Vibonese-Monopoli, ammende per cinque tesserati per espressioni blasfeme

Vibonese-Monopoli, ammende per cinque tesserati per espressioni blasfeme


Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 616 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea DE PAOLI, Massimo NARDECCHIA, Alex REDOLFI, Giorgio ROSELLI ed Ernesto STARITA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA DE PAOLI, calciatore della S.S. Monopoli 1966 Srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara VIBONESE – MONOPOLI del 16 marzo 2021, al minuto 04:20, mentre era in panchina, pronunciato espressione blasfema;

MASSIMO NARDECCHIA, allenatore della S.S. Monopoli 1966 Srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara VIBONESE – MONOPOLI del 16 marzo 2021, ai minuti 3:30, 12:15, 13:34, 23:43, 34:35, 56:12, 57:20, 83:28, 90:07, 94:10 della gara pronunciato più volte espressioni blasfeme;

ALEX REDOLFI, calciatore della U.S. VIBONESE CALCIO Srl con il ruolo di capitano, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara VIBONESE – MONOPOLI del 16 marzo 2021, al minuto 91:45 a seguito del provvedimento di espulsione, giunto in prossimità del tunnel di accesso agli spogliatoi, pronunciato più volte espressioni blasfeme;

GIORGIO ROSELLI, allenatore della U.S. VIBONESE CALCIO Srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara VIBONESE – MONOPOLI del 16 marzo 2021, ai minuti 32:31, 61:20, 72:50, 80:31 pronunciato più volte espressioni blasfeme;

ERNESTO STARITA, calciatore della S.S. Monopoli 1966 Srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara VIBONESE – MONOPOLI del 16 marzo 2021, al minuto 52:27 pronunciato espressione blasfema;

> vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea DE PAOLI, Massimo NARDECCHIA, Alex REDOLFI, Giorgio ROSELLI e Ernesto STARITA;
> vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
> vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
> rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Andrea DE PAOLI, € 1.000,00 (mille) di ammenda per il Sig. Massimo NARDECCHIA, di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Alex REDOLFI, di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Giorgio ROSELLI, e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Ernesto STARITA;
> si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Fonte:TuttoC.com

Redazione

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