In merito a quanto accaduto domenica, nella sfida tra Atletico Orta Nova e Bella Vita Puglia (clicca qui per saperne di più), si è espresso in giornata odierna il giudice sportivo. Di seguito, la sua deliberazione:
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Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato:
che il direttore di gara al 25° del 2° tempo era costretto a sospendere temporaneamente la gara a causa di
una rissa generata dal calciatore n. 1 Lamanna Paolo della Società ASD Atletico Orta Nova che, a seguito di
un provvedimento dell’arbitro, reagiva nei confronti di un avversario colpendolo con un calcio;
che la società ASD Bella Vita Puglia si rifiutava di riprendere la gara, nonostante i diversi inviti dell’arbitro;
che, pertanto, l’arbitro non poteva riprendere la gara;
visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 del C.G.S.
DELIBERA
-di comminare alla società ASD Bella Vita Puglia la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato
di 3 – 0 in favore della società ASL Atletico Orta Nova;
-l’ammenda di euro 150,00 per prima rinuncia;
– La punizione sportiva della penalizzazione di n. 1 punto in classifica.
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