Le decisioni del giudice sportivo

Le decisioni del giudice sportivo

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 16/10/2016

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 200,00 AVETRANA
A fine gara entrava sul terreno di gioco un soggetto estraneo che proferiva espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo dell’Arbitro.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 20/11/2016

MASSAFRA COSIMO (AVETRANA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DEFFO FABRICE (OTRANTO) BARTOLI RENATO (UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

VISCONTI ARMANDO (ATLETICO MOLA)

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 16/10/2016

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

CAROVIGNO CALCIO N GARE 1

Durante il corso del secondo tempo propri sostenitori intonavano cori razzisti all’indirizzo di un giocatore della squadra avversaria. Un assistente dell’Arbitro veniva ripetutamente colpito da pietroline lanciate da propri sostenitori – che procuravano momentaneo dolore. Inoltre i citati tifosi lanciavano in campo due bottigliette piene d’acqua, sfiorando il collaboratore de quo. I medesimi sostenitori colpivano a più riprese lo stesso assistente con sputi. A fine gara numerosi soggetti estranei sostavano negli spogliatoi (SANZIONE DA SCONTARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE CON EFFETTO IMMEDIATO).

AMMENDA

Euro 1.000,00 CITTA DI MASSAFRA

Dopo la fine del primo tempo e dopo il termine della gara propri tifosi lanciavano oggetti di plastica, bottigliette di plastica vuote, getti d’acqua ed una pietra all’indirizzo dell’Arbitro senza conseguenze. Durante tutto il secondo tempo i medesimi sostenitori lanciavano oggetti solidi e liquidi verso un assistente dell’Arbitro senza conseguenze. A fine gara un soggetto estraneo presente nell’area degli spogliatoi tentava di aggredire i componenti della terna arbitrale, non riuscendovi per l’intervento dei dirigenti della società. Dopo qualche minuto il medesimo soggetto tentava di avvicinarsi all’autovettura della terna arbitrale con intenzioni aggressive e proferiva frasi ingiuriose e minacciose all’indirizzo degli occupanti. (CON DIFFIDA DI PIU’ GRAVI SANZIONI AL RIPETERSI DI TALI EPISODI).
Euro 700,00 CAROVIGNO CALCIO
Vedi delibera.
Euro 600,00 UGGIANO CALCIO

Durante l’intervallo un soggetto estraneo penetrava negli spogliatoi e proferiva a più riprese espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo di un assistente dell’Arbitro. A fine gara – mentre la terna era nello spogliatoio – reiterava tale comportamento e colpiva la porta di accesso al medesimo con calci e pugni.
Euro 200,00 CANOSA
Propri tifosi – dopo la segnatura di una rete – si sedevano sulle recinzioni del terreno di gioco e lanciavano in campo una lattina vuota senza conseguenze.
Euro 200,00 OSTUNI 1945
Propri tifosi colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell’Arbitro.

 

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 20/11/2016

TARQUINIO GIUSEPPE (CASTELLANETA) LORUSSO BERARDINO (FORTIS ALTAMURA)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 3/11/2016

TOTARO RAFFAELE (MONTE SANT ANGELO CALCIO)

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 3/11/2016

IACOBELLIS GIOVANNI (CITTA DI MASSAFRA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

DE ROSA TEODORO (MONTE SANT ANGELO CALCIO)

Colpiva con un calcio a gioco fermo un calciatore della squadra avversaria che era infortunato per terra, colpendolo sulla schiena.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

DE CESARE LUIGI (SAN MARCO) PIZZUTO GABRIELE (VIRTUS BITRITTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DI SANTANTONIO FABIO (CAROVIGNO CALCIO) PRODI PIERFEDELE (CAROVIGNO CALCIO)
CAFFE FRANCESCO (CASTELLANETA) IACOBELLIS FILIPPO (CITTA DI MASSAFRA)
NOVELLINO GIUSEPPE (CITTA DI MASSAFRA) DIPIERRO MARCO (RINASCITA RUTIGLIANESE)
IACOBONE FELICE (SPORTING ORDONA) COLAGIORGIO ANGELO (UGGIANO CALCIO)
GARRAPA GIOACCHINO (UGGIANO CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

SETREANU CATALIN DANIEL (UGGIANO CALCIO)

A fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

GENTILE ROCCO (RINASCITA RUTIGLIANESE)

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 16/10/2016

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 50,00 ATLETICO AZZURRI S.RITA
Assenza acqua calda.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/11/2016

MARTINA BENIAMINO (LEVERANO CALCIO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 27/10/2016

MANUPPELLI FELICE (SPORTING APRICENA)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 17/11/2016

CHIRIATTI ANGELO (A.S. NUOVA SQUINZANO 2014)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 27/10/2016

PATRUNO MICHELE (BORGOROSSO MOLFETTA) CONTALDO GIUSEPPE (MINERVINO)

AMMONIZIONE

OLIVA COSIMO (UGENTO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

VERARDO ANTONIO (ATLETICO RACALE) GERNONE VITO MARCO (BITETTO)
MAZZANTI GENEROSO EMAN (CELLE DI SAN VITO) GABRIELI ELIA (CITTA DI RACALE)
MANDORINO FABIO (CITTA DI RACALE) PELLEGRINO ALESSIO (CIVITAS CONVERSANO 1924)
PIZZOLLA NUNZIO (GINOSA) ARDITO ANTONIO (LEONESSA ERCHIE)
DELL ANNA ANTONIO (LEVERANO CALCIO) MELE RICCARDO (MINERVINO)
SCIOLTI RICCARDO (MINERVINO) COMES GIACOMO (NORBA CONVERSANO)
MARZANO OMAR (PRO PATRIA) TONTI FABIO (SAN MARZANO)
MAZZEO LORENZO (UGENTO) INTINI MAURIZIO (UNITED MOTTOLA)
FRANCIOSO FRANCESCO (VEGLIE) ROBERTO GIOVANNI (VIRTUS ANDRIA)
CURRI FRANCESCO (VIRTUS LOCOROTONDO 1948) DE BARI MICHELE (VIRTUS MOLFETTA)
MONDA ALESSANDRO (VIRTUS MOLFETTA)

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 9/10/2016

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 9/10/2016 IDEALE BARI – ATLETICO MARTINA 2012

Il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato:

-che con preannuncio mezzo fax seguito da tempestivo reclamo la società ASD IDEALE BARI evidenziava che durante la partita disputata in data 09/10/2016 la soc. SSD ATL. MARTINA 2012 avesse schierato in campo un giocatore avente num. di maglia 18, numero che in effetti non risultava indicato nella distinta gara di quest’ultima società e pertanto da considerarsi non identificato;

-che l’acquisito supplemento di rapporto arbitrale ha evidenziato che, in effetti, il giocatore entrato in campo con maglia num. 18 era il sig. ANCONA CATALDO, già riconosciuto dal Direttore di gara al momento dell’identificazione quando indossava la maglia num. 17.

Tanto premesso

DELIBERA

– rigettarsi il reclamo proposto dalla società ASD IDEALE BARI, non addebitando la relativa tassa; –

confermarsi il risultato conseguito sul campo di 2 – 3 in favore della soc. SSD ATL. MARTINA 2012.

GARE DEL 16/10/2016

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 16/10/2016 CARPINO CALCIO – ATLETICO FOGGIA

 

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ A.S.D.ATLETICO FOGGIA si soprassiede ad ogni decisione in merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 16/10/2016 SOCCER MODUGNO – SPARTAK LECCE

 

Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali; rilevato:

– che la società F.C.D. Soccer Modugno aveva iniziato la gara schierando in campo n. 4 calciatori appartenenti alla categoria “juniores”; .

– che al 10º minuto del secondo tempo, provvedeva a sostituire il n. 6 PETRUZZELLI DAVIDE (31.12.1996) con il calciatore n. 17 LAFRONZA DOMENICO (11.06.1993); – che al 49º minuto del secondo tempo, provvedeva a sostituire il calciatore n. 3 KOCIRAJ ANXHELO (28.06.1995) con il calciatore n. 14 FERRARA MASSIMO (29.06.1987) rimanendo in campo con soli due calciatori “juniores”, contravvenendo quindi alle normative vigenti, le quali prevedono l’obbligo, da parte delle società di schierare, sin dall’inizio e per tutta la durata dell’incontro, tre calciatori nati dall’1.1.1995 in poi; tanto rilevato,

visti ed applicati gli artt. 34 bis NOIF e 17 C.G.S.,

DELIBERA

di comminare alla società F.C.D. Soccer Modugno la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore della società U.S.D. Spartak Lecce.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

PERDITA DELLA GARA:

SOCCER MODUGNO
Vedi delibera.

AMMENDA

Euro 200,00 STORNARELLA CALCIO
Propri sostenitori accendevano otto fumogeni durante il corso della gara.
Euro 50,00 SANCTUM NICANDRUM
Spogliatoio arbitro privo di acqua calda.

AMMONIZIONE

SANCTUM NICANDRUM
Ritardata presentazione squadra in campo.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 3/11/2016

PERRINI ALESSANDRO (REAL SANNICANDRO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

LANZILOTTO PIERPAOLO (HYDRUNTUM 2014)

Al 40º del 2ºtempo si rivolgeva al direttore di gara con frasi offensive. Una volta espulso minacciava il direttore di gara mimando diverse volte il gesto dello schiaffo nei confronti di quest’ultimo.

Perchè rincorreva minacciando il direttore di gara, senza conseguenze.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

RUGGIERI MARTINO ANTONIO (ATLETICO MARTINA 2012) D AVOLIO ROCCO (ISCHITELLA)
COLAZZO MATTIA (REAL GALATONE A.S.D.) BACCELIERI DOMENICO (REAL SANNICANDRO)
NEGRO PANTALEO (SECLI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MANCINI MASSIMILIANO (ATLETICO PEZZE 2011) SANTORO ANDREA (GIOVENTU CALCIO CUTRO)
ANGELINI LUCA (HYDRUNTUM 2014) MERICO MAICOL GIORGIO (HYDRUNTUM 2014)
DESIDERATO GIUSEPPE (MASQUENATO CAPRARICA) BACCELLIERI DOMENICO (REAL SANNICANDRO)
FASIELLO LEONARDO (SPARTAK LECCE) MAFFIA ANTONIO (SPORT LUCERA)
DAZZI ENRICO (VIRTUS SALENTINA) FATANO ANDREA (VIRTUS SALENTINA)
GRANDE GIANMARCO (ZOLLINO A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

CAZZATO ANTONIO (MASQUENATO CAPRARICA)

A fine gara.

COPPA PUGLIA

GARE DEL 6/10/2016

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 6/10/2016 GIOVENTU PARABITA – MATINO


Il Giudice Sportivo;

letti gli atti ufficiali;

rilevato che, con tempestivo reclamo ritualmente inviato alla controparte, la società MATINO adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara in oggetto per la posizione irregolare del calciatore TOTARO Mattia, schierato in campo dalla Società GIOVENTU CALCIO PARABITA malgrado non avesse scontato la squalifica comminata sul C.U. n. 44 pag. 41 del 3/12/2015;

che la reclamante concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore;

che quanto dedotto dalla reclamante trova rispondenza negli atti ufficiali ed in particolare nella eliminazione della Società GIOVENTU CALCIO PARABITA dal Torneo di Coppa Puglia 2015/2016 a seguito della gara disputata contro l’ATLETICO RACALE;

che per effetto di detta eliminazione il calciatore TOTARO Mattia non ha scontato la squalifica comminatagli in occasione della suddetta gara;

tanto premesso visto ed applicato l’art. 17 comma 5 CGS

D E L I B E R A

1) di accogliere il reclamo proposto dalla società MATINO per l’effetto;

2) di dichiarare il calciatore TOTARO Mattia in posizione irregolare per i motivi di cui al la presente delibera;

3) di comminare alla società GIOVENTU CALCIO PARABITA la sanzione sportiva del la perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore della Società MATINO;

4) di non addebitare la tassa reclamo stante l’accoglimento del gravame.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

PERDITA DELLA GARA:

GIOVENTU PARABITA
vedi delibera

 

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 13/10/2016

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 200,00 OSTUNI 1945
Durante il primo tempo della gara propri tifosi colpivano ripetutamente l’assistente dell’arbitro con sputi.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 19/11/2016

CARACCIOLO DANILO (SALENTO FOOTBALL)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ZITO ANTHONY (ARS ET LABOR GROTTAGLIE) DE ROSA TEODORO (MONTE SANT ANGELO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PACE GIOVANNI (CITTA DI FASANO) RATEO NICOLA (OSTUNI 1945)
BALLETTA LUIGI (SPORTING ORDONA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

MALERBA MARCO (ATLETICO ARADEO) IAIA STEFANO (BRINDISI)
FALIERO MARINO (FORTIS ALTAMURA) OSTAKU KELJON (FORTIS ALTAMURA)
ARCADIO DOMENICO (MANDURIA SPORT) PENSA MICHELE (REAL SITI)
DE LEO ALESSANDRO (SPORTING ORDONA)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

 Decisione del Tribunale Federale Territoriale  composto da:

Avv. Angelo Lo Vecchio Musti                             – Presidente

Avv. Giancarlo De Peppo                                      – componente

Avv. Filippo Moschetti                                          – componente-

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 12/3/2015 (prot.7281/1201/pf/1314/MS/vdb) nei confronti di:

1) Società ASD Canosa, per rispondere:

delle violazioni previste e punite degli artt.4, comma 3 e 14 comma 1 bis, comma 1, e 10,  CGS, in relazione anche all’art.18 punto 1, lettere b) ed f) del CGS, per avere, propri sostenitori, circa trenta, assiepati in tribuna, in occasione della gara ASD Canosa/Monte Sant’Angelo, del 4/10/2015, valevole per il campionato di promozione pugliese, al 47’ del s.t., e per circa 5 minuti, dapprima minacciato ed ingiuriato l’osservatore arbitrale, in servizio, sig. Stefano Ayroldi, ivi pure allocato e, poco dopo, “accerchiato il predetto colpendolo con buona intensità con sei calci all’altezza del polpaccio sx e tibia dx, procurandogli forte dolore”;

FATTO

Nel corso delle indagini disposte su iniziativa della Procura Federale, nel procedimento disciplinare n.775 pf14-15, (avente ad oggetto i fatti e le violazioni innanzi richiamati);

la Procura Federale accertava che dagli eventi su citati e dalle risultanze probatorie acquisite era emerso che l’ASD Canosa si era resa responsabile delle violazioni previste e punite dagli artt.4 comma 3 e 14 comma 1 CGS per cui con la succitata nota del 30/6/2016, deferiva a questo Tribunale la soc. ASD Canosa per rispondere delle violazioni contestatele.

Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito il Tribunale con racc. a.r. dell’11/6/2016, disponeva la comparizione delle parti per l’udienza del 12/9/2016 alla quale comparivano:

-per la Procura Federale l’avv. Paolo Mormando

-per l’ASD Canosa l’attuale Presidente sig. Pietro Basile.

Dopo ampia discussione il Procuratore Federale avv. Paolo Mormando concludeva chiedendo che fosse affermata la responsabilità dell’ASD Canosa e che a quest’ultima fosse inflitta la sanzione dell’ammenda di €5.000,00 (cinquemila).

Prendeva quindi la parola il sig. Basile nella suddetta qualità, il quale dopo ampia discussione concludeva chiedendo l’assoluzione dell’ASD Canosa dagli addebiti contestati

MOTIVI DELLA DECISIONE

Priva di fondamento è l’eccezione sollevata dall’ASD Canosa secondo cui, non sarebbe sufficientemente provato l’addebito mosso dalla Procura Federale con il deferimento innanzi richiamato, pur riconoscendo che l’Osservatore Arbitrale, era stato insultato ed ingiuriato da uno sparuto gruppo di tifosi locali.

Corretto –sul punto- appare infatti il rilievo espresso dal Procuratore Federale avv. Mormando, secondo cui la prova dei fatti occorsi deve ritenersi quella “privilegiata” e vincolante, resa dall’Osservatore arbitrale sig. Stefano Ayroldi.

Va pertanto dichiarata  la responsabilità della società deferita, quanto meno per il riconoscimento (ancorchè parziale) reso dal Presidente della società deferita secondo cui quest’ultima sarebbe responsabile –a suo dire- solo di insulti, ingiurie e meri tentativi di modesta violenza da parte di un piccolo gruppo di sostenitori locali (prontamente bloccati e resi inoffensivi); nei confronti dell’osservatore arbitrale; non già dei contestati e concreti atti di violenza non verificatisi.

L’ASD Canosa va pertanto punita come da dispositivo, nella misura  di cui all’art.14 n.2 CGS atteso che la società deferita non appartiene alla sfera professionistica

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, a scioglimento della riserva e della sospensione dei termini ex art. 34/bis comma 5 CGS (di cui al verbale del 12/9/2016), così decide:

-afferma la responsabilità della deferita ASD Canosa e per l’effetto le infligge la sanzione dell’ammenda di €500,00 (cinquecento).

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Puglia del 12/9/2016.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LOVECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Gioacchino GHIRO e dell’Avv. Antonio CONTALDI (componenti) e con la partecipazione del Sig. Raffaele DRIMACO (rappresentante A.I.A.), nella riunione del 17Ottobre  2016, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA: U.S. BITONTO – A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE del 9/10/2016 (Reclamo della A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MOSCELLI Fabio, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 in data 13/10/2016 del Comitato Regionale Puglia).

– Esaminati gli atti ufficiali;

– letto il reclamo a margine citato;

– effettuati i necessari accertamenti;

considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali per cui adeguata si appalesa la squalifica inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata;

P.Q.M.

DELIBERA

Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA: A.S.D. A. TOMA MAGLIE – U.G. MANDURIA SPORT del 2/10/2016 (Reclamo della U.G. MANDURIA SPORT in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SANNA Pierluca, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 6/10/2016 del Comitato Regionale Puglia).

– Esaminati gli atti ufficiali;

– letto il reclamo a margine citato;

– effettuati i necessari accertamenti;

ritenuto che la condotta violenta addebitata al calciatore SANNA Pierluca da parte del Giudice Sportivo si appalesa adeguata ai fatti occorsi e non meritevole di alcuna modifica ma solo di conferma.

P.Q.M.

DELIBERA

Respingersi il reclamo proposto dalla società U.G. MANDURIA SPORT e per l’effetto incamerarsi la  tassa reclamo di € 130.00 versata.

GARA: A.S.D. CANOSA – A.S.D. PUGLIA SPORT del 9/10/2016 (Reclamo della A.S.D. PUGLIA SPORT in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore NARDO’ Fabio, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 in data 13/10/2016 del Comitato Regionale Puglia).

– Esaminati gli atti ufficiali;

– letto il reclamo a margine citato;

– effettuati i necessari accertamenti;

– udito il rappresentante della ricorrente;

ritenuto che la società non contesta i fatti così come addebitati al calciatore NARDO’ Fabio ma da ad essi un significato diverso per cui può accedersi ad una riduzione della squalifica che appare congrua in n. 4 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

DELIBERA

Ridursi a n. 4 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore NARDO’ Fabio;

non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

 

[ name=”mimmo”]

Mimmo De Gregorio

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