Codice Etico | S. S. Monopoli 1966

Codice Etico | S. S. Monopoli 1966

CODICE ETICO

PREMESSA

La S.S. MONOPOLI 1966 SRL è una società di calcio professionistico.

Il primo fondamentale scopo per la Società è dare ai propri sostenitori le più ampie soddisfazioni sportive. Questa finalità deve essere perseguita, promuovendo l’etica sportiva e sapendo conciliare la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale, mantenendo nel tempo uno stile di condotta consono alla propria tradizione nel rispetto dei propri sostenitori e, più in generale, di tutti gli sportivi.

La S.S. MONOPOLI 1966 SRL persegue, inoltre, lo scopo di creare valore per i propri partner attraverso la valorizzazione del proprio brand, il mantenimento di una organizzazione sportiva di livello tecnico eccellente, lo studio e la realizzazione di progetti di diversificazione di attività.

La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  aspira, infine, a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con i suoi “stakeholder”, cioè con quelle categorie di individui, gruppi, organizzazioni o istituzioni i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti dell’attività della S.S. MONOPOLI 1966 SRL.

  1. GUIDA ALL’USO DEL CODICE

Destinatari del Codice Etico

1.1       Sono “Destinatari” del Codice Etico gli Amministratori, i componenti degli organi di controllo, i Calciatori, le Risorse umane delle aree sportive e non sportive, nonché gli Altri collaboratori, anche occasionali, della S.S. MONOPOLI 1966 SRL.

1.2       Con “Calciatori”, ai fini del presente Codice si intendono i calciatori e le calciatrici delle prime squadre, delle squadre professionistiche e delle giovanili i cui componenti, minorenni, siano in grado di comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni.

1.3       Con “Risorse umane” si intende l’insieme dei lavoratori dipendenti, somministrati e distaccati, nonché i lavoratori parasubordinati e gli altri soggetti che fanno parte dell’organico della Società (ad esempio: staff tecnico, sanitario e medico) a prescindere dalla forma contrattuale, dalla nomativa di riferimento o dal fatto di essere o meno tesserati.

1.4       Con “Altri collaboratori” si intendono, ad esempio, gli osservatori, gli agenti e gli intermediari, nonché altri collaboratori occasionali della S.S. MONOPOLI 1966 SRL a prescindere dalla categoria professionale e dalla forma contrattuale.

1.5       Sono, altresì, soggetti all’osservanza del Codice Etico i “Fornitori”, i “Licenziatari”, i partner commerciali e societari (di seguito anche “Partner”) e gli “Altri soggetti” con i quali S.S. MONOPOLI 1966 SRL intrattiene rapporti contrattuali, nonché chiunque svolga attività in nome e per conto della S.S. MONOPOLI 1966 SRL o sotto il controllo della stessa, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

1.6       I Destinatari sono obbligati a osservare i principi contenuti nel Codice Etico, per quanto a loro applicabili, e sono sottoposti a sanzioni per la violazione delle sue disposizioni. Le sanzioni dipendono dal tipo di rapporto che li lega alla S.S. MONOPOLI 1966 SRL

Diffusione e conoscenza del Codice Etico

1.7       Il Codice Etico è pubblicato sul sito internet della Società (www. monopolicalcio.it).

1.8       La Società assicura la massima diffusione e conoscenza del Codice Etico a tutti i livelli della propria organizzazione. A tutti i Destinatari è richiesto, in forza del rapporto di lavoro o del contratto che li lega alla S.S. MONOPOLI 1966 SRL, l’obbligo di osservanza del Codice medesimo.

1.9       Nei rapporti contrattuali con i soggetti esterni di cui all’articolo 1.5, la S.S. MONOPOLI 1966 SRL  richiede la presa visione e l’accettazione del presente Codice Etico da parte della controparte a meno che la stessa sia dotata di un proprio codice etico, nel qual caso la S.S. MONOPOLI 1966 SRL e la controparte si daranno reciprocamente atto di aver preso visione dei rispettivi codici di condotta a condizione che i principi contenuti nel Codice Etico della controparte siano compatibili con quelli della stessa S.S. MONOPOLI 1966 SRL.

  1. PRINCIPI GENERALI

Imparzialità

2.1       La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  è contraria ad ogni forma di discriminazione incluse quella sociale, di razzismo, di xenofobia, di intolleranza.

2.2       La S.S. MONOPOLI 1966 SRL si impegna ad evitare ogni discriminazione dalle proprie condotte e a rispettare, nelle relazioni con i propri stakeholder, le differenze di età, genere, orientamento e identità sessuale, etnia, religione, stato di salute, appartenenza politica e sindacale, lingua o diversa abilità.

Probità

2.3       Nell’ambito dell’attività svolta per la S.S. MONOPOLI 1966 SRL, i Destinatari sono tenuti a rispettare le leggi vigenti di ciascuno degli ordinamenti in cui opera la Società, la normativa sportiva applicabile, ed il Codice Etico. In nessun caso il perseguimento dell’interesse della S.S. MONOPOLI 1966 SRL può giustificare la loro inosservanza.

2.4       La S.S. MONOPOLI 1966 SRL è contraria ad ogni forma di violenza. Tutte le attività della S.S. MONOPOLI 1966 SRL devono essere svolte con onestà, integrità e correttezza nel rispetto degli stakeholder, di volta in volta, interessati e in un quadro di concorrenza sportiva e di business leale.

2.5       In particolare, la S.S. MONOPOLI 1966 SRL  si aspetta dalle Risorse umane e dai calciatori, nello svolgimento delle proprie mansioni, comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare la reputazione della Società, evitando comportamenti che potrebbero danneggiarla. Essi devono operare con probità ed integrità nei rapporti intercorrenti fra loro, con gli Amministratori e con i soci della S.S. MONOPOLI 1966 SRL, con le società concorrenti, con i rappresentanti degli organi sportivi e delle pubbliche amministrazioni e in genere con tutte le terze parti, siano esse controparti negoziali o altri stakeholder.

Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse

2.6       Nella conduzione di qualsiasi attività della S.S. MONOPOLI 1966 SRL o per conto della S.S. MONOPOLI 1966 SRL, i Destinatari devono sempre evitare situazioni ove essi stessi siano o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse rispetto ad altre parti coinvolte. I Destinatari sono tenuti a segnalare il verificarsi di tali situazioni.

2.7       I Destinatari non devono cercare di trarre un vantaggio personale indebito, perseguire un interesse diverso dagli obiettivi sociali della S.S. MONOPOLI 1966 SRL, né agire in contrasto con i doveri contrattuali e/o fiduciari che li legano alla Società.

2.8       Non vi devono essere conflitti di interesse nella conduzione di rapporti con calciatori, personale tesserato, amministratori e rappresentanti di altre società sportive o di organismi sportivi, oppure con intermediari sportivi.

2.9       Particolare attenzione dovrà inoltre essere usata nel caso di operazioni con parti correlate, peraltro oggetto di specifica disciplina contenuta nelle apposite procedure interne della Società.

Trasparenza e completezza dell’informazione

2.10     Le Risorse umane della S.S. MONOPOLI 1966 SRL, nelle relazioni con i terzi, siano essi controparti negoziali o altri stakeholder, sono tenute a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, fatta salva la tutela della riservatezza delle informazioni e dei dati personali (cfr. articoli 9 e 10) in modo tale che, nell’impostare i rapporti con la Società, i terzi siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, la S.S. MONOPOLI 1966 SRL ha cura di specificare ai contraenti i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.

Sostenibilità e impatto sociale

2.11     Il calcio, attraverso i propri valori, può facilitare e contribuire ad un maggiore impatto sociale soprattutto nelle giovani generazioni. La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  riconosce il proprio ruolo nella società e, avvalendosi di una componente sociale essenziale, quale rappresentata dallo sport, contribuisce attivamente, – nel quadro proposto dalle Nazioni Unite – al raggiungimento dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).Creare valore e mantenere un rapporto di fiducia con i propri stakeholder rappresenta una priorità per la S.S. MONOPOLI 1966 SRL, che è consapevole di ricoprire un ruolo importante nella comunità dove opera. Per questo la Società riconosce l’importanza di integrare la sostenibilità nel proprio business impegnandosi a rendicontare periodicamente il proprio impatto sociale e ambientale nel bilancio di sostenibilità.

2.12     La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  si impegna ad apportare continui miglioramenti per la tutela dell’ambiente, minimizzando l’impatto ambientale derivante dallo svolgimento delle proprie attività sociali e dalla gestione.

2.13     Nell’ambito delle proprie attività sociali e dei rapporti con i terzi, la S.S. MONOPOLI 1966 SRL si impegna ad adottare atteggiamenti responsabili di salvaguardia dell’ambiente, agendo nello scrupoloso rispetto delle normative applicabili, nonché dei limiti definiti da eventuali autorizzazioni e prescrizioni ricevute dagli Enti competenti.

  1. RISORSE UMANE

3.1       I rapporti tra colleghi, anche con differenti livelli gerarchici e nel rispetto dei ruoli esercitati, devono essere sempre improntati ai principi di una civile convivenza, lealtà e correttezza e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone.

3.2       I responsabili di strutture organizzative e di specifiche attività devono esercitare i poteri connessi alla propria funzione e/o alla delega ricevuta con obiettività ed equilibrio, mantenendo la fedeltà alla S.S. MONOPOLI 1966 SRL ed ai suoi organi amministrativi, e, al contempo, rispettando la dignità dei propri collaboratori dei quali devono curare adeguatamente la crescita professionale.

3.3       Le Risorse Umane devono prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle proprie mansioni osservando le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal/dai propri responsabili e, in generale, dalla Società.

Politica di gestione del capitale umano

3.4       La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  si impegna affinché, al suo interno, si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi.

3.5       La S.S. MONOPOLI 1966 SRL vigila affinché le Risorse umane si comportino e siano trattate con dignità e rispetto, nel quadro di quanto previsto dalle leggi che regolano i rapporti di lavoro, dal “Codice del lavoro” adottato in azienda e da ogni altra norma interna applicabile.

3.6       All’interno della propria organizzazione la S.S. MONOPOLI 1966 SRL  non tollera nessuna forma di discriminazione, sfruttamento, molestia, mobbing, isolamento per motivi personali o di lavoro; situazioni di tale portata saranno perseguite e punite con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

3.7       La S.S. MONOPOLI 1966 SRL non applicherà alcuna sanzione disciplinare o contrattuale nei confronti delle Risorse umane o di altri collaboratori che abbiano legittimamente rifiutato una prestazione di lavoro loro richiesta indebitamente da qualsiasi soggetto legato alla Società. La S.S. MONOPOLI 1966 SRL tutela chi in buona fede e in modo circostanziato segnala tali situazioni, come meglio specificato all’articolo 17 che segue.

3.8 La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  è contraria al “lavoro nero” e al lavoro infantile e minorile, nonché a qualsiasi altra condotta di sfruttamento del lavoro o che offenda la personalità individuale. Ogni rapporto di lavoro e di collaborazione viene instaurato con regolare contratto. Le Risorse umane vengono correttamente e integralmente informate dei diritti, dei doveri e degli obblighi che scaturiscono dal contratto.

3.9       La S.S. MONOPOLI 1966 SRL promuove l’accrescimento culturale del proprio personale, valorizzandone la professionalità e la personalità mettendo a disposizione adeguati strumenti formativi.

3.10     Le attività di selezione di nuove Risorse umane, nonché la gestione delle politiche retributive e dei percorsi di carriera, sono informate a criteri strettamente meritocratici.

Principi specifici applicabili al settore giovanile

3.11     Valore primario per la S.S. MONOPOLI 1966 SRL  è la promozione dei valori positivi nello sport giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco.

3.12     A tal fine, la S.S. MONOPOLI 1966 SRL  richiede l’osservanza, da parte di tutte le persone che lavorano nell’ambito del settore giovanile, dei principi, degli obblighi e dei divieti generali sopra riportati e di quelli specifici qui enunciati.

3.13     La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  fa obbligo di vigilare costantemente sui minorenni affidati alla Società, evitando, nei limiti della propria responsabilità, che gli stessi restino senza sorveglianza.

3.14     Le relazioni con i giovani atleti devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza etica.

3.15     La S.S. MONOPOLI 1966 SRL non tollera nessuna forma di abuso sui giovani atleti, sia esso psicologico o fisico.

3.16     La guida e l’educazione dei giovani devono essere condotte in accordo con modelli che valorizzino i principi etici ed umani in generale, ed il fair play nello sport in particolare.

3.17     La S.S. MONOPOLI 1966 SRL richiede il massimo impegno per preservare la salute psicologica e fisica dei giovani: a tale fine, essa ribadisce il proprio sforzo al fine di scongiurare la pratica del doping e dei comportamenti che ne possano implicare, anche indirettamente, l’abuso e lo sfruttamento commerciale.

3.18     La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  condanna l’utilizzo di sostanze stupefacenti.

3.19     La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  si adopera affinché nell’allenamento e nelle gare siano sviluppate le abilità tecniche di tipo motorio, la cultura dell’impegno, un sano agonismo, il positivo concetto di se stessi e buoni rapporti sociali.

  1. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

4.1       La  S.S. MONOPOLI 1966 SRL  si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei pericoli e relativi rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte delle Risorse umane ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

4.2       Le attività della Società si svolgono nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione. In particolare, la gestione del “sistema sicurezza” è improntata ai seguenti principi:

–          valutare e gestire i rischi, ivi inclusi quelli che non possono essere evitati;

–          combattere i rischi alla fonte;

–          adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro;

–          tener conto del grado di evoluzione della tecnica;

–          sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

–          programmare la prevenzione con azioni coerenti tra loro che integrino la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;

–          dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

–          impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

4.3       La S.S. MONOPOLI 1966 SRL si impegna altresì, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, ad assicurare la sicurezza del pubblico che accede ai propri impianti per l’intrattenimento sportivo.

  1. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

5.1       Le Risorse umane della S.S. MONOPOLI 1966 SRL devono conoscere e rispettare, ove applicabile, le linee guida emanate dalla Società con riferimento ai rapporti e agli adempimenti con la Pubblica Amministrazione, nonché le linee guida in materia di omaggi e liberalità. Tali linee guida devono essere applicate in tutti gli ambiti di attività della S.S. MONOPOLI 1966 SRL ove ci si relazioni con Pubbliche Amministrazioni e loro rappresentanti. In particolare:

–          nelle richieste indirizzate alla Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di provvedimenti relativi alle attività svolte dalle Società;

–          in tutte le occasioni di contatto con incaricati di effettuare verifiche ispettive e sopralluoghi presso le sedi della S.S. MONOPOLI 1966 SRL, finalizzate alla verifica del rispetto di prescrizioni e/o di adempimenti di legge;

–          in tutte le occasioni di contatto con Pubbliche Amministrazioni per ragioni istituzionali, commerciali o di fornitura;

–          nell’adempiere ad obblighi o prescrizioni date dalla Pubblica Amministrazione.

5.2       La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  si comporta correttamente e con trasparenza nello svolgimento di trattative e rapporti negoziali con la Pubblica Amministrazione, così come nell’esecuzione di qualsiasi adempimento di legge o prescrizione dettata dalla stessa.

5.3       I rapporti della S.S. MONOPOLI 1966 SRL con i pubblici ufficiali (ivi inclusi gli impiegati pubblici – a prescindere se siano incaricati di pubblico servizio o meno – e concessionari di pubblico servizio) si basano sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla correttezza: la S.S. MONOPOLI 1966 SRL non intende creare il minimo sospetto di voler influenzare indebitamente tali soggetti per ottenere benefici con mezzi illeciti.

5.4 La S.S. MONOPOLI 1966 SRL condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione anche nei confronti di soggetti privati, per i quali si rimanda al successivo articolo 7.6. Qualunque tentativo di estorsione, concussione o induzione a dare utilità indebite da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio deve essere segnalato senza indugio.

5.5       I Destinatari del Codice Etico devono comunicare i rapporti di affari o le attività economiche intraprese a titolo personale con pubblici ufficiali.

5.6       Alla luce di quanto sopra, nessun Destinatario può:

–          cercare di influenzare impropriamente le decisioni delle Amministrazioni interessate, in particolare dei funzionari che trattano o decidono per conto delle stesse;

–          offrire, promettere o concedere denaro, beni in natura, facilitazioni o altre utilità non dovuti, sotto qualsiasi forma e anche in modo indiretto, a qualunque soggetto (sia esso dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o soggetto privato incaricato di pubblico servizio, o a soggetti loro congiunti, affini, conviventi e soggetti ad essi in qualche modo collegati), in vista del compimento di un atto d’ufficio o per influenzarne illecitamente una decisione che sia volta a promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni o di sollecitazione da parte del medesimo beneficiario. Alle Risorse umane è consentito offrire omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore secondo quanto previsto dalla procedura “Omaggi e liberalità”;

–          inviare documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;

–          procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali ecc.) con mezzi che costituiscano artifici o raggiri (ad esempio: l’invio di documenti falsi o attestanti cose non vere);

–          intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, denaro, o altri vantaggi, a pubblici ufficiali o impiegati pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi che possono comportare vantaggi per la S.S. MONOPOLI 1966 SRL;

–          alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o di terzi o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi;

–          ricevere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte delle Pubblica Amministrazione, tramite l’utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l’omissione di informazioni dovute;

–          utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;

–          scambiare illegittimamente informazioni sulle offerte con i partecipanti ad eventuali gare o procedure ad evidenza pubblica.

5.7       Costituisce violazione della politica istituzionale della S.S. MONOPOLI 1966 SRL adottare condotte che configurano il reato di corruzione anche nei Paesi esteri in cui tali condotte non fossero punite o altrimenti vietate.

5.8       In linea generale, i rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della S.S. MONOPOLI 1966 SRL devono essere gestiti da soggetti delegati o comunque autorizzati.

5.9       La S.S. MONOPOLI 1966 SRL agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia.

5.10     Nello svolgimento della propria attività, la S.S. MONOPOLI 1966 SRL opera in modo lecito e corretto collaborando con l’autorità giudiziaria, le forze dell’ordine e qualunque pubblico ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.

5.11     In previsione di un procedimento giudiziario, di un’indagine o di un’ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, nessuno deve distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti.

5.12     Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle Autorità competenti.

5.13     Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, ovvero alle Autorità competenti.

  1. RAPPORTI CON FORNITORI, LICENZIATARI, PARTNER E ALTRE CONTROPARTI CONTRATTUALI

6.1       La S.S. MONOPOLI 1966 SRL imposta i rapporti con Fornitori, Licenziatari e Partner esclusivamente sulla base di criteri di fiducia, qualità, competitività, professionalità e rispetto delle dinamiche di mercato.

6.2       In particolare, la S.S. MONOPOLI 1966 SRL si adopera per selezionare i Fornitori ed i Licenziatari sulla base di criteri di valutazione che includano, oltre alla qualità ed economicità dell’offerta, aspetti quali reputazione, affidabilità, professionalità, efficienza e sostenibilità, tali da permettere di impostare un solido e duraturo rapporto fiduciario. La S.S. MONOPOLI 1966 SRL evita accordi con fornitori di dubbia reputazione che possano non rispecchiare i valori espressi nel presente Codice Etico in linea con i principi del Global Compact promosso dall’ONU, quali il rispetto dell’ambiente, delle condizioni di lavoro, dei diritti umani e i principi di legalità, rispetto della concorrenza e lotta alla corruzione.

6.3       I medesimi principi sono adottati nella valutazione dei Partner, cui si richiede la condivisione dei valori del presente Codice Etico, anche per salvaguardare la reputazione del brand e della società S.S. MONOPOLI 1966 SRL.

6.4       La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  si aspetta che i Fornitori, i Licenziatari e i Partner non ricevano alcuna indebita pressione ad effettuare prestazioni non previste contrattualmente.

6.5       Nel richiedere l’adesione al presente Codice Etico per quanto a loro applicabile (si veda articolo 1.9), la S.S. MONOPOLI 1966 SRL  si aspetta da Fornitori, Licenziatari, Partner e Altri soggetti comportamenti conformi ai principi ivi contenuti. Comportamenti contrastanti possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto con la S.S. MONOPOLI 1966 SRL, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione del contratto stesso.

6.6       Nessun Destinatario del presente Codice Etico può promettere o concedere denaro, beni in natura, facilitazioni o altre utilità, direttamente o indirettamente e sotto qualunque forma, a qualsiasi individuo che rappresenti una controparte per la S.S. MONOPOLI 1966 SRL (sia esso amministratore, direttore generale, dirigente o dipendente di una società privata, o ancora un sindaco o un liquidatore) allo scopo di orientarne una decisione o di influenzare il compimento d atti o la conclusione di accordi commerciali o, in generale, per promuovere o favorire illecitamente gli interessi della S.S. MONOPOLI 1966 SRL oppure per danneggiare scorrettamente un concorrente. Sono consentiti omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore secondo quanto stabilito dalla procedura “Omaggi e liberalità”.

  1. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI

Comunicazioni sociali e registrazioni contabili

7.1       La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell’informazione di base per le relative registrazioni contabili. Le funzioni aziendali interessate sono tenute ad attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

7.2       Per ogni operazione è conservata agli atti la documentazione di supporto che consente: (i) l’agevole registrazione contabile; (ii) l’individuazione dei livelli autorizzativi; (iii) la ricostruzione accurata dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

7.3       Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. E’ compito delle funzioni aziendali interessate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Controlli interni

7.4       È politica della S.S. MONOPOLI 1966 SRL diffondere a tutti i livelli una cultura orientata all’esercizio del controllo, caratterizzata dalla consapevolezza dell’esistenza dei controlli interni e dalla coscienza del contributo positivo che questi danno al miglioramento dell’efficienza.

7.5       Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della Società con l’obiettivo di assicurare l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestività delle informazioni fornite agli organi sociali e al mercato, la salvaguardia del patrimonio aziendale, l’efficacia dei processi aziendali, il rispetto delle leggi e dei regolamenti nonché dello statuto e delle procedure interne.

7.6       La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi efficace riguarda, a vario titolo, ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e tutte le Risorse umane, ciascuno nell’ambito della propria funzione, deve contribuire alla definizione, funzionamento e monitoraggio del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

7.7       Nell’ambito delle loro competenze, i responsabili di unità organizzative sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo interno e gestione dei rischi aziendale e a farne partecipi i propri collaboratori.

7.8       La Società nomina un Responsabile con il compito di verificare che il sistema di controllo interno sia adeguato e pienamente operativo. Il responsabile ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico e dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnata. Il Responsabile riferisce circa il suo operato agli altri organi di controllo della Società.

7.9       La Società di revisione contabile incaricata ha libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell’attività di revisione.

  1. COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI IN MNATERIA DI TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI

8.1       Gli Amministratori e le Risorse umane non devono impedire od ostacolare in qualunque modo attività di controllo da parte dei sindaci, dei soci e della Società di revisione.

Alla luce di quanto sopra:

–          il patrimonio sociale, i beni e i crediti devono essere valutati correttamente, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;

–          non possono essere effettuate operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l’impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;

–          non si può ridurre il capitale sociale, se non in presenza di perdite o svalutazioni;

–          gli Amministratori non possono acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, se non attraverso proprie risorse;

–          si devono perseguire gli scopi statutari;

–          la gestione del patrimonio sociale deve essere coerente con la realtà organizzativa e di business della S.S. MONOPOLI 1966 SRL, che opera secondo principi di trasparenza e moralità;

8.2       Gli stessi principi devono essere adoperati nelle valutazioni e nelle altre eventuali operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.).

8.3       E’ fatto divieto a chiunque di influenzare il regolare svolgimento e le decisioni delle assemblee societarie.

  1. COMUNICAZIONE AZIENDALE E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

9.1       La comunicazione, all’interno ed all’esterno della Società, deve essere chiara, precisa e veritiera, onde evitare la diffusione di notizie e informazioni erronee ovvero il determinarsi di situazioni comportanti responsabilità di qualsiasi natura per la Società.

9.2       A tutela della reputazione della Società, del valore del brand e della riservatezza delle informazioni, la comunicazione ai media e al pubblico di informazioni relative alla S.S. MONOPOLI 1966 SRL è gestita esclusivamente dai portavoce e dalle strutture organizzative espressamente preposte: i restanti Destinatari devono astenersene.

9.3       Non devono essere comunicate all’esterno, anche attraverso i digital e social media, informazioni riservate relative alla S.S. MONOPOLI 1966 SRL non già rese pubbliche (quale a titolo di esempio, contratti, procedimenti disciplinari e giudiziari, elementi retributivi, ecc); è altresì vietato diffondere contenuti, immagini, documenti scritti o audio-video di proprietà della S.S. MONOPOLI 1966 SRL, senza autorizzazione.

9.4       Ai Destinatari è richiesto di non pubblicare informazioni non veritiere, diffamatorie, lesive dell’immagine della S.S. MONOPOLI 1966 SRL o lesive della dignità di qualunque altro soggetto esterno, in qualche modo associate o associabili alla S.S. MONOPOLI 1966 SRL.

9.5       Le informazioni ed i documenti riservati, i progetti di lavoro, il know-how vanno custoditi e protetti in maniera adeguata e continua sia rispetto ai terzi che rispetto ai colleghi che agli stessi non sono direttamente interessati. I soggetti che, per ragioni di lavoro, vi hanno accesso devono, comunque, trattarli secondo le istruzioni e le procedure fissate dalla Società.

9.6       Qualora terze persone, deliberatamente e/o fraudolentemente, cercassero di ottenere informazioni riservate ad un Destinatario del presente Codice Etico, quest’ultimo deve darne tempestiva comunicazione ai propri referenti nell’ambito dell’organizzazione.

  1. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

10.1     La S.S. MONOPOLI 1966 SRL adotta misure organizzative e di sicurezza per il corretto trattamento dei dati personali di cui sia in possesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

10.2     I dati personali vanno trattati in proporzione al consenso ricevuto e alle finalità del trattamento, e non divulgati all’esterno senza consenso. I soggetti che, per ragioni di lavoro, vi hanno accesso devono seguire le istruzioni e le procedure fissate dalla Società.

  1. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE – INSIDER TRADING

11.1     Per “informazioni privilegiate” si intendono le informazioni di carattere preciso – ai sensi dell’art. 181 comma 3 d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) – non pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari quotati.

11.2     è vietato utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, informazioni privilegiate riguardanti la S.S. MONOPOLI 1966 SRL.

11.3     I Destinatari del Codice Etico, se in possesso di informazioni privilegiate, ne devono dare immediato avviso alla Società perché provveda a gestirle nei termini e con le modalità indicate dalla legge e secondo la relativa procedura adottata dalla S.S. MONOPOLI 1966 SRL.

  1. INCASSI E PAGAMENTI

12.1     La S.S. MONOPOLI 1966 SRL esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, ove applicabili, e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

12.2     A tal fine le Risorse umane devono operare nel rispetto delle procedure aziendali, ed evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, occorre verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti attive e passive (fornitori, partner, altri collaboratori) al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività;

12.3     Le controparti della S.S. MONOPOLI 1966 SRL si impegnano altresì ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

12.4     Con particolare riguardo alla tracciabilità ed alla conservazione delle registrazioni, i Destinatari devono osservare le seguenti prescrizioni:

–          tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di denaro fatti da o a favore della Società non possono essere effettuati in denaro contante né possono essere utilizzati libretti al portatore ed altri mezzi assimilabili al contante; fatta eccezione per l’attività di vendita di biglietti per eventi di  intrattenimento sportivo, e per l’acquisto del materiale disponibile presso gli store ufficiali della Società;

–          tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Società devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;

–          tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dai Soggetti delegati;

–          non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alla Società né fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse della Società.

  1. PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ

13.1     Il patrimonio sociale della S.S. MONOPOLI 1966 SRL deve essere gestito in modo efficiente ed onesto e, pertanto, tutti i soggetti obbligati al rispetto di questo Codice Etico concorrono a preservarne l’integrità ed il valore, a tutela degli azionisti, dei creditori e degli investitori.

13.2     Calciatori e Risorse umane hanno la responsabilità della conservazione e della protezione dei beni e degli strumenti che sono loro affidati dalla S.S. MONOPOLI 1966 SRL e devono contribuire a garantire la salvaguardia dell’intero patrimonio aziendale, rispettando le procedure operative e di sicurezza stabilite dalla Società.

13.3     Il brand della S.S. MONOPOLI 1966 SRL, in tutte le sue declinazioni, deve essere protetto e valorizzato. Ogni Destinatario deve attenersi alle limitazioni e previsioni contrattuali che regolano l’utilizzo del brand e alle modalità di godimento dei diritti contrattualmente acquisiti.

13.4     In ogni caso, i documenti afferenti l’attività della Società, le dotazioni aziendali, gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, materiale o immateriale, messo a disposizione e/o ceduto, ivi inclusi i titoli di accesso alle manifestazioni sportive, della stessa devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini della Società e con le modalità da essa fissate. Non possono essere usati per scopi personali né essere trasferiti o messi a disposizione, anche temporanea, di terzi.

  1. PREVENZIONE DEI REATI E MODELLI ORGANIZZATIVI INTERNI

14.1     La S.S. MONOPOLI 1966 SRL si attende che i Destinatari, ciascuno nell’ambito delle proprie attività svolte per la S.S. MONOPOLI 1966 SRL, non pongano in essere comportamenti illeciti costituenti i reati di cui al d.lgs. 231/2001.

14.2     La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché di procedure interne, al fine di indirizzare l’operato della Società in modo da limitare in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

14.3     La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  si attende che i Destinatari del Codice di Giustizia Sportiva, ciascuno nell’ambito delle proprie attività svolte per la S.S. MONOPOLI 1966 SRL, non pongano in essere comportamenti illeciti o contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.

14.4     La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  si è dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 7, comma 5, statuto FIGC (Modello di Prevenzione) al fine di indirizzare l’operato della Società in modo da limitare in maniera significativa il rischio di porre in essere comportamenti illeciti o contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.

  1. REGOLE DI CONDOTTA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

15.1     Nessuna tolleranza potrà essere consentita in materia di doping: la S.S. MONOPOLI 1966 SRL condanna la pratica del doping e si impegna al fine di scongiurare l’utilizzo involontario di sostanze dopanti, agendo nel pieno rispetto delle normative sportive internazionali e nazionali applicabili.

15.2     La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  si adopera per diffondere la cultura della lotta alle pratiche di match-fixing, in sintonia con gli organi sportivi internazionali e nazionali. Adotta a tal proposito iniziative interne di formazione e impone divieti e regolamenti ai propri tesserati.

15.3     Fermi i principi di comportamento sin qui indicati, ciascuno dei soggetti Destinatari del presente Codice Etico deve comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. In particolare:

  1. a) quanto alle competizioni sportive: deve astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle stesse. È vietata qualsiasi offerta di denaro, altra utilità o vantaggio (sia esso in forma diretta od indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati di altre società calcistiche, rappresentanti di F.I.F.A., U.E.F.A., F.I.G.C. ed A.I.A. finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive o volti a favorire o condizionare la conclusione di accordi di trasferimento di calciatori o di tesseramenti;
  1. b) quanto ai rapporti con le Autorità sportive: intrattiene, nell’ambito delle proprie mansioni, rapporti di leale collaborazione con le Autorità, coopera con esse, salvaguardando la loro e la propria autonomia. In particolare, produce e fornisce tutti i documenti richiesti dalle Autorità e dalla CO.VI.SO.C. senza omissioni o manomissioni;
  1. c) quanto ai rapporti con calciatori (anche terzi), altri tesserati (anche terzi) e intermediari: si astiene dallo svolgere ogni attività comunque inerente al tesseramento, al trasferimento o alla cessione delle prestazioni sportive di calciatori e tecnici se non nell’esclusivo interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile. È fatto divieto di pattuire o comunque corrispondere a intermediari o comunque a tesserati, compensi, premi o indennità non giustificati e/o in violazione della normativa applicabile;
  1. d) quanto ai rapporti con la tifoseria: promuove un tifo leale e responsabile. La S.S. MONOPOLI 1966 SRL si astiene in ogni caso dal contribuire, con interventi finanziari o altre agevolazioni illecite, alla costituzione o al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri tifosi; tale rapporto è anche regolamentato da quanto previsto al punto 18
  1. e) quanto al doping: si deve attenere scrupolosamente alle norme dettate in materia di lotta al doping e per la salvaguardia della salute fisica e mentale dei calciatori nonché della correttezza delle competizioni sportive;
  1. f) quanto al match-fixing: si deve astenere dall’effettuare o accettare o dall’agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati a riceverle, sia non, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri e/o competizioni ufficiali cui la Società partecipa e comunque organizzati nell’ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A. e della F.I.G.C.

15.4     Ciascuno dei Destinatari che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti contrari ai principi indicati nel precedente articolo 15.3, devono informare, senza indugio, la Procura federale.

15.5     Ciascuno dei Destinatari si astiene dall’esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altre persone, tesserati e non, secondo quanto previsto dall’art. 9.4.

15.6     Annualmente la Società predispone e distribuisce agli interessati i regolamenti e la documentazione informativa per il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti.

  1. ATTUAZIONE SISTEMA SANZIONATORIO

16.1     L’impegno della Società è focalizzato al raggiungimento delle best practice relativamente alle sue responsabilità di business, etiche e sociali verso i suoi soci, il suo capitale umano e gli altri stakeholder, Il Codice Etico definisce le aspettative della Società nei confronti dei Destinatari e la responsabilità di cui questi devono farsi carico per trasformare tali politiche in azioni concrete.

16.2     La Società e, in primis, i suoi amministratori e i dirigenti, si impegnano affinché tali politiche ed aspettative siano comprese e messe in pratica nell’organizzazione. Essi sono responsabili nei confronti degli organi di controllo della Società e sono tenuti a farsi parte attiva affinché gli impegni espressi nel Codice Etico vengano attuati.

16.3     Le violazioni del Codice Etico sono passibili di sanzione, proporzionata alla gravità e declinata in base al tipo di rapporto che il Destinatario interessato intrattiene con la S.S. MONOPOLI 1966 SRL. I provvedimenti includono anche la cessazione del rapporto fiduciario con la Società con le conseguenze contrattuali previste e consentite dalle norme vigenti.

16.4     Eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti di Risorse umane per violazioni al Codice Etico saranno adottati in coerenza con la normativa applicabile, nonché con il “Codice del Lavoro”, ove applicabile. Per i Calciatori, si applicano i contratti e la normativa pertinente.

16.5     Per gli Altri collaboratori, i Fornitori, i Licenziatari ed i Partner, S.S. MONOPOLI 1966 SRL si riserva la facoltà di risoluzione del contratto o l’applicazione di altre azioni di tipo contrattuale, in virtù di clausole specificatamente previste allo scopo, come già richiamato all’articolo 7.5.

16.6     Il Comitato Controllo e Rischi potrà essere coinvolto nella valutazione di eventuali violazioni da parte di soggetti apicali secondo le procedure interne previste.

16.7     Gli Amministratori valutano l’adeguatezza del presente Codice Etico rispetto all’evoluzione del business o della principale normativa applicabile.

16.8     All’Organismo di Vigilanza, oltre alle proprie competenze relative al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, è richiesto altresì di esprimere pareri vincolanti in merito alla opportunità di revisione del presente Codice Etico, nonché di politiche e procedure interne allo scopo di garantirne la coerenza con lo stesso Codice Etico.

  1. SEGNALAZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE ETICO

17.1     Eventuali situazioni di sospetta violazione delle disposizioni di cui al presente Codice Etico, da parte di uno o più Destinatari, possono essere segnalate, senza indugio, da qualunque Destinatario, purché la segnalazione sia in buona fede e circostanziata, ovvero fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

17.2     I seguenti canali di comunicazione sono alternativamente utilizzabili per la raccolta delle segnalazioni:

  1. a) a mezzo e-mail, alla casella di posta elettronica: info@monopolicalcio.it;
  2. b) a mezzo pec, ssmonopoli1966@pec.net

17.3     Le segnalazioni saranno gestite tempestivamente e attraverso un processo predefinito. La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  richiede che le segnalazioni vengano fatte in forma nominativa, impegnandosi a mantenere riservata l’identità del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della S.S. MONOPOLI 1966 SRL o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

17.4     La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  tutela il Segnalante in buona fede contro ogni forma di ritorsione, discriminazione e/o di penalizzazione: ove tali atteggiamenti fossero riscontrati, la S.S. MONOPOLI 1966 SRL agirà di conseguenza.

17.5     Ugualmente la S.S. MONOPOLI 1966 SRL potrà reagire ai sensi della normativa applicabile verso chi, consapevolmente, dovesse effettuare segnalazioni false, infondate o pretestuose.

18 CODICE DI CONDOTTA AI PARTECIPANTI ALLE GARE UFFICIALI (GARE CASALINGHE E TRASFERTA)

La S.S. MONOPOLI 1966 SRL  intende promuovere un nuovo modello di gestione delle competizioni sportive, con l’obiettivo di recuperare la dimensione sociale del gioco del calcio, inteso quale strumento di formazione ed educazione ma anche di aggregazione ed integrazione, anche attraverso il superamento delle differenze tra individui o gruppi.

In questo contesto, la S.S. MONOPOLI 1966 reputa di fondamentale importanza assicurare il coinvolgimento dei propri tifosi e, in genere, di tutti coloro che accedono alla manifestazione sportiva, inclusi i tifosi delle squadre avversarie, poiché tutti i partecipanti, al pari degli altri protagonisti dell’evento sportivo, sono chiamati a dare il proprio contributo per garantire il sereno svolgimento della competizione e valorizzare i principi fondanti dello sport come la passione, il divertimento e la partecipazione.

Per il raggiungimento di tali fini, la Società ha adottato, ai sensi dell’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato della F.I.G.C. n. 15 del 7.03.2018) e della Circolare della F.I.G.C. dell’8.05.2018), il presente “Codice di Etico e di Condotta per i tifosi del MONOPOLI”.

Mediante il Codice di Condotta, che si integra con il Regolamento d’Uso dello Stadio “Veneziani” (“Regolamento d’Uso”), la Società intende condividere con i propri sostenitori e con tutti gli altri partecipanti inclusi i tifosi avversari ( “Destinatari”) i principi etici e comportamentali a cui si riconosce valore primario, così come le misure e le iniziative che saranno intraprese da S.S. MONOPOLI 1966 nei confronti di coloro che dovessero tenere comportamenti in contrasto con le relative previsioni o che comunque possano ledere l’immagine o la reputazione di S.S. MONOPOLI 1966, è la stessa S.S. MONOPOLI 1966 si esime da qualsivoglia azione che vada a infrangere le disposizioni emanate dagli Organi di Giustizia Sportiva e dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Nell’ambito del presente Codice di Condotta è, inoltre declinato il cd. “sistema di gradimento”, mediante il quale S.S. MONOPOLI 1966 assicurerà la valutazione e la gestione delle condotte non conformi alle previsioni ed ai principi di seguito enunciati.

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare il Codice di Condotta e il Regolamento d’Uso, che costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento contrattuale tra la Società e ciascun partecipante.

L’acquisto di un biglietto o di un abbonamento per le partite del MONOPOLI, o comunque l’accesso all’impianto presso cui si svolgono le gare del MONOPOLI, comporta l’accettazione delle disposizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’Uso vigenti, anche con riguardo al sistema di gradimento ed alle misure ivi previste in caso di violazione, nonché l’impegno a rispettarne le relative previsioni.

Al fine di consentire l’adeguata e compiuta conoscenza dei documenti, il Codice di Condotta ed il Regolamento d’Uso sono pubblicati sul sito internet www.monopolicalcio.it.

18.1. Correttezza e rispetto della normativa vigente

La correttezza dei comportamenti ed il rispetto della normativa vigente costituiscono valori primari per la S.S. MONOPOLI 1966.

La S.S. MONOPOLI 1966 accoglie le manifestazioni di sostegno e supporto dei propri tifosi in occasione delle gare. I comportamenti dei Destinatari non devono però porsi in contrasto con la normativa vigente o comunque costituire un pericolo per l’altrui incolumità e/o l’ordine pubblico. In occasione della partecipazione alle manifestazioni sportive, i Destinatari sono pertanto tenuti ad assicurare un comportamento corretto, improntato al rispetto di tutti coloro che partecipano all’evento (ad es., gli altri Destinatari, i giocatori in campo, ecc.) nonché di coloro che operano per preservare l’ordine pubblico ed assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, inclusi gli Steward e le Forze dell’Ordine.

In questo senso, i principi e le previsioni del Codice di Condotta devono ritenersi valide, e come tali devono essere rispettate.

18.2. Fair Play e lealtà sportiva

La S.S. MONOPOLI 1966 crede fermamente nei valori fondamentali dello sport quali il fair play e la lealtà sportiva, nonché nel contributo che lo sport può dare in termini di “socialità positiva”, aggregazione ed integrazione.

A questo proposito, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari allo spirito di lealtà sportiva o comunque all’ordinamento sportivo, essendo assolutamente vietato:

  1. a) compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare (ad es., invasioni di campo, ecc.);
  2. b) offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati di S.S. MONOPOLI 1966 o di altre società con l’obiettivo di alterare il risultato di una gara;
  3. c) costringere con violenza o minaccia o comunque indurre dirigenti o tesserati, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una gara;
  4. d) richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati della S.S. MONOPOLI 1966 o di altre società per l’ottenimento di indebiti benefici.

Coloro che commettano una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. c) e d).

18.3. La correttezza e l’integrità

La Società intende continuare a promuovere la presenza e la partecipazione dei propri tifosi, che rappresentano una componente fondamentale ed imprescindibile per il successo sportivo della squadra.

La S.S. MONOPOLI 1966 sarà sempre dalla parte dei tifosi che intendono supportare la squadra, nel rispetto della necessità di garantire comportamenti corretti, eticamente positivi e rispettosi del decoro.

In considerazione della esigenza prioritaria di assicurare il sereno e regolare svolgimento delle manifestazioni sportive nonché di tutelare l’immagine e la reputazione della S.S. MONOPOLI 1966 devono ritenersi assolutamente vietate le seguenti condotte:

  1. a) danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto sportivo;
  2. b) introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
  3. c) introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente;
  4. d) esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
  5. e) svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
  6. f) introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, salvo non preventivamente autorizzate dalle autorità competenti;
  7. g) introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espresse autorizzazioni richieste alle autorità competenti;
  8. h) introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, che siano diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della S.S. MONOPOLI 1966; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
  9. i) organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della S.S. MONOPOLI 1966;
  10. j) accedere e trattenersi all’interno dell’impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  11. k) tenere all’interno o nell’area riservata esterna dell’impianto sportivo comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume o comunque alle indicazioni della Società con riguardo a specifici settori dello Stadio.
  12. l) occupare all’interno dell’impianto sportivo un posto diverso da quello loro assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla Società su autorizzazione delle competenti autorità.

In aggiunta a quanto sopra, nell’ottica di ulteriormente valorizzare l’importanza dei principi di correttezza e integrità e tenuto conto dell’esigenza di tutelare anche i propri diritti e interessi, la S.S. MONOPOLI 1966 si riserva la facoltà di ritirare il proprio gradimento, secondo le modalità ed i termini di cui al successivo par. 7, a seguito dei seguenti comportamenti anche se posti in essere al di fuori dell’impianto sportivo:

  1. m) manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche;
  2. n) partecipazione a, o coinvolgimento in, disordini, scontri, risse o comunque in altri fatti che costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale;
  3. o) partecipazione, accertata con sentenza dell’Autorità Giudiziaria, a fatti costituenti reato e puniti con la reclusione superiore a tre anni;

18.4. Il rifiuto di ogni forma di violenza, insulto e discriminazione

La S.S. MONOPOLI 1966 rifiuta e ripudia fermamente qualsiasi forma di violenza sulle persone e sulle cose, nonché qualsiasi forma di insulto, offesa o discriminazione, incluse a titolo esemplificativo quelle per motivi di sesso, razza, stato di salute, nazionalità, origine territoriale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose.

Sono, quindi, espressamente vietate le condotte che, anche indirettamente, possano costituire una forma di violenza o discriminazione, o che comunque possano indurre altre persone a comportamenti analoghi, inclusi:

  1. a) i cori e le espressioni inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo;
  2. b) i cori e le espressioni che costituiscono offesa o insulto, anche in forma indiretta;
  3. c) l’introduzione e/o l’esposizione di striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, bandiere, i quali, da soli o in combinazione tra loro, possano costituire, per qualsiasi motivo e anche in forma indiretta, espressione di violenza, discriminazione, offesa, insulto;
  4. d) qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di altri tifosi, del personale di servizio (ad es., gli steward), delle Forze dell’Ordine, essendo in particolare condannata qualsiasi condotta idonea a generare o ad alimentare scontri, tafferugli, risse, ecc.

Coloro che commettano una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d).

18.5. La tutela dell’ordine pubblico

La tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità degli spettatori, degli atleti e di tutti coloro che operano nell’ambito delle manifestazioni sportive, è un’esigenza irrinunciabile per la S.S. MONOPOLI 1966.

Ai Destinatari è, pertanto, richiesto non solo di astenersi da qualsiasi comportamento o condotta idonea a costituire un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale, ma anche di cooperare con le Forze dell’Ordine ed il personale S.S. MONOPOLI 1966 per preservare il regolare e corretto svolgimento delle gare nonché per far cessare eventuali comportamenti vietati o pericolosi.

In particolare, sono espressamente vietate le seguenti condotte, ritenute pericolose per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale:

  1. a) introdurre nell’impianto sportivo pietre, coltelli, armi, oggetti atti o idonei ad offendere o a contundere, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità dei soggetti presenti nell’impianto;
  2. b) accendere e/o usare e/o lanciare, in direzione del campo di gioco o di altri settori, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi;
  3. c) lanciare dagli spalti, in direzione del campo di gioco o di altri settori, oggetti in qualsiasi modo atti ad offendere o idonei a contundere;
  4. d) accendere fuochi all’interno dell’impianto sportivo;
  5. e) introdurre cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell’evento;
  6. f) introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell’evento e degli spettatori;
  7. g) introdurre stampelle fatte salve espresse autorizzazioni;
  8. h) sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
  9. i) introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;
  10. j) accedere indebitamente, ad esempio mediante scavalcamenti di divisori ed altre strutture, a un settore diverso da quello riportato sul titolo di accesso;
  11. l) cedere il proprio titolo di accesso alla gara in violazione della normativa vigente e/o degli accordi con la S.S. MONOPOLI 1966;
  12. m) ostacolare in qualsiasi modo le Forze dell’Ordine o il personale della S.S. MONOPOLI 1966 che intervengano per far cessare comportamenti contrari alle previsioni del presente Codice di Condotta.

A tal riguardo si dispone che:

– per le condotte di cui sopra alle lett. a), b), c), d), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d);

– per le condotte di cui sopra alle lett. e), f), g), h), i), j), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a) e b);

– per le condotte di cui sopra alle lett. l), m), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a) e b).

E’ necessario che i Destinatari si adeguino alle misure di sicurezza e di controllo disposti dalla Pubblica Autorità e/o dalla Società S.S. MONOPOLI 1966 per motivi di ordine pubblico (ad es., controlli dei titoli e dei documenti per accedere allo Stadio; verifiche sugli striscioni e gli altri oggetti che si intendono introdurre nell’impianto; divieto di introdurre materiale ed oggetti vietati; ecc.), incluse quelle riguardanti:

– l’eventuale incedibilità dei titoli di accesso allo Stadio;

– l’eventuale sequestro di materiale e oggetti vietati;

– il collocamento dei tifosi ospiti esclusivamente all’interno del settore loro dedicato;

– l’adozione di restrizioni per l’accesso allo Stadio per i tifosi della S.S. MONOPOLI 1966.

18.6 Il Supporter Liaison Officer

Nell’ottica di agevolare i rapporti tra la Società ed i tifosi, fornendo a questi ultimi un punto di riferimento immediato, la S.S. MONOPOLI 1966 ha nominato un proprio Supporter Liaison Officer (“SLO”).

I tifosi potranno confrontarsi con lo SLO per eventuali questioni o problematiche connesse alla partecipazione alle gare sportive e a questo proposito è stata attivata una linea di comunicazione dedicata mediante istituzione della casella email info@monopolicalcio.it .

18.7 Il “sistema di gradimento”

  1. Le misure applicabili

S.S. MONOPOLI 1966 intende fare tutto quanto nelle proprie possibilità per assicurare a tutti coloro che intendano partecipare alle gare ed alle manifestazioni sportive della Società un ambiente sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, con una particolare attenzione per le esigenze delle famiglie e dei bambini.

In quest’ottica, conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato della F.I.G.C. n. 15 del 7.03.2018) e dalla Circolare della F.I.G.C. dell’8.05.2018, la violazione dei principi e delle regole comportamentali indicate nel presente Codice di Condotta e nel Regolamento d’Uso sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie da parte della Società, che potrà anche ritirare in via temporanea o definitiva il proprio gradimento, indispensabile ai fini dell’accesso all’impianto sportivo, a coloro che si renderanno protagonisti di condotte contrastanti con i predetti principi e regole.

In particolare, in caso di violazione del presente Codice di Condotta e/o del Regolamento d’Uso la S.S. MONOPOLI 1966 potrà adottare le seguenti misure, senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Società:

  1. a) diffida al rispetto del Codice di Condotta e/o del Regolamento d’Uso;
  2. b) allontanamento dall’impianto anche in corso di gara;
  3. c) sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo o risoluzione dell’abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
  4. d) rifiuto a contrarre in relazione all’acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all’acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.

I fattori rilevanti ai fini della determinazione della misura sono:

  • l’intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento, ove verificabili;
  • la gravità della violazione;
  • il danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o ad S.S. MONOPOLI 1966 e/o a soggetti terzi;
  • la commissione di violazioni dello stesso tipo nei tre anni precedenti (cd. recidiva);
  • la causazione di un pericolo effettivo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale;
  • l’eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione.

Si stabilisce al riguardo che:

– le misure sopra indicate potranno essere applicate anche congiuntamente, nella misura prevista nei precedenti paragrafi;

– nel caso in cui con una sola condotta siano state commesse più violazioni, si applica la misura più grave per esse previste;

– nei casi di particolare tenuità, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione;

– anche in caso di applicazione, nei confronti dei Destinatari, di una delle suddette misure, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente (ad es., sotto il profilo penale o amministrativo), nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità (ad es., il cd. “DASPO”, ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).

  1. Il procedimento sanzionatorio

Le misure da applicare unitamente alla relativa decorrenza sono stabilite dal Delegato alla Sicurezza dello Stadio “Veneziani” di S.S. MONOPOLI 1966 sulla base degli elementi, delle evidenze e delle informazioni raccolte, tenendo conto dei fattori indicati nel precedente par. A.

L’interessato sarà informato circa l’applicazione della misura mediante comunicazione inviata, a mezzo email o posta elettronica certificata o raccomandata a.r., all’indirizzo risultante dal modulo di abbonamento o dai pubblici registri.

  1. Richiesta di riesame della misura sanzionatoria

Ricevuta l’informazione circa l’applicazione della misura o comunque la sospensione o il ritiro del gradimento, entro i successivi 7 giorni l’interessato avrà facoltà di richiedere il riesame della misura alla S.S. MONOPOLI 1966, mediante email da inviare all’indirizzo info@monopolicalcio.it Oppure ssmonopoli1966@pec.net

Mediante la richiesta di riesame l’interessato potrà rappresentare la propria posizione anche mediante l’allegazione di documenti.

La S.S. MONOPOLI 1966 deciderà in via definitiva, sulla base degli elementi a disposizione, se confermare, modificare o revocare la misura applicata, dandone in ogni caso informativa all’interessato, fermi restando i diritti riconosciuti a quest’ultimo dalla normativa vigente, incluso quello di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

Redazione

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