Decisioni del Giudice sportivo : le due facce della stessa medaglia.

Decisioni del Giudice sportivo : le due facce della stessa medaglia.

Il comunicato n. 72 del comitato regionale puglia della lega nazionale dilettanti , pubblicato il 6 febbraio, ci dice ,che nell’ultimo turno dei vari campionati qualcosa di diverso è successo. Per rifarci al titolo, diciamo, che da una parte sono diminuiti i casi di “intollerenza” in campo e sugli spalti, dall’altra sono venute, ancora una volta alla luce, la scarsa conoscenza dei regolamenti calcistici, in modo particolare del Codice di Giustizia Sprortiva, da parte di alcuni dirigenti. Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda le decisioni del giudice sportivo, in merito a squalifiche e ammende, tuttte sono diminuite in modo  ragionevole. Prendendo in esame i quattro campionati: Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, Juniores regionali- under 19, i giocatori squalificati, in totale, sono ” appena” 112 per un totale complessivo di 118 giornate. Da tenere conto in questo conteggio, che molti giocatori sono stati appiedati per somma di ammonizioni. 2.250 euro, molto meno rispetto alle settimane precedenti, è stato il totale delle ammende comminate. L’altra faccia della stessa medaglia, invece, ci dice che sono in molti a non conoscere le principali regole che disciplinano questa meravigliosa disciplina sportiva. Si va dall’impiego dei giocatori non  tesserati compresi gli extracomunitari, all’errata sostituzione di giocatori under, come è successo nella gara del campionato di prima categoria gir.” B” nel corso della gara : Leonessa Erchie- Polimnia Calcio del 26/01/2020, errore della Polimnia e successivamente, vittoria asssegnata alla Leonessa. L’altra nota dolente riguarda la presentazione dei ricorsi sia al Giudice Sportivo, che alla Corte sportiva di appello territoriale. Eppure le variazioni degli articoli 67 e 76, entrate in vigore dal 17-06-2019, dovrebbero essere a conoscenza di tutti i dirigenti. Infatti, nonostante una certa valenza, sono stati respinti per non aver rispettato le norme previste.

Art. 67

Comma 1

” Il ricorso deve essere preannunciato con dihiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svoltala gara alla quale si riferisce”.

Comma 2

” Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la Segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso dal ricorrente alla controparte, entro tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara.In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciarsi”.L’art. 76 , invece, parla delle modalità che bisgona seguire per il ricorso alla Corte Sportiva di appello terittoriale.

Mimmo De Gregorio x calciowebpuglia.

( Riproduzione vietata)

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