Il Giudice Sportivo;
letti gli atti ufficiali;
rilevato che con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo (inoltrato a controparte), l’ A.S.D. NOVOLI eccepiva la posizione irregolare del tesserato DI GIOIA ROCCO ALESSANDRO (BITONTO) che non avrebbe scontato la squalifica per una giornata pubblicata sul Comunicato Ufficiale nº 76 del 30/04/2014, riferita alla precedente stagione sportiva in cui il medesimo militava nella società ATLETICO MOLA;
che la reclamante richiamava il disposto dell’art. 22 comma 6 C.G.S. – il quale prevede che il calciatore colpito dalla sanzione – che abbia cambiato società – debba scontare la squalifica per le residue giornate in cui la prima squadra della nuova società disputa gare ufficiali;
che, pertanto, chiedeva di infliggere alla società BITONTO la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 ai sensi dell’art. 17 comma 5 C.G.S.;
che con memoria del 25/09/2014 l’U.S. BITONTO ha fatto riferimento a quesiti posti alla Corte Federale in materia di squalifiche (non precisando gli estremi al fine di consentire la verifica di quanto dedotto), in base ai quali chi debba scontare a fine stagione una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del campionato Juniores, dovrebbe scontarle in gare omogenee a quelle per la quale aveva riportato la sanzione;
la resistente dichiarava poi che la precedente società di appartenenza aveva disputato altre gare dopo la pubblicazione del C.U. nº 76/2014 e, in via gradata, che il tesserato DI GIOIA ROCCO ALESSANDRO dovrebbe scontare la squalifica residua in gare del campionato Juniores;
che questo Giudice Sportivo ha verificato che la società ATLETICO MOLA non ha disputato nella scorsa stagione alcuna ulteriore gara nel campionato regionale Juniores, dopo la pubblicazione del C.U. nº 76/2014;
che, in subjecta materia, l’interpretazione della norma offerta dalla reclamante risulta sposata dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio con sentenza del 30/05/2014, dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Molise con sentenza del 31/10/2013, e dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Calabria con sentenze del 29/10/2013 e del 20/11/2013;
che questo Giudice Sportivo aderisce a tale interpretazione della norma in contestazione, rilevando che la partita è stata disputata nell’ambito della prima giornata del campionato di Eccellenza 2014/2015 e, pertanto, costituiva la prima gara in cui il tesserato squalificato poteva e doveva scontare la sanzione;
pertanto
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo dell’A.S.D. NOVOLI e, per l’effetto, di comminare ex art. 17 comma 5 C.G.S. all’U.S. BITONTO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore dell’ A.S.D. NOVOLI;
2) non addebitare la tassa reclamo, alla luce dell’accoglimento del medesimo.
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