Cambia il risultato a favore della Omnia Bitonto. La gara era terminata con il risultato di 0-0.
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che con reclamo tempestivamente preannunciato la soc. ASD OMNIA BITONTO chiedeva infliggersi alla soc. POL. D. ATLETICO STORNARA la punizione sportiva della perdita della gara;
quanto sopra poiché, in qualità di assistente dell’Arbitro, il sig. MAGGIORE NICOLA non avrebbe potuto prendere parte alla gara, in quanto inibito fino al 27/10/2014 (come da CU 26 del 09/10/2014); che da puntuale verifica del richiamato Comunicato Ufficiale, è emersa l’inibizione comminata al sig. MAGGIORE NICOLA fino al 27/10/2014;
Tanto rilevato, visti ed applicati gli artt. 17 commi 1 e 5, 19 comma 11.4 e 22 comma 8 C.G.S.;
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo della soc. ASD OMNIA BITONTO e, per l’effetto, comminare alla soc. POL. D. ATLETICO STORNARA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore della soc. ASD OMNIA BITONTO;
2) di non addebitare la tassa reclamo a carico dell’istante, alla luce dell’accoglimento del gravame.
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