AIA Foggia
Gli arbitri foggiani impegnati nel weekend

Giuseppe Stallone

Ancora un fine settimana intenso, quello che i fischietti di Capitanata, con in testa il loro Presidente Giuseppe Stallone, si apprestano a vivere sui campi erbosi di tutta Italia.

In Serie B, proprio Giuseppe Stallone, dopo la presenza in Serie A della scorsa settimana, sarà di scena al “Menti”, dove coadiuverà l’arbitro Nasca di Bari nella sfida tra Juve Stabia e Cittadella. Il match è un vero e proprio scontro play-off, con le due squadre rispettivamente al quinto e sesto posto. Diego Roca, invece, svolgerà funzioni di IV Uomo in Bari – Sassuolo.

In Serie D la coppia di assistenti formata da Carlo Robusto e Michele Savino sarà impegnata a sbandierare nel gir. F, nel match Recanatese – Termoli: alto coefficiente di difficoltà per questa gara, con i locali penultimi e i molisani in terza posizione.

 

Venendo ai campionati regionali, registriamo il solito alto numero di designazioni per gli arbitri dauni.

In Eccellenza pugliese, Gianluca Roca dirigerà Mola – Manduria, con le due squadre impegnate a racimolare preziosi punti per terminare il campionato con maggior tranquillità. Il suo assistente n.1 sarà Antonio Pedarra.

Un’altra coppia di assistenti, quella formata da Torindo Consoletti e Cristian Mastropasqua, coadiuverà il direttore di gara (proveniente da fuori regione) nel big match di giornata tra Gallipoli e Libertas Molfetta, con i baresi in piena corsa per la Serie D.

Nessun arbitro impiegato in promozione questa domenica, ma in compenso ben tre coppie di assistenti lo saranno: NacchieroDi Luzio in Melphicta – Locorotondo, ScillitaniDi Lucia in Noicattaro – Noci, PanareseCostrino nell’interessante Sudest – Castellaneta.

Si segnala, infine, la designazione di Vincenzo Andreano per Andria – Chieti (Giovanissimi nazionali) e Daniele Labianca per Barletta – Paganese (Allievi Nazionali).

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Incassi e pagamenti nelle società e associazioni sportive dilettantistiche

Il dirigente di una associazione sportiva dilettantistica accompagna in trasferta la squadra con lo staff. Per pranzo decidono di fermarsi in un ristorante. Nell’occasione il dirigente accompagnatore paga il conto pari ad € 580,00 in contanti. Ebbene questo rappresenta un grave rischio per il sodalizio. Esiste, infatti, un preciso limite entro cui le associazioni sportive possono effettuare pagamenti in contanti. La squadra può, pertanto, correre seri pericoli nel caso in cui non si riuscisse a tracciare tale pagamento.

La situazione descritta rappresenta un episodio classico della vita di una piccola associazione sportiva. È, infatti, usuale che un sodalizio sportivo in trasferta consumi il pasto con lo staff in un ristorante. Spesso, purtroppo, il responsabile del gruppo, nel caso specifico il dirigente accompagnatore, paga in contanti senza, tuttavia, considerare che la normativa di settore pone precisi limiti.

L’art. 25 della L. 133/1999 introduce, infatti, al quinto comma, specifiche regole per gli incassi ed i pagamenti effettuati dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche.

La disposizione considera ogni tipo di transazione, sia in uscita che in entrata dei sodalizi sportivi dilettantistici. La normativa non fa distinzione tra pagamenti ed incassi o per l’oggetto della transazione. Si comprende, dunque, che rientra nell’ambito di applicazione della normativa il flusso di moneta scaturito da qualsiasi tipo di rapporto intrattenuto dalla associazione. Ovviamente rientra tra i cosidetti flussi di cassa anche il rimborso spese versato a favore dell’atleta!

I soggetti destinatari dell’obbligo sono, peraltro, tutti i soggetti che ruotano intorno all’ordinamento sportivo, quindi, non solo le società e le associazioni sportive ma anche il C.O.N.I., gli enti di promozione sportiva e le Federazioni.

A tal proposito è bene ricordare che tra le società e le associazioni sportive vanno ricomprese sia quelle che beneficiano del regime fiscale previsto dalla L. 398/1991 che quelle che hanno regimi fiscali differenti. La precisazione è necessaria perché è assai diffusa la convinzione che l’obbligo valga solo per le prime.

La legge citata statuisce che ogni entrata ed ogni uscita delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, superiore al € 516,46, deve individuare sia il soggetto erogante che quello percipiente.

Sono, dunque, ammissibili pagamenti ed incassi superiori a tale importo esclusivamente se effettuati attraverso bollettini di conto corrente postale, bonifici bancari, assegni bancari non trasferibili, bancomat e carta di credito.

In caso di inosservanza di tale obbligo, anche una sola volta nel corso dell’anno di imposta, vi è, per conseguenza, la decadenza dai benefici della L. 398/1991, per i soggetti che ne fruiscono, ed una sanzione pecuniaria. Al di là della sanzione pecuniaria è il caso di sottolineare che per un’associazione sportiva perdere i benefici fiscali a causa di una mera disattenzione potrebbe comportare conseguenze assai gravi.

Perché una spesa sostenuta per l’attività sociale venga considerata come costo imputabile a bilancio è necessario che la stessa sia riconducibile all’associazione, quindi tracciabile. Questo risultato si ottiene immediatamente quando la spesa è certificata da una fattura o da una ricevuta purchè entrambe sono intestate all’associazione.

Uno scontrino non presenta alcun riferimento ai soggetti coinvolti nella transazione; risulterà, pertanto, difficile se non impossibile dimostrare il collegamento diretto esistente tra la spesa sostenuta e l’associazione. Un assegno ovviamente non trasferibile è sicuramente un buon strumento per fornire questa prova in caso di eventuale controllo, così come ogni altro metodo di pagamento tracciato e, dunque, non in contanti.

Come riferito non è, tuttavia, sempre necessario effettuare pagamenti tramite assegni, tuttavia, il limite cui prestare attenzione come si è detto è quello previsto dall’art. 25 della L. 133/1999 dei € 516,54: in questo caso non si può utilizzare moneta contante ma modalità di pagamento che assicurino la tracciabilità delle somme.

Molti sono i dirigenti che, per mancata conoscenza della normativa, incorrono in questo errore senza, purtroppo, considerare il rischio che fanno correre al loro sodalizio.

Il giro di moneta è sempre lo stesso: denaro ricevuto dallo sponsor di turno girato a favore dei giocatori. Questo movimento deve, tuttavia, poter essere dettagliatamente tracciato dalle autorità al fine di evitare “equivoci” ed incappare in pesanti sanzioni.

È bene, dunque, evitare disattenzioni di questo tipo considerato anche che la normativa non prevede limiti di tolleranza. Quella che all’apparenza può sembrare una differenza di piccola entità può, in realtà, determinare conseguenze tragiche, tali da condizionare l’esistenza stessa dell’associazione.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

AIA Foggia
Gli arbitri foggiani impegnati nel weekend

GLI ARBITRI E GLI ASSISTENTI FOGGIANI IMPEGNATI NEL WEEKEND

Diego Roca

 

Seconda presenza stagionale in Serie A per l’assistente Giuseppe Stallone, che riveste anche il ruolo di Presidente della Sezione “Formillo” di Foggia: sarà impegnato a coadiuvare l’arbitro Massa in Chievoverona – Siena.

In Serie B Diego Roca e Pasquale De Meo saranno di scena al “Franco Ossola” di Varese, rispettivamente come arbitro e assistente n.2 della gara Varese – Pro Vercelli.

In Lega Pro Lucia Abruzzese svolgerà funzioni di assistente arbitrale nel match di Seconda Divisione Arzanese – Teramo.

A livello regionale, anche questa domenica saranno tanti i fischietti e le bandierine daune a calcare i campi della Puglia.

In Eccellenza Carmine Lopriore sarà di scena a Copertino, nella gara che vedrà i leccesi affrontare la compagine barese dei Quartieri Uniti. L’assistente Mastropasqua, invece, sbandiererà in Polimnia – Racale.

Terna interamente foggiana per il derby tra San Giovanni Rotondo e Carapelle, con le due squadre alla ricerca di punti per opposti motivi: dirigerà Gianluca Roca, coadiuvato da Panarese e Scillitani. Sempre nel gir. A di Promozione, Vincenzo Andreano fischierà in Rutiglianese – Virtus Bitritto, con Ragazzo e Costrino ad assisterlo. Nel gir. B, Daniele sarà impegnato a dirigere Stella Jonica – Carovigno, con entrambe le squadre alla ricerca disperata dei tre punti.

 

SERIE A

CHIEVO – SIENA

Assistente n.1: Giuseppe Stallone

 

SERIE B

VARESE – PRO VERCELLI

Arbitro: Diego Roca

Assistente n.2: Pasquale De Meo

 

LEGA PRO SECONDA DIVISIONE

ARZANESE – TERAMO

Assistente n.2: Lucia Abruzzese

 

ECCELLENZA PUGLIESE

COPERTINO – QUARTIERI UNITI BARI

Arbitro: Carmine Lopriore

 

POLIMNIA – RACALE

Assistente n.2: Cristian Mastropasqua

 

PROMOZIONE PUGLIESE

SAN GIOVANNI R. – CARAPELLE

Arbitro: Gianluca Roca

Assistente n.1: Giuseppe Panarese

Assistente n.2: Fabrizio Scillitani

 

RUTIGLIANESE – V. BITRITTO

Arbitro: Vincenzo Andreano

Assistente n.1: Vincenzo Ragazzo

Assistente n.2: Giuseppe Costrino

 

STELLA JONICA – CAROVIGNO

Arbitro: Daniele Labianca

 

PRIMA CATEGORIA

CANOSA – AUDACE BARLETTA

Arbitro: Attilio Pio Stefania

 

R. SIBILLANO – REAL GIOIA

Arbitro: Raffaele Manuel Padula

 

GINOSA – UNITED MOTTOLA

Arbitro: Roberta Roca

 

 

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Lo svincolo del giocatore dilettante
ex articolo 109 delle Noif

Un giovane calciatore è tesserato per una squadra dilettantistica da quando aveva 15 anni, tuttavia, nel corso degli anni il rapporto con la società si logora tant’è che, pur avendo un grande talento, l’allenatore non lo schiera mai tra i titolari. Quali sono le possibilità concesse dalla normativa al ragazzo per concludere il rapporto con la sua attuale squadra?

La problematica del vincolo dell’atleta dilettante è stato oggetto di numerose diatribe.

Come più volte riferito il calcio dilettantistico è stato caratterizzato fino al 2002 dall’esistenza di un vincolo, tra atleta e società, a vita. Lo sportivo di turno che, dal compimento del 14° anno di vita, decideva improvvidamente di vincolarsi con una società si legava “vita natural durante” a tale sodalizio. In ricchezza e povertà, in salute e malattia.

Col senno di poi, per molti, un matrimonio sarebbe stato meno gravoso.

Una svolta, seppur limitata, vi è stata fortunatamente con il Comunicato Ufficiale del 14 maggio 2002, n. 34/A, con il quale la F.I.G.C. ha soppresso l’istituto del vincolo a vita prevedendo, a partire dalla stagione nella quale il calciatore abbia compiuto 14 anni, un vincolo sempre pluriennale ma fino all’età di 25 anni. Tale comunicato è stato riprodotto negli articoli 32 bis e 32 ter delle N.O.I.F (Norme organizzative interne della Federazione) nei quali viene sancito il diritto per tutti i calciatori non professionisti di ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento al compimento del venticinquesimo anno di età.

Alla luce della normativa precedente tale Comunicato può certo considerarsi un passo avanti, tuttavia, sulla scorta dell’entrata in vigore della nuova normativa europea sulla “libertà di trasferimento” dei calciatori appare, comunque, paradossale parlare di svincoli o modalità di svincolarsi.

Se, tuttavia, si analizza meglio la normativa potrà rilevarsi l’esistenza di alcune vie di fuga. La Federazione, forse sospinta dai continui mugugni di molti atleti, ha introdotto varie “scappatoie”; modalità attraverso le quali un giocatore può svincolarsi senza dover necessariamente attendere i 25 anni o, più drasticamente, decidere di appendere le scarpe al chiodo.

All’art. 106 delle Noif la FIGC prevede nove tipi di svincolo:

–          per rinuncia da parte della società;

–          per inattività del calciatore;

–          per inattività per rinuncia od esclusione dal campionato di una società;

–          per accordo tra società e calciatore;

–          per decadenza dei termini;

–          per cambiamento di residenza del calciatore;

–          tesseramento biennale (solo per calciatori “giovani”)

–          per stipula di contratto da professionista;

–          per risoluzione rapporto contrattuale per professionisti.

Analizzata la situazione specifica proposta può considerarsi applicabile l’articolo 109 Noif disciplinante lo svincolo per inattività del giocatore.

Sintetizzando il dettato dell’art. 109 NOIF si può affermare che: il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” che, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività.

A tal uopo per ottenere lo svincolo il calciatore deve presentare formale richiesta alla Società, ed inviata in copia al Comitato competente, di essere incluso nella “lista di svincolo”; la ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.

La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta ma se non effettua alcuna opposizione nei modi e nei termini prescritti aderisce tacitamente alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso.

Nel caso in cui, invece, la società intenda proporre opposizione, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro 30 giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti.

È bene, tuttavia, evidenziare che per poter essere svincolato il calciatore deve essere a disposizione della società entro il 30 novembre e che la mancata partecipazione del ragazzo alle partite non deve essere imputabile allo stesso, a meno che l’impedimento non sia stato dovuto dal servizio militare o servizio obbligatorio equiparato (ad es. obiettori, ecc. ) oppure che il calciatore non abbia presentato il certificato obbligatorio di visita medica e sia stato invitato dalla società a presentarlo per almeno due volte.

Le società hanno, comunque, degli strumenti per evitare la perdita del giocatore. Innanzitutto i calciatori devono essere in possesso della prescritta visita medica di idoneità del calciatore; le società devono averne copia e per ottenerla devono richiedergliela per almeno due volte, sempre entro la stagione in corso. Nel caso in cui il calciatore non avesse presentato tale certificato, la società deve contestare l’inadempienza mediante raccomandata. La mancata opposizione a tale eccezione del calciatore preclude la possibilità di ottenere lo svincolo a fine stagione.

Inoltre la società, sempre al fine di mantenere vincolato il calciatore, e sempre nel termine della stagione in corso, deve inviare al domicilio del proprio calciatore almeno quattro lettere raccomandate di convocazione alle gare. Se il calciatore non si presentasse alle convocazioni, la società può formalizzare la contestazione che in sede di giudizio costituirà prova del mancato rispetto delle convocazioni a meno che il calciatore non le abbia motivatamente respinte.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

Il tesseramento dei minori stranieri nel settore dilettantistico

Il tesseramento dei minori stranieri nel settore dilettantistico: l’autorizzazione della SottoCommissione nominata dalla Commissione per lo Status dei Calciatori

Nell’ultima sessione di mercato una associazione sportiva dilettantistica ha tesserato due minori extracomunitari di grande talento. Vista la qualità dei ragazzi alla prima partita utile il mister li schiera in campo. Tuttavia, la scelta del Mister costa la sconfitta a tavolino per la squadra per violazione dell’articolo 17 del Codice di Giustizia sportiva. Per quale motivo è stata comminata tale sanzione?

Il sodalizio ha commesso ben due violazioni. Il caso proposto è particolarmente delicato anche perchè la disciplina del tesseramento di giocatori stranieri nei campionati della LND rappresenta un incastro tra varie normative: le disposizioni delle Norme Organizzative Interne della Figc (Noif), le nuove normative Fifa in materia di minori in vigore dal 01 Ottobre 2009 oltre a tutta la normativa interna statale in materia di immigrazione.

La normativa Fifa, in particolar modo, riduce significativamente la circolazione di tali atleti allo scopo di impedire che degli atleti minorenni vengano estirpati dal loro contesto sociale per mere finalità speculative legate, ovviamente, allo svolgimento dell’attività sportiva.

Il fondamento della normativa federale è costituito dall’art. 40 bis Noif. Tale articolo negli anni ha visto continue integrazioni e correzioni, più recentemente dalle disposizioni della legge Bossi-Fini in materia di permessi di soggiorno. In pratica le società della Lnd possono tesserare entro il 31/12 e schierare in campo un solo calciatore straniero che sia stato tesserato per società appartenenti a Federazioni estere.

È facile comprendere che, aver tesserato due atleti extracomunitari, rappresenta già di sè una violazione. Ma non finisce qui. I due ragazzi sono anche minorenni. Come riferito tutta la procedura deve svolgersi seguendo le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia. A tal fine la normativa distingue tra giocatori comunitari ed extracomunitari:

per i calciatori extracomunitari deve essere documentato: a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”; b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell’Ente competente attestante la regolare assunzione; c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità; d) la residenza e il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa;

per i calciatori comunitari: a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”; b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa.

E’ previsto, dunque sia un limite numerico che temporale. A fronte dell’affermazione dei principi di libertà di circolazione e stabilimento dei cittadini comunitari in territorio UE sono presenti delle restrizioni che colpiscono i calciatori stranieri che siano stati tesserati per Federazioni estere senza, tuttavia, porre una distinzione tra comunitari ed extracomunitari.

Con riferimento ai minori stranieri le procedure relative al tesseramento sono, peraltro, ancora più complesse anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina ad hoc prevista dalla Fifa, contenuta nel Regolamento sullo Status e trasferimenti dei calciatori in vigore dal 01 Ottobre 2009. In particolare, con tale riforma e con l’introduzione dell’art. 19 Regolamento Fifa, è stato previsto che, ogni trasferimento internazionale, ed ogni primo tesseramento è soggetto alla approvazione di una Sotto – Commissione nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori.

Se, infatti, per i dilettanti italiani, ai sensi dell’art. 39, comma 3, NOIF, il tesseramento decorre, ad ogni effetto, dalla data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste, per gli atleti minorenni stranieri il tesseramento decorre dalla data di ratifica dello stesso da parte della Figc, comunicata in forma scritta alla società.

Qualsiasi violazione di questa disposizione è sanzionata così come stabilito dal Codice disciplinare della Fifa. In tali casi è prevista l’irrogazione di sanzioni a carico di tutti i soggetti coinvolti nel trasferimento: la Federazione che non ha inoltrato la propria richiesta alla sotto-commissione, la Federazione di provenienza per aver rilasciato il Certificato internazionale di trasferimento senza l’approvazione della sotto-commissione e, ovviamente, la società che ha concluso il contratto per il trasferimento del minore e lo abbia impiegato senza attendere la suindicata autorizzazione.

Nello specifico l’impiego di un atleta straniero prima che sia stata ricevuta la indicata autorizzazione costituisce ipotesi di “utilizzo di calciatore in posizione irregolare”. Ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva ”la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”.

Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)

Nuova Rubrica su calcioWEBdilettanti
Il rigore della Legge. Analisi dell’avv. Zambrini

Calciowebdilettanti è lieta di annunciare una nuova collaborazione professionale.

Le tematiche affrontate dalla nostra testata si incrociano continuamente con le leggi ed i regolamenti che disciplinano il mondo del calcio dilettantistico. Finora ci siamo limitati ad analizzarne gli effetti senza approfondirne le logiche e le relative procedure.

Da oggi non sarà più così.

Calciowebdilettanti è, infatti, orgogliosa di comunicare ai propri lettori l’apertura di una nuova rubrica focalizzata sull’analisi di questioni che abbiano a che fare con il diritto sportivo. Con la rubrica “il rigore della legge” l’avvocato Cristian Zambrini analizzerà per noi casi specifici con il supporto di tutta la normativa sportiva: il diritto sportivo.

L’avvocato Zambrini è specializzato in diritto ed economia dello sport e presta la sua attività di consulenza, stragiudiziale e giudiziale, per atleti e società sia in ambito professionistico che dilettantistico. Segnaliamo fin da ora a tutti i nostri lettori che nel caso si volesse sottoporre una problematica particolare all’avvocato Zambrini lo si potrà fare collegandosi sul sito www.studiolegalezambrini.it e compilare il modulo “richiedi parere”. In breve tempo si riceverà un parere scritto con la risposta ad un costo davvero irrisorio.

Con il primo articolo l’avvocato Zambrini affronterà per noi la questione del “tesseramento dei minori stranieri nel settore dilettantistico: l’autorizzazione della SottoCommissione nominata dalla Commissione per lo Status dei Calciatori”