/iscrizione ai Campionati professionistici – di annullare i provvedimenti impugnati, ordinando alla Lega Pro ed alla FIGC, in ottemperanza alla decisione n. 56/2019, di integrare l’organico di Lega Pro stagione sportiva 2019/2020 con l’inserimento della società Audace Cerignola tra le società partecipanti al Campionato di Serie C, con conseguente adeguamento del calendario”.
La sensazione, purtroppo per il Cerignola, è che difficilmente questa battaglia verrà vinta. Intanto il club si è portato avanti e ha avviato il progetto tecnico, scegliendo come allenatore Alessandro Potenza. E chissà che la Serie C non possa comunque arrivare tra pochi mesi sul campo.
Il Cerignola non si arrende: pronto un altro ricorso
Continua il caos nel campionato di Serie C, il Cerignola non si rassegna e ha presentato un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia contro la mancata iscrizione, il club pugliese ha deciso di ricorrere “nei confronti della Figc e della Lega Pro per l’annullamento del provvedimento emesso dal presidente federale, di cui al C.U. n. 37/A del 25 luglio 2019, nonche’ di tutti gli atti presupposti e connessi al gravato provvedimento, con precipuo riguardo alla nota del presidente della Lega Pro del 24 luglio 2019, della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivo – Organizzativi della FIGC del 25 luglio 2019 e alle certificazioni e comunicazioni della Lega Pro e della Figc in essa richiamate, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente, in rapporto all’oggetto dell’odierno contendere, nonche’ degli atti conseguenti, tra cui, in particolare, il Calendario del Campionato di Serie C pubblicato con C.U. n. 57/L del 25 luglio 2019”.
“La societa’ ricorrente – prosegue la nota – chiede al Collegio di Garanzia -Sezione Collegio Garanzia sulle controversie in tema di ammissione/iscrizione ai Campionati professionistici – di annullare i provvedimenti impugnati, ordinando alla Lega Pro e alla Figc, in ottemperanza alla decisione dello stesso Collegio n. 56/2019, di integrare l’organico della Lega Pro – stagione sportiva 2019-2020, con l’inserimento dell’Audace Cerignola tra le societa’ partecipanti al Campionato di Serie C, con conseguente adeguamento del calendario”. Fonte: CalcioWeb.eu
Audace esclusa dalla serie C, la furia di Grieco
L’amarezza del presidente della società ofantina dopo la decisione della Figc di ammettere solo il Bisceglie: “Se la Federazione vuole il format a 60 squadre, l’ultimo posto vacante spettava a noi”
Una gioia durata meno di due giorni. Il tempo trascorso tra l’accoglimento del ricorso da parte del Collegio di Garanzia e la decisione della Figc di includere il solo Bisceglie tra le sessanta squadre partecipanti alla prossima serie C, escludendo l’Audace.
Il sogno della terza serie svanisce di nuovo, dopo l’esclusione di inizio luglio. Una scelta sconcertante soprattutto per i tifosi dell’Audace e la proprietà, che proprio non si capacita. Il patron Michele Grieco e il figlio Nicola – presidente dell’Audace – non hanno nascosto rabbia e delusione, pur mantenendo il basso profilo: “Tutta l’Italia deve sapere che cosa sta succedendo ai danni dell’Audace”, ha esordito il presidente in una conferenza stampa convocata nel giro di poco tempo, non appena si è saputo che l’Audace non era stata invitata a presenziare alla presentazione dei calendari di serie C, in programma questo pomeriggio.
Grieco legge la lettera inviata a Coni, Sport e Salute, al sottosegretario con delega allo Sport Giorgetti, alla Figc e alla Lega Pro: “Ciò che ci sorprende è la presenza del Bisceglie, benché si trovi nella medesima situazione del Cerignola. Quella di oggi è una giornata strana. La Federazione si è appellata a un neo, un atto a suo dire incompleto, che attesterebbe che il campo del Monterisi non sarebbe a norma. Eppure noi disponiamo di un certificato che dice il contrario.
Vogliamo capire qual è il problema dell’Audace. Noi però siamo tranquilli e andiamo avanti per la nostra strada. Se la Federazione vuole il format a 60 squadre, l’ultimo posto vacante spetta a noi e non al Bisceglie. Ci sono già tre riammesse e due ripescate. Il posto finale spettava all’Audace. Ci è stato tolto un diritto. Vogliamo capire“.
Insomma, due decisioni difformi in merito a una stessa problematica. Perché anche al Bisceglie (che a differenza del Cerignola, aveva fatto richiesta di ammissione, essendo retrocessa dalla C alla D, ndr) erano state mosse le medesime contestazioni che avevano determinato l’esclusione dal campionato di serie C.
“In questi cinque anni abbiamo sempre rispettato tutti quanti, presentato tutte le garanzie che la Figc ci ha richiesto. Per questo facciamo fatica a renderci conto di quello che sta accadendo“, il commento amaro di Michele Grieco.
Nella giornata di ieri, tra l’altro, tecnici della Lega hanno effettuato un sopralluogo allo stadio ‘Monterisi’, non evidenziando nessuna problematica: “Le torri faro sono a norma, il campo pure. La Figc si è appellata all’omologazione del campo, malgrado un atto lo ritenga a norma”, accusa il presidente Grieco, che poi prosegue: “Si sono attaccati a questo cavillo, andremo a verificare che cosa è scritto negli atti. Si tratta di un nostro diritto”.
Grieco ha sentito anche Ghirelli: “Secondo lui il Bisceglie è stato incluso in quanto reduce dalla C, ma è una risposta che non ha senso. Ci hanno inoltre detto che la decisione del Coni non è una sentenza esecutiva, ma com’è possibile? E sulla omologazione del campo rincara: “Sappiamo che non tutte le squadre ne dispongono”.
Non si sa ancora se l’Audace farà ricorso al Tar, ma senz’altro i Grieco non si arrendono pur manifestando una certa amarezza: “Abbiamo versato la fideiussione, pagato l’iscrizione, fatto tutto secondo i parametri. Abbiamo la coscienza pulita. Ma allo stato attuale delle cose, l’Audace Cerignola è esclusa dalla Serie C. Stanno facendo di tutto per farci lasciare questo sport e ci stanno riuscendo perché la pazienza ha un limite”.
Foggia, ricorso inammissibile: confermata la penalizzazione
È durata oltre un’ora l’udienza presso il Collegio di garanzia del Coni relativa al ricorso del Foggia, che avrebbe voluto vedersi ridefinita la penalizzazione ai propri danni con conseguente riscrittura della classifica di Serie B. Dopo una lunga consultazione in camera di consiglio, però, la decisione è risultata negativa per i pugliesi: il ricorso è stato infatti reputato inammissibile, come richiesto dalla Federazione. Confermati quindi i -6 punti per i rossoneri (inizialmente erano 15, poi scesi a 8 e 6 rispettivamente l’8 agosto e il 23 gennaio), una decisione che permette alla Salernitana, che si era dichiarata parte interessata, di essere per ora tranquilla circa la possibilità di rimanere in Serie B. La classifica, dunque, non cambia e non potrà farlo: la sentenza presa oggi è defintiiva e non prevede possibilità di appello.
Respinto il ricorso del Taranto
Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo del Taranto riguardante il match contro il Picerno, durante il quale e precisamente alla fine del primo tempo tre giocatori hanno subito l’aggressione di un addetto alla sicurezza dello stadio del club lucano. Il giudice ha quindi convalidato il risultato di 0-0.
Questo il comunicato ufficiale integrale:
“AZ PICERNO – TARANTO F.C. 1927 S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla TARANTO F.C. 1927 S.R.L., con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in epigrafe, in ragione di condotte violente perpetrate da “un gruppo di persone riconducibili alla società Picerno” ai danni dei propri calciatori, che avrebbero avuto l’effetto di determinare “l’inevitabile sostituzione degli stessi [e] una stravolgimento indebito ed illegittimo della formazione titolare”;
– lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla A.S.D.P. AZ PICERNO, con le quali si deduce la genericità e infondatezza, nel merito, del reclamo di controparte;
– esaminati gli atti ufficiali di gara e rilevato come da essi emerga un quadro non del tutto coerente con la ricostruzione offerta dal sodalizio reclamante. Se da un lato, infatti, emerge con chiarezza che uno steward della A.S.D.P. AZ PICERNO, aggrediva con un “tirapugni in ferro” alcuni calciatori del TARANTO F.C. 1927 S.R.L., dall’altro lato, i calciatori aggrediti non risultano identificati e, peraltro, uno dei calciatori che il Taranto include tra i “sostituti”, il n. 86 CROCE ANTONIO successivamente condotto presso l’Azienda Ospedaliera Regionale S. Carlo di Potenza per accertamenti insieme al n. 4 MANZO STEFANO e al n. 94 FAVETTA CIRO;
– risulta, invero, espulso dall’arbitro nel corso dell’intervallo, per aver reagito all’aggressione subita da alcuni compagni tentando di colpire con 3 pugni l’addetto alla sicurezza del Picerno;
– rilevato come le condotte emergenti dagli atti ufficiali di gara e riconducibili alla responsabilità dell’A.S.D.P. AZ PICERNO sono già oggetto di sanzione nel presente comunicato;
– rilevato l’insondabilità della tesi che tenta di far discendere dalla presunta ricostruzione in fatto una “chiarissima carenza della necessaria vis psicologica per affrontare il secondo tempo” e, per tale via, pervenire ad una dichiarazione di “irregolare svolgimento della gara”, anche alla luce del tenore dell’art. 17, comma 1 CGS, ai sensi del quale “Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società.”;
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.S.D.P. AZ PICERNO – TARANTO F.C. 1927 S.R.L. 0-0;
3) di addebitare sul conto della TARANTO F.C. 1927 S.R.L. la tassa di reclamo“.
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA EFFETTIVA – CAMPO NEUTRO PORTE CHIUSE – AMMENDA € 3.000,00: AZ PICERNO: Per avere un proprio addetto alla sicurezza, durante l’intervallo, nell’area degli spogliatoi, colpito alcuni calciatori della squadra ospite con un tirapugni in ferro. Tale condotta di inusitata violenza, creava un clima di grande tensione rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine e l’allontanamento degli addetti alla sicurezza, nonché un ritardo nella ripresa del gioco di circa 30 minuti. ( R A – R AA – R CdC )
Foggia: presentato ricorso al collegio di garanzia per lo sport
Il Collegio di Garanzia per lo Sport ha ricevuto un ricorso, presentato dalla Societa’ Club Foggia Calcio nei confronti della Procura Federale FIGC e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Il ricorso riguarda la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC nel giudizio di rinvio ex art. 62, comma 1, CGS, pubblicata, con relativa motivazione, in data 27 marzo 2019, a mezzo di Comunicato Ufficiale n. 083/CFA, con la quale – a seguito dell’accoglimento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 80/2018 del 10 dicembre 2018 – e’ stata rideterminata in 6 punti la sanzione della penalizzazione originariamente inflitta, a carico della societa’ istante, dalla medesima Corte Federale di Appello con decisione pubblicata a mezzo di Comunicato Ufficiale n. 22/CFA del 22 agosto 2018, che aveva ridotto la sanzione irrogata in primo grado da 15 a 8 punti di penalizzazione in classifica (da scontarsi nella s.s. 2018/2019), per la violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilita’ oggettiva, per le condotte contestate, per quanto qui rileva, a. Fedele Sannella e Francesco Domenico Sannella. La ricorrente Foggia Calcio chiede al Collegio di Garanzia: in rito, in via preliminare, di concedere l’abbreviazione dei termini ai sensi di ci all’art. 60, comma 5, CGS CONI; nel merito, in via principale, accertato e dichiarato il vizio di non conformita’ della decisione impugnata al principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n. 80/2018 del 10 dicembre 2018), come dedotto nel motivo di ricorso, di annullare la stessa nei capi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione comminata al Foggia Calcio e, per l’effetto, di rideterminare – riducendola nella misura ritenuta di giustizia – la sanzione da infliggersi al Foggia Calcio, senza rinvio; nel merito, in subordine, accertato e dichiarato il vizio di non conformita’ della decisione impugnata al principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n. 80/2018 del 10 dicembre 2018), come dedotto nel motivo di ricorso, di annullare la stessa nei capi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione comminata al Foggia Calcio e, per l’effetto, previa ulteriore precisazione del principio di diritto cui il Giudice del rinvio dovra’ attenersi nella rideterminazione della sanzione da infliggersi al Foggia Calcio, di rinviare gli atti alla Corte Federale di Appello, affinche’, in diversa composizione, rinnovi il giudizio, imponendo in ogni caso alla Corte di rideterminare – riducendola nella misura ritenuta di giustizia – la sanzione da infliggersi al Foggia Calcio.
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L’Asd Alto Tavoliere San Severo deposita ricorso al CONI
L’Asd Alto Tavoliere San Severo comunica che in data odierna, per il tramite dei propri legali, ha provveduto a depositare ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni in Roma, avverso la delibera di esclusione del proprio nominativo dalla graduatoria delle società ripescabili per il completamento dell’organico del Campionato di serie D. La dirigenza sanseverese,come promesso, ha inteso far valere le proprie ragioni, dinanzi al supremo organo di garanzia dell’ordinamento sportivo italiano ed attende serenamente l’esito del ricorso, convinta della bontà delle istanze e dei rilievi mossi.La società giallogranata, invita i propri tifosi a stringersi ancora di più intorno alla squadra, che in caso di rigetto del ricorso, disputerà comunque il campionato di eccellenza regionale e si augura , nuovamente, che altre forze imprenditoriali cittadine e della provincia possano guardare con favore al proprio progetto sportivo e sociale. Forza San Severo, uniti si vince
Tegola sul Manfredonia, accolto il ricorso di Rizzi
Neanche il tempo di gioire per la sofferta ma preziosa vittoria di ieri, ecco giungere come un fulmine a ciel sereno la condanna da parte della LND al pagamento delle somme dovute all’ex calciatore Antonio Rizzi, per un totale di € 5.500,00 come da comunicato odierno.
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Stefano Favale
Ricorso Audace Cerignola…serie D si o no …ora e’ arrivata la sentenza del TAR
Incredibile dopo 8 mesi di attesa a 2 giornate dalla fine …. arriva solo oggi la sentenza del tarsul ricoso del Cerignola….leggete
Anche il TAR Lazio respinge il ricorso dell’Audace Cerignola alla serie D. Ecco tutta la sentenza!
ogni commento non ha senso ..solo che ….siamo all’assordo deliberare quando mancano 2 giornate alla fine e se vinceva il ricorso?…mah!
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 11995/13, proposto dalla U.S.D. Audace Cerignola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Francesco Di Ciommo, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 41 presso lo studio dell’avv. Di Ciommo,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta presso il cui studio in Roma, via Po n. 9 è elettivamente domiciliata,
la Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta presso il cui studio in Roma, via Po n. 9 è elettivamente domiciliata, nonché
nei confronti di
A.S.D. Giorgione Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,per l’annullamento
della decisione n. 27 del 30 settembre 2013 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dall’U.S.D. Audace Cerignola; della decisione del Dipartimento Interregionale della Figc – Lega Nazionale Dilettanti, comunicata con nota del 16 luglio 2013, con la quale è stata dichiarata l’irricevibilità della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2013-2014; di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o in altro modo esecutivo e/o connesso e/o collegato a detti provvedimenti e comunque lesivo, nonché
per il risarcimento del danno subito per effetto dell’ingiusta esclusione dal Campionato Nazionale di Serie D, stagione calcistica 2013-2014, eventualmente anche in forma specifica, e cioè attraverso l’ammissione, anche in sovrannumero, della U.S.D. Audace Cerignola al Campionato Nazionale di Serie D, stagione calcistica 2014-2015
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc);
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Dilettanti;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 9 aprile 2014 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 28 novembre 2013 e depositato il successivo 6 dicembre, la U.S.D. Audace Cerignola (d’ora in poi, Cerignola) ha impugnato la decisione n. 27 del 30 settembre 2013 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, con la quale è stato respinto il ricorso da essa presentato avverso la statuizione del Dipartimento Interregionale della Figc – Lega Nazionale Dilettanti, comunicata con nota del 16 luglio 2013, con la quale è stata dichiarata l’irricevibilità della propria domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2013-2014. Ha chiesto altresì il risarcimento del danno subito per effetto dell’ingiusta esclusione dal Campionato Nazionale di Serie D, stagione calcistica 2013-2014, eventualmente anche in forma specifica, e cioè attraverso la propria ammissione, anche in sovrannumero, al Campionato Nazionale di Serie D, stagione calcistica 2014-2015.
Espone, in fatto, che a seguito della mancata iscrizione, per estinzione della società e rinuncia volontaria, al Campionato di Serie D 2013-2014 della U.S. Fermana S.S.D. s.r.l., vincitrice della Coppa Italia nazionale Dilettanti, spettava ad essa Cerignola l’accesso alla Serie D. In data 11 luglio 2013 ha presentato istanza presso il competente Dipartimento Interregionale della Figc Lega Nazionale Dilettanti per essere iscritta al Campionato di Serie D 2013-2014, corredata dalla documentazione necessaria. Con decisione comunicata con nota del 16 luglio 2013 n. 101.8 il predetto Dipartimento ha dichiarato l’irricevibilità dell’istanza perché pervenuta oltre il termine del 4 luglio 2013, previsto dal C.U. n. 167 del 21 maggio 2013 per le “società non aventi diritto”. Avverso tale decisione ha proposto ricorso all’Alta Corte di Giustizia sportiva, deducendo che erroneamente era stata considerata “società non avente diritto” all’iscrizione al Campionato. Il giudice sportivo ha respinto il ricorso con decisione n. 27 del 30 settembre 2013.
2. Avverso la predetta decisione n. 27 del 30 settembre 2013 la ricorrente è insorta deducendo:
a) Violazione e falsa applicazione art. 49 delle N.O.I.F. e del C.U. n. 4 dell’1 luglio 2012 – Manifesta illogicità del provvedimento e/o della motivazione – Violazione del principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa ex artt. 97 Cost. e 12, l. n. 91 del 1981 ovvero dell’azione amministrativa che la Figc svolge nell’organizzare i Campionati di calcio. Conseguente illegittimità dei provvedimenti gravati per aver essi qualificato l’U.S.D. Audace Cerignola quale “società non avente diritto” all’ammissione alla Serie D.
Erroneamente la società ricorrente è stata annoverata tra i “non aventi diritto” all’iscrizione al Campionato di Serie D, con conseguente indebito assoggettamento alla procedura e ai termini (presentazione della domanda di ammissione al Campionato il 4 luglio 2013) previsti dal C.U. n. 167 del 21 maggio 2013. Essa ha infatti disputato la finale di coppa Italia Dilettanti contro la U.S. Fermana S.S.D. s.r.l., che in effetti ha vinto ma poi ha rinunciato all’iscrizione al Campionato di Serie D, con conseguente passaggio del relativo diritto all’altra società finalista, secondo il disposto dell’art. 5 del C.U. L.N.D. n. 4 dell’1 luglio 2012. Ove essa ricorrente fosse stata correttamente considerata società avente diritto il termine ultimo per presentare la domanda sarebbe scaduto l’11 luglio 2013, con conseguente tempestività della propria istanza, presentata proprio l’11 luglio.
b) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al C.U. n. 167 del 21 maggio 2013 – Manifesta illogicità – Violazione del principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa ex artt. 97 Cost. e 12, l. n. 91 del 1981 ovvero dell’azione amministrativa che la Figc svolge nell’organizzare i Campionati di calcio. Conseguente illegittimità dei provvedimenti gravati nella parte in cui hanno considerato tardiva la domanda di iscrizione al Campionato di Serie D.
Illegittimamente l’istanza di iscrizione al Campionato di Serie D è stata considerata tardiva, scadendo il termine di presentazione l’11 luglio 2013.
3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza. La Figc ha altresì dedotto l’erroneità della decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni n. 27 del 30 settembre 2013 nella parte in cui non ha respinto il ricorso presentato dall’U.S.D. Audace Cerignola anche per un ulteriore profilo, e cioè per non avere, il sodalizio sportivo, allegato alla domanda di riconoscimento del titolo sportivo, pervenuta al Dipartimento Interregionale della Figc – Lega Nazionale Dilettanti l’11 luglio 2013, anche la richiesta di iscrizione al campionato di Serie D.
4. Si è costituita in giudizio la Lega Nazionale Dilettanti, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza. Ha altresì dedotto l’erroneità della decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni n. 27 del 30 settembre 2013 nella parte in cui non ha respinto il ricorso presentato dall’U.S.D. Audace Cerignola anche per un ulteriore profilo, e cioè per non avere, il sodalizio sportivo, allegato alla domanda di riconoscimento del titolo sportivo, pervenuta al Dipartimento Interregionale della Figc – Lega Nazionale Dilettanti l’11 luglio 2013, anche la richiesta di iscrizione al campionato di Sere D.
5. La A.S.D. Giorgione Calcio non si è costituita in giudizio.
6. All’udienza del 9 aprile 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nel costituirsi in giudizio sia la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) che la Lega Nazionale Dilettanti hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato all’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame di tale eccezione, essendo il ricorso infondato nel merito.
La società U.S.D. Audace Cerignola (d’ora in poi, Cerignola) ha impugnato la decisione n. 27 del 30 settembre 2013 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, con la quale è stato respinto il ricorso da essa presentato avverso la statuizione del Dipartimento Interregionale della Figc – Lega Nazionale Dilettanti, comunicata con nota del 16 luglio 2013. Detta determinazione aveva dichiarato irricevibile l’istanza di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2013-2014 sull’assunto che il termine, previsto dal C.U. n. 167 del 21 maggio 2013, entro il quale la stessa avrebbe dovuto essere presentata, scadeva il 4 luglio 2014, dovendo la società essere considerata “non avente diritto” all’iscrizione al Campionato di Serie D.
L’esatto contenuto del diniego di iscrizione assume particolare rilevanza, atteso che nella memoria di costituzione della Figc e della Lega Nazionale Dilettanti si afferma (pag. 7) che, in ogni caso, la società Cerignola non avrebbe potuto essere iscritta al Campionato di Serie D perché “non ha mai presentato alla L.N.D. alcuna domanda di iscrizione al Campionato quale avente diritto nei termini …. di cui al C.U. n. 168”, e ciò sul rilievo che all’istanza pervenuta l’11 luglio 2013, con la quale in effetti è richiesto il titolo sportivo per accedere al Campionato Dilettanti, non sarebbe mai stata allegata la domanda di iscrizione. Sotto questo profilo le parti resistenti hanno chiesto al Collegio “di accertare tale circostanza … in riforma della decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva impugnata, sotto forma di impugnazione incidentale condizionata all’accoglimento del ricorso avversario”.
Rileva sul punto il Collegio che, come si è detto, il Dipartimento Interregionale della Figc – Lega Nazionale Dilettanti, nel negare l’iscrizione della società Cerignola al Campionato di Serie D, ha fatto esclusivo riferimento alla tardività dell’istanza. E’ quindi di immediata evidenza che la Federazione e la Lega, con i rilievi esposti nella memoria di costituzione, hanno introdotto un motivo nuovo di esclusione di cui non è cenno non solo nel provvedimento oggetto di impugnazione ma neanche nella decisione del giudice sportivo.
Ma c’è di più. Le parti resistenti hanno espressamente chiarito che il rilievo sollevato deve essere inteso come proposto sotto forma di impugnazione incidentale condizionata all’accoglimento del ricorso avversario. Correttamente dunque, chiedendo la riforma della decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni n. 27 del 30 settembre 2013 nella parte in cui non ha respinto il ricorso presentato dall’U.S.D. Audace Cerignola anche per tale ulteriore profilo, hanno inteso utilizzare l’unico strumento processuale messo a disposizione, per questa specifica ipotesi, dall’ordinamento, id est il ricorso incidentale ex art. 42 c.p.a..
Erroneamente però non hanno notificato, ai sensi del comma 2 del citato art. 42, tale ricorso incidentale condizionato al ricorrente principale. Lo stesso dunque è inammissibile, come comunicato alle parti e scritto a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
2. Passando al merito, entrambi i motivi di ricorso sono volti a dimostrare l’erroneità del presupposto sul quale il Dipartimento Interregionale della Figc – Lega Nazionale Dilettanti ha fondato la propria decisione, dovendo invece la società essere considerata “avente diritto” all’iscrizione, con la conseguenza che si sarebbe dovuto applicare il termine dell’11 luglio 2013, previsto dal C.U. n. 168 del 21 maggio 2013, rispetto al quale la domanda di iscrizione è tempestiva. In ogni caso la stessa società aveva presentato una prima istanza già il 4 luglio 2013.
Quanto al primo profilo, la norma che rileva ai fini del decidere è l’art. 49 delle Noif, richiamato (rectius, riprodotto) dall’art. 5, sesto comma, del C.U. n. 4 dell’1 luglio 2012. La stessa prevede che, ove la squadra di Eccellenza – che ha vinto la Coppa Italia Dilettanti 2012-2013, in tal modo acquistando il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2013-2014 – abbia acquisito anche per meriti sportivi il diritto a partecipare al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso deve intendersi riservato all’altra squadra finalista di Coppia Italia, purchè anch’essa partecipante al Campionato di Eccellenza.
Tale norma non è stata ritenuta dal Dipartimento Interregionale della Figc applicabile al caso di specie, avendo esso circoscritto l’ipotesi di sostituzione al solo caso in cui la squadra di Eccellenza, che ha vinto la Coppa Italia Dilettanti, abbia anche acquisito, per meriti sportivi, il diritto a giocare in Serie D. Nel caso in esame, invece, tale squadra (la U.S. Fermana S.S.D. s.r.l.) aveva rinunciato a partecipare al Campionato di Serie D. Dal canto suo l’Audace Cerignola invoca l’applicazione dell’art. 49 delle Noif in via estensiva, pena la sua illegittimità.
La tesi difensiva della ricorrente non è suscettibile di positiva valutazione.
Giova premettere che la possibilità, prevista dall’art. 49 delle Noif, di partecipare al Campionato di Serie D per chi non ha acquisito per meriti sportivi il diritto a parteciparvi, ma vi accede grazie alla vittoria della Coppa Italia Dilettanti – e sempre che abbia partecipato al Campionato di Eccellenza e da questo non sia stata retrocessa al Campionato di categoria inferiore – ha carattere eccezionale, essendo la regola, appunto, quella dell’ammissione per soli titoli sportivi. In quanto norma di carattere eccezionale non è estensibile in via analogica ad ipotesi dalla stessa non espressamente previste. E ciò non solo perché è principio generale quello secondo cui la norma di carattere eccezionale è soggetta a rigorosa interpretazione, non passibile di interpretazione analogica e inapplicabile in carenza dei presupposti in essa indicati, ma anche perché una diversa conclusione rischierebbe di violare il principio della par condicio, essendo labile e rimesso al soggetto che di volta in volta deve applicare tale norma il confine tra un’interpretazione estensiva ammissibile ed una esclusa.
Ricorda ancora il Collegio che le disposizioni endofedererali dettate in relazione all’iscrizione ai Campionati – espressione della discrezionalità tecnica di cui gode l’ordinamento sportivo – richiedono un puntuale rispetto sia da parte degli organi della Federazione e della Lega che da parte dei sodalizi sportivi, e questo perché, dati i posti contingentati previsti per ciascun Campionato, la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un’altra società, in spregio del principio della par condicio.
3. Non essendo dunque possibile dare alla norma un contenuto diverso ed ulteriore rispetto a quello che il Legislatore sportivo ha inteso, potrebbe dubitarsi dell’illegittimità ed illogicità della stessa nella parte in cui ha limitato la sua portata di favore solo ai casi espressamente previsti.
Nel corso dell’atto introduttivo del giudizio (pag. 14) la ricorrente ha censurato, in via gradata, la legittimità dell’art. 49 delle Noif ove dello stesso non possa darsi l’interpretazione estensiva che ha suggerito.
Preliminarmente il Collegio chiarisce che non assume rilievo, ai fini dell’ammissibilità di tale impugnativa, la circostanza che l’art. 49 delle Noif non compaia, nell’epigrafe del ricorso, tra gli atti impugnati di cui è chiesto l’annullamento. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che l’oggetto del gravame non deve essere individuato avendo riguardo formalisticamente all’epigrafe del ricorso o alle sue conclusioni. Occorre infatti far riferimento a criteri sostanziali e non a mere prospettazioni formali, ricercando l’effettiva volontà del ricorrente, desumibile dal contesto dello stesso ricorso e da ogni altro elemento utile, ancorché l’atto impugnato sia stato indicato in modo non preciso o erroneo (Cons. St., sez. III, 14 gennaio 2014, n. 101; Tar Lazio, sez. II, 10 marzo 2008, n. 2165). Nell’esercizio del potere d’interpretazione e di qualificazione della domanda il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, sicché anche un’errata deduzione di una causa petendi non preclude al giudice la corretta qualificazione del danno e la sua liquidazione, iuxta alligata et probata (Cons. St., sez. V, 3 dicembre 2012, n. 6161).
Rileva peraltro il Collegio che tale impugnativa, pur se ammissibile, è però improcedibile, come comunicato alle parti e scritto a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., non essendo stato l’art. 49 delle Noif gravato prima dinanzi all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, come espressamente dalla stessa affermato nella decisione impugnata (pag. 7: il “complesso delle prescrizioni normative non oggetto – si noti – di alcuna impugnativa, ma solo di pretesa di interpretazione estensiva o adeguatrice”). Ciò in palese violazione del vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva, che obbligava parte ricorrente a esperire prima tutti i rimedi offerti dall’ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva, salvo poi eventualmente impugnare, dinanzi a questo giudice, la decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ultimo grado della giustizia sportiva (Tar Lazio, sez. III quater, 21 giugno 2013, n. 6258).
E’ noto che, ai sensi dell’art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. Il Legislatore ha poi distinto nel successivo art. 2 le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione degli organi interni di giustizia sportiva, dalle controversie che investono situazioni giuridiche soggettive che, seppur connesse con l’ordinamento sportivo, hanno rilevanza per l’ordinamento statale. Peraltro, in relazione a tale ultimo caso il Legislatore ha stabilito che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni sportive (tra le tante, Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604).
La ricorrente non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale, avendo impugnato direttamente dinanzi al giudice amministrativo la norma delle Noif che preclude, ove non interpretata nel senso dalla stessa società prospettato, l’iscrizione al Campionato Dilettanti in qualità di “società avente diritto”. Non sono stati infatti esauriti, su questa questione, tutti i gradi della giustizia sportiva, mancando una pronuncia dell’Alta Corte. A questa la Audace Cerignola avrebbe dovuto rivolgersi, in occasione dell’impugnazione della decisione del Dipartimento Interregionale Dilettanti comunicata il 16 luglio 2013, chiedendo l’annullamento dell’art. 49 delle Noif.
A tale rilievo se ne aggiunge un secondo di non minore portata.
L’art. 5, sesto comma, del C.U. n. 4 dell’1 luglio 2012 contiene una disposizione del tutto identica a quella dell’art. 49 delle Noif, con la conseguenza che, seppure il Collegio avesse annullato, perché correttamente impugnato e perché illegittimo, il citato art. 49 delle Noif, sarebbe rimasto intangibile – perché non impugnato né dinanzi all’Alta Corte né dinanzi a questo Tribunale – la previsione del C.U. n. 4 del 2012, ostativa all’invocata iscrizione.
Il primo motivo deve quindi essere respinto non potendo accedersi all’interpretazione estensiva degli artt. 49 delle Noif e 5, sesto comma, del C.U. n. 4 dell’1 luglio 2012 prospettata dalla società ricorrente e non potendo il Collegio verificare la legittimità di dette norme nella parte in cui non estendono l’ipotesi di sostituzione anche al caso in cui la squadra di Eccellenza, che ha vinto la Coppa Italia Dilettanti, abbia poi rinunciato all’iscrizione al Campionato di Serie D.
4. Con il secondo motivo l’Audace Cerignola afferma che a tutto voler concedere, ove quindi si volesse considerare tardiva l’istanza pervenuta l’11 luglio 2013, parimenti avrebbe diritto al’iscrizione non essendo stata valutata la precedente domanda presentata, nella dichiarata qualità di “società non avente diritto”, il 4 luglio 2013 e quindi certamente entro i termini previsti dal C.U. n. 167 del 21 maggio 2013.
Anche questo motivo non è suscettibile di positiva valutazione.
Tale istanza, come risulta dalla memoria depositata dalle parti resistenti, non è stata valutata perché non accompagnata da tutta la documentazione prevista dal C.U. n. 167 del 21 maggio 2013, il quale ha espressamente chiarito che sono considerati validi esclusivamente i documenti pervenuti ovvero depositati entro il 4 luglio 2013. Né la società Cerignola potrebbe pretendere di utilizzare la domanda tempestiva inoltrata il 4 luglio 2013 per avallare la propria richiesta di ammissione riproposta il successivo 11 luglio 2013, in relazione al quale l’unico motivo ostativo all’accoglimento sarebbe stato individuato nella tardività della richiesta e non nella carenza di requisiti. In altri termini, non può essere seguita la pretesa di considerare la domanda di iscrizione al Campionato di Serie D presentata quale società non avente diritto, questa si tempestivamente, il 4 luglio 2013, desumendo il possesso, da parte del sodalizio sportivo, di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni endofederali perché non espressamente esclusi – in occasione del vaglio della successiva istanza dell’11 luglio 2013, presentata questa volta quale “società avente diritto” – da parte del Dipartimento Interregionale, il quale peraltro non ha proprio proceduto all’esame dell’istanza avendone riscontrato la tardività.
Aggiungasi che, come affermato dalla Lega e dalla Federazione senza essere in ciò smentite in punto di fatto, ove anche l’istanza del 4 luglio 2013 fosse stata presentata in conformità a quanto previsto dal C.U. n. 167 del 2013, la stessa non avrebbe potuto essere accolta avendo la Lega Nazionale Dilettanti ammesso al Campionato di Serie D solo le quadre che avevano partecipato agli spareggi tra le seconde classificate di Eccellenza o che erano state retrocesse dalla Serie D all’esito dei play-out, e quindi tutte società che occupavano una posizione potiore rispetto all’Audace Cerignola, che aveva chiuso il Campionato al quarto posto.
5. Il ricorso, nella parte annullatoria, deve quindi essere respinto.
L’infondatezza nel merito del ricorso comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno atteso che l’illegittimità del provvedimento impugnato è condizione necessaria per accordare il risarcimento richiesto; la reiezione della parte impugnatoria del gravame impedisce infatti che il danno stesso possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall’Amministrazione (Cons. St., sez. V, 13 gennaio 2014, n. 85; id., sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4628; id., sez. V, 15 gennaio 2013, n. 176).
6. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in considerazione della complessità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato proposto, unitamente alla memoria di costituzione, dalla Figc e dalla Lega Nazionale Dilettanti, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Comunicato Vicarius Apricena.
Eccellenza: Accolto il reclamo della Fidelis Andria
Fidelis Andria-Casarano si giocherà al “Degli Ulivi” a porte aperte.
Ecco quanto deciso dalla Commissione Disciplinare:
“Reclamo della società Fidelis Andria 1928 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la disputa di n. 2 gare porte chiuse in campo neutro e l´ammenda di €. 1.000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 06.03.2014 del Comitato Regionale Puglia relativo la gara Atletico Mola-Fidelis Andria 1928 parzialmente accolto. Squalifica del terreno di gioco ridotta da due ad una gara (già scontata) ed ammenda ridotta a €. 500,00.”
Il video a cura di Tele Sveva
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Audace Cerignola: La sentenza nei prossimi giorni
E’ appena terminato il dibattimento dei tre casi all’esame dell’Alta corte di giustizia sportiva, fra cui quello riguardante l’Audace Cerignola, il verdetto per quanto riguarda la società ofantina non sarà dato sicuramente nella serata di oggi.
Secondo indiscrezioni essendo un caso molto spinoso, prima di deliberare i giudici dell’Alta Corte si sono presi del tempo, la sentenza arriverà nei prossimi giorni
Coppa Italia Eccellenza: stecca la prima l’Atletico Vieste che presenta ricorso!
Contro la matricola Ascoli Satriano un risultato che non soddisfa. I viestani presenteranno ricorso contro gli avversari.
Notizia delle ultime ore, in merito alla partita, l’esordio casalingo contro l’Ascoli Satriano, l’Atletico Vieste ha comunicato di «aver presentato al giudice sportivo “Annuncio di reclamo” avverso l’omologazione del risultato della partita di Coppa Italia». Sembrerebbe che uno dei tesserati ascolani sceso in campo a Vieste non abbia scontato una giornata di squalifica relativa allo scorso campionato, per cui si sarebbe trovato illegittimamente inserito nella distinta. Se il ricorso fosse fondato, il Vieste otterrebbe la vittoria a tavolino, mentre all’Ascoli Satriano verrebbero comminati punti di penalizzazione. Il responso nei prossimi giorni.
Audace Cerignola
Presentato il ricorso contro FIGC e LND
Come annunciato nei giorni precedenti, la società ofantina dell’Audace Cerignola, coadiuvata dall’avvocato Chiacchio, ha presentato ricorso per l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2013-14.
L’Alta Corte ha ricevuto un ricorso da parte della società U.S.D. Audace Cerignola contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) – Dipartimento Interregionale – avente ad oggetto l’impugnativa della decisione del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti, comunicata con nota del 16 luglio 2013, con la quale è stata dichiarata l’irricevibilità della domanda di iscrizione della società ricorrente al Campionato Nazionale di Serie D 2013/2014.
Il sodalizio ricorrente chiede all’Alta Corte di annullare la suddetta decisione e di disporre, per l’effetto, l’ammissione del club medesimo al suddetto Campionato.Il ricorso è corredato, altresì, dalla richiesta di abbreviazione dei termini.
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