Sentenza Brindisi: il dispositivo con le motivazioni

Sentenza Brindisi: il dispositivo con le motivazioni

Motivi della decisione

GARE BRINDISI – SAN SEVERO DEL 30.11.14 E POMIGLIANO – BRINDISI del 14.12.2014.

I fatti relativi alle suindicate due gare sono stati accertati con assoluta certezza. Illuminanti a tal fine sono le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese al G.I.P. di Catanzaro dal Presidente della Società Brindisi. É vero che la sua posizione è stata separata da quella degli altri deferiti in ragione della omessa rituale comunicazione della fissazione del 27 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2015-2016 dibattimento, ma le sue dichiarazioni possono e debbono essere valutate, anche per la sussistenza della responsabilità diretta del Brindisi. Inoltre anche Flora Giorgio, pur negando il proprio coinvolgimento nella combine, sostanzialmente ammette che essa è stata effettivamente portata a termine dagli altri deferiti. Sostengono l’ipotesi accusatoria anche le dichiarazioni del deferito Marzocchi che ha collaborato all’accertamento della verità. Tali dichiarazioni sono ampiamente riscontrate dagli esiti evidenti delle intercettazioni telefoniche (conversazioni e SMS) che consentono di ricostruire nei dettagli i fatti e le singole responsabilità. Va infine valutato come elemento indiziante anche il linguaggio criptato abitualmente usato dagli incolpati nelle loro comunicazioni. Risulta quindi provato che prima che si disputasse la partita con il San Severo, il deferito Ciccarone prese contatti con Carotenuto facendogli intendere con il consueto gergo criptato cosa volesse (vedi intercettazioni telefoniche). Esordiva dicendo all’interlocutore che il “natale era ormai prossimo “…e non abbiamo un euro…dobbiamo vedere di fare qualcosa…”. Carotenuto si diceva subito d’accordo, al punto da incontrare Ciccarone quella sera stessa e discutere di persona dell’affare da organizzare insieme. Successivamente il Ciccarone, contattava telefonicamente Daleno Savino (consulente di mercato del Brindisi) al quale rappresentava con il consueto linguaggio sibillino di aver già da tempo (3 novembre 2014) contattato alcuni giocatori e ,quindi, di poter essere in grado di organizzare la combine della partita. Ciccarone, preso atto della disponibilità di Daleno, lo informava che lo avrebbe ricontattato per fissare un incontro di persona non appena riusciva a contattare il calciatore che doveva essere presente anche all’incontro. (….con questi due ragazzi quà….ci avevo parlato già un po’ di tempo fa per il trasferimento a dicembre e questo sarebbe disposto… vuole venire davanti a te cosi facciamo una cosa chiara e precisa…). Dalle intercettazioni si evince che, come promesso, Ciccarone contattasse nuovamente il Daleno rappresentandogli l’esigenza di un incontro di persona al quale sarebbe intervenuto anche il calciatore del San Severo che in gergo chiama procuratore. (…eeh…dimmi una cosa noi ci dovremmo incontrare perché poi viene pure il procuratore io poi la settimana prossima non ci sto…). Daleno informava della combine Flora Giorgio riferendogli del progetto di “filotto” (vale a dire di successive combines che avrebbero dovuto garantire al Brindisi la vittoria fino alla partita con l’Andria), suscitando le ire del padre di questi, il Presidente Flora Antonio che non si fidava della riservatezza del figlio, definito “un ragazzino di 13 anni”. La Procura ha ricostruito dettagliatamente, sulla base delle intercettazioni telefoniche disposte dall’A.G.O. tutta la frenetica attività preparatoria posta in essere prima della partita dal Daleno e dal Ciccarone, veri e propri motori dell’attività fraudolenta che avrebbe dovuto portare alla alterazione di sette-otto gare a vantaggio del Brindisi. Partecipa a tale attività anche Vito Morisco, Direttore sportivo della Società, presente ad un incontro preparatorio tenutosi con Daleno e Flora Antonio il 27 novembre 2014, tre giorni prima della partita contro il San Severo, presso la casa del Presidente. Con tutta evidenza non è possibile che a un incontro del genere partecipassero persone estranee all’accordo fraudolento. Due giorni prima della gara con il San Severo, Daleno e Ciccarone avevano occasione di sentirsi ancora una volta e il D.S. del Neapolis ribadiva le condizioni pattuite nell’incontro precedente puntualizzando che 28 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2015-2016 alla gara avrebbe assistito pure il “procuratore”, ovvero il fratello Vinicio, raccomandando al Daleno di liquidargli il compenso dovuto al termine della partita. Il linguaggio, evidentemente criptico, svelava il reale oggetto del discorso laddove Ciccarone ripeteva, più volte, a Daleno la necessità di “chiudere la situazione” subito dopo l’incontro. L’insistenza di Ciccarone coglieva un po’ di sorpresa l’interlocutore che, per tranquillizzare l’amico, gli garantiva la presenza pure del Presidente Flora .Quindi risulta evidente come nell’incontro tenutosi il 27 novembre tra Daleno, il Presidente Antonio Flora e il Direttore sportivo Morisco venissero definiti i termini dell’accordo illecito. Dalle intercettazioni si evince anche come ad un giorno della partita Ciccarone provvedesse a effettuare una scommessa sulla gara alterata. Infatti, contattava telefonicamente la solita agenzia di scommesse e dettava le partite su cui “puntare”. Il Ciccarone rendeva partecipe del risultato certo anche l’amico Salvatore Astarita, cui dettava per telefono le partite su cui puntare tra cui proprio Brindisi – San Severo (risultato 1). Nella telefonata intercettata Astarita si dimostra a conoscenza della combine e chiede a Ciccarone di indicargli un pronostico certo in quanto aveva bisogno di denaro. Sempre dalle intercettazioni emergono alcune difficoltà sorte immediatamente prima della partita in ordine alle modalità di corresponsione del compenso che il Ciccarone avrebbe voluto percepire in anticipo tramite il fratello Vinicio, presente allo Stadio. Ciò non accade perché i dirigenti del Brindisi, evidentemente non fidandosi, non fanno arrivare il denaro. A questo punto la combine rischia addirittura di saltare ma poi tutto viene risolto con l’intervento del Daleno e di Flora Giorgio. La piena consapevolezza della combine Brindisi – San Severo da parte del Direttore sportivo brindisino, Morisco Vito, emerge chiaramente anche dalla intercettazione della telefonata nella quale Daleno informa Morisco delle difficolta sorte, in ordine alla combine, a pochi minuti dall’inizio della gara, in quanto il loro complice Ciccarone pretendeva immediatamente i soldi da corrispondere anche al portiere del San Severo Carotenuto: “…omissis… Savino DALENO: no …ti dico ehm..vabbè’ poi te lo dirò di persona per quella situazione che avevamo organizzato Vito MORISCO: ah ah ah Savino DALENO: che avevamo parlato di quell’under..poi quelli li hanno pretesi, se no dimenticatevi di noi, se no a noi lasciateci stare che non ne vogliamo sapere che noi abbiamo detto si..non è che potete venire alle undici la domenica mattina a dirci che il ragazzo non lo volete più! e ..se tu vedi quello che ha combinato …omissis…” Nella prosecuzione del discorso il Daleno rappresentava al Morisco quanto si era esposto il portiere Carotenuto per subire i goal “…omissis… Savino DALENO: nooo…il ragazzo..si si quello che ha combinato, vediti le immagini”. Nel deferimento vengono poi convincentemente e dettagliatamente ricostruite le fasi della corresponsione del compenso nelle quali i soliti Ciccarone e Daleno svolgono il ruolo principale. La combine ebbe quindi a concretizzarsi in quanto la SSD Calcio Città di Brindisi ottenne il risultato di 2 – 1; la vittoria fu conseguita grazie alle “papere” commesse dal portiere della USD San Severo Carotenuto William. 29 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2015-2016 Quanto sopra esposto emerge chiaramente già dalle intercettazioni telefoniche, che integrano e conferiscono ampio e definitivo riscontro alle dichiarazioni ampiamente confessorie rese il 21/5/2015 al GIP di Catanzaro dal Presidente del Brindisi. In tale vera e propria confessione Flora Antonio conferma tutte le modalità di svolgimento dell’accordo illecito anche se non nomina Morisco e esclude da ogni responsabilità il figlio Giorgio. Nelle dichiarazioni da quest’ultimo rese al GIP di Catanzaro nella medesima data del 21/5/2015 si trova ulteriore conferma dello svolgimento della combine fatta eccezione per il ruolo del Flora Giorgio che pur ammettendo la altrui realizzazione dell’illecito, nega ogni personale coinvolgimento. La responsabilità del Flora Giorgio nell’illecito relativo alla gara con il San Severo emerge però dalla telefonata intercorsa con il Daleno tre giorni prima della partita: “ omissis… Giorgio FLORA: Savino…passa tutto per domenica… …omissis… Savino DALENO: Si….basta…(P.I.)…puoi fare….l’unica cosa se convinci il Presidente a non smantellare tutto….Giorgio FLORA: Savino dipende da domenica…te lo ripeto ha ragione…dipende da domenica..Savino DALENO: A me lo dici!….ed io domenica…. …omissis… Percepita la preoccupazione di Giorgio Flora, Daleno Savino rassicurava in ogni modo il vice Presidente del Brindisi, facendogli capire che dalla domenica successiva fino alla partita con l’Andria, la loro squadra avrebbe vinto tutte le partite. La prima tappa del “filotto” era proprio la partita contro il San Severo, la domenica successiva. Ai dubbi di Flora Giorgio, Daleno rispondeva assicurandogli che già l’indomani avrebbe avuto “l’incontro” in cui avrebbe definito la combine in favore del Brindisi. Al termine della conversazione Flora Giorgio si preoccupava che suo padre Antonio, Presidente del Brindisi, fosse al corrente di quanto Daleno gli stava riferendo. Daleno, anche questa volta, rassicurava il suo interlocutore dicendogli di aver già informato di tutto il Presidente. Pertanto è evidente non solo la consapevolezza ma anche il concorso del Flora Giorgio (che, si ricordi, era vice Presidente del Brindisi con poteri di rappresentanza) nell’assumere in proprio e nel rafforzare l’altrui volontà di portare a termine la combine per la partita della domenica successiva con il San Severo. Inoltre Giorgio Flora viene interessato dal Daleno per risolvere il problema del pagamento del corrispettivo allorché il giorno della partita la combine rischiò di saltare. È proprio a lui che il Daleno si rivolge quando i soldi non arrivano allo stadio. Analogo copione viene seguito dai deferiti per la gara Pomigliano / Brindisi del 14/12/2014. Anche in questo caso i principali artefici della combine sono Ciccarone e Daleno. Quest’ultimo, sollecitato da Flora Antonio a portare avanti il progettato “filotto” il 9/12/2014 prende contatto col Ciccarone che gli fa presente di non essere disponibile a sopportare i malintesi sul pagamento accaduti in occasione della gara col San Severo (cfr intercettazioni telefoniche del 9/12/2014). Daleno rassicura Ciccarone che tali malintesi non si sarebbero ripetuti. A questo punto il Ciccarone prende contatto con l’amico Marzocchi per cercare di contattare qualche calciatore del Pomigliano. L’esito di questi contatti non è emerso ma è comunque chiaro che siano stati effettivamente compiuti da tutti i deferiti atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara. Oltre all’evidente attività di Ciccarone e Daleno, Giorgio Flora chiede ripetutamente a Daleno di essere 30 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2015-2016 aggiornato sull’evoluzione della combine in esame. In due telefonate del 13/12 – ore 10.17 e ore 12.39 – chiede a che punto fosse l’affare e Daleno gli assicura che la combine era prossima alla definizione, aspettando solo che la controparte gli comunicasse i dettagli dell’operazione. Dalle intercettazioni risulta come il Daleno tenesse il Presidente Flora Antonio costantemente al corrente dello stato della trattativa della combine, riferendogli di aver informato Ciccarone che la parte terminale della trattativa sulla combine (compreso la consegna del denaro) l’avrebbe condotta, in rappresentanza del Brindisi, il Direttore Vito Morisco. Il 13/12/2014 Daleno ripete la stessa comunicazione che aveva appena reso al Presidente Flora Antonio in ordine alla fase finale della combine, al Giorgio Flora. Anche in intercettazioni successive alla partita emerge l’attivo coinvolgimento del Giorgio Flora. In questa conversazione con il Daleno il figlio del Presidente manifesta al suo interlocutore quanto era arrabbiato il padre in quanto si riteneva truffato avendo investito parecchi soldi. “…omissis… Giorgio FLORA: lo so, lo so! tu hai messo tutto però lui si è incazzato perché qualcosina, qualcosina…sai il contributo l’ha dato! Savino DALENO: ah, alla faccia, alla faccia! Giorgio FLORA: stà pure incazzato! Savino DALENO: si, si, si…omissis…”. Anche il Direttore sportivo Vito Morisco partecipa attivamente alla combine. Come già detto è il delegato del Brindisi a partecipare all’ultima fase della combine e, quindi, al pagamento del corrispettivo. Intorno alla mezzanotte del 14 dicembre 2014, giorno della partita combinata, Ciccarone avvisava Morisco di essere in partenza per raggiungerlo presso l’albergo dove alloggiava, a Nola (NA). Pochi minuti dopo Ciccarone telefonava a Daleno informandolo che stava partendo per raggiungere Morisco, avendo la premura di mettere al corrente l’interlocutore di quanto sarebbe accaduto l’indomani. Ciccarone non poteva essere allo stadio di Pomigliano ma garantiva a Daleno che sarebbe stato ben rappresentato da Marzocchi. Il calciatore della Puteolana, che stava seguendo Ciccarone all’appuntamento con Morisco, sarebbe stato sugli spalti dello stadio del Pomigliano, pronto per riscuotere il prezzo della combine. I dettagli dell’affare sarebbero stati definiti di lì a poco con il D.S. del BRINDISI, che i Ciccarone e Marzocchi avrebbero istruito sul da farsi : “…omissis… Savino DALENO: ehm… ah, ce la vediamo tutto con Emanuele allora?! Antonio CICCARONE: si si, però io porto con me già stasera, io ho dovuto aspettare …omissis… Antonio CICCARONE: allora adesso sto andando a prenderlo a casa e lo sto portando da Vito, Savino DALENO: ah! Antonio CICCARONE: andiamo a parlare con Vito e poi lui, Vito sa tutto come deve fare …omissis…” L’incontro finale avveniva quindi nella tarda notte del 14 dicembre 2014, alle ore 2.01 quando Ciccarone, Morisco e Marzocchi si incontravano e definivano la trattativa della combine. Anche per questa partita le dichiarazioni rese al G.I.P. di Catanzaro da Antonio e Giorgio Flora trovano integrazione e riscontro nelle emergenze probatorie delle intercettazioni telefoniche. Inoltre anche il deferito Marzocchi ha ammesso le sue e le altrui colpe (cfr. audizione davanti alla Procura Federale del 24/6/2015) tanto che la Procura Federale ha chiesto per lui l’applicazione dell’art. 24 CGS. Unitamente a tali elementi probatori e alla luce di essi va valutato il linguaggio criptato utilizzato dai deferiti nelle loro comunicazioni. 31 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2015-2016 Da quanto sopra esposto emerge che per i fatti relativi alle gare Brindisi/San Severo e Pomigliano/Brindisi tutti i deferiti sono responsabili degli illeciti disciplinari loro rispettivamente ascritti. Come già detto la posizione di Antonio Flora è stata stralciata a causa dell’omessa comunicazione della fissazione del dibattimento. I fatti a lui ascritti possono essere scrutinati incidentalmente ai fini della valutazione della responsabilità diretta della Società SSD Calcio Brindisi. Passando all’esame delle posizioni individuali, va in primo luogo disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva sollevata dal Daleno. Oltre a quanto si evince dalle intercettazioni, dalle dichiarazioni rese al GIP da Antonio e Giorgio Flora emerge chiaramente l’importante ruolo attivo svolto dal Daleno nell’ambito del Brindisi. Antonio Flora lo definisce “mio collaboratore” e a lui si rivolge per ogni incombenza. Come riferisce Giorgio Flora, di fatto è Daleno che definisce e realizza le strategie di mercato della Società. Daleno stesso parla e si comporta come un dirigente di fatto della Società e arriva a fornire in parte o quanto meno a anticipare la provvista per la seconda combine. E’ evidente quindi come il Daleno abbia svolto un importante ruolo attivo all’interno del Brindisi e rientri per questo nell’ipotesi prevista dall’art. 1 bis comma 5 del CGS. Daleno e Ciccarone si sono associati per commettere un numero indefinito di illeciti (il c.d. “filotto”) con il Presidente del Brindisi che per questo dovrà essere separatamente giudicato. Pertanto sono responsabili, oltre che dei singoli illeciti (e il Ciccarone anche della violazione dell’art. 6 c. 2 e 5), della violazione dell’art. 9 CGS. A loro deve essere preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione stante la gravità delle infrazioni commesse. Giorgio Flora era il vice Presidente con poteri di rappresentanza del Brindisi. Non è esatto quindi che non svolgesse alcun ruolo effettivo all’interno della Società. Se il suo unico interesse fosse stato quello di ottenere la tessera federale che bisogno ci sarebbe stato di conferirgli poteri tanto ampi? Non è vero neppure che il giorno dello svolgimento della gara Brindisi / San Severo non sapesse nulla della combine. Il Daleno aveva discusso con lui della questione tre giorni prima. Del resto perché mai il Daleno proprio a lui si rivolgerebbe il giorno della gara per avere notizie del denaro promesso? Deve quindi essere dichiarato responsabile delle violazioni disciplinari contestategli. Analoghe considerazioni, per le ragioni sopra esposte, valgono nei confronti di Vito Morisco, che peraltro non ha inteso svolgere alcuna difesa. Responsabile anche il calciatore William Carotenuto che con le sue “papere” ha praticamente portato a termine l’illecito accordo, garantendo il conseguimento del risultato concordato nei contatti con Ciccarone (telefonata ed incontro) sopra descritti. Salvatore Astarita è responsabile della violazione dell’art.6 comma 2 CGS (che assorbe la violazione di cui all’art 6 comma 5 per la condotta del concorrente Ciccarone) nonché di omessa denuncia dell’illecito del quale era venuto a conoscenza. Le telefonate intercettate, di contenuto in equivoco, di cui si è detto trattando la posizione di Ciccarone, costituiscono prova incontrovertibile di entrambe le violazioni ascritte ad Astarita. 32 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2015-2016 Emanuele Marzocchi ha ammesso gli addebiti e ha collaborato per l’accertamento dei fatti tanto che la Procura ha chiesto per lui l’applicazione dell’art. 24 CGS. Tale beneficio può essergli accordato alla luce delle dichiarazioni rese dal deferito. La SSD Calcio Città di Brindisi risponde per responsabilità diretta non solo della condotta di Antonio Flora (accertata incidentalmente a questo solo fine) ma anche di quella di Giorgio Flora vice Presidente con potere di rappresentanza della Società. Risponde inoltre per responsabilità oggettiva della condotta di Vito Morisco e Savino Daleno. La Società Neapolis Srl risponde per responsabilità oggettiva della condotta di Ciccarone Antonio. Nella determinazione della sanzione va tenuto conto che tale condotta si è realizzata al di fuori dell’attività sociale. La USD San Severo risponde per responsabilità oggettiva della condotta del tesserato William Carotenuto. Nella determinazione della sanzione si deve tener conto che tale condotta ha danneggiato la USD San Severo, che la condotta degli altri calciatori della squadra nel corso della gara incriminata appare ispirato a correttezza e lealtà sportiva e, infine, che la Società ha adottato un codice etico interno finalizzato al rispetto dei valori sportivi da parte dei propri tesserati. La Società USD Akragas Città dei Templi Srl risponde per responsabilità oggettiva della condotta del tesserato Salvatore Astarita. Anche in questo caso nella determinazione della sanzione va tenuto conto che tale condotta si è realizzata al di fuori dell’attività sociale. La SSD Puteolana 1902 Internapoli risponde per responsabilità oggettiva della condotta del tesserato Emanuele Marzocchi. Ai sensi dell’art. 24 comma 2 CGS il beneficio previsto per il Marzocchi può essere esteso anche alla Società di appartenenza.

fonte: brindisimagazine.it

lattu10

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