Ostuni: Vittoria a tavolino per i gialloblù dopo la partita con il Salento Football.

Ostuni: Vittoria a tavolino per i gialloblù dopo la partita con il Salento Football.

Calciatore non tesserato e gara persa a tavolino. Tre punti preziosi sono stati immagazzinati dall’Ostuni Calcio del Presidente Antonio Molntino. È infatti di pochi minuti fa la notizia che il giudice sportivo, ha comminato la vittoria a tavolino per 3-0 in favore dell’Ostuni dopo l’incontro con laSalento Football del 25 ottobre scorso, la gara si concluse per 5-0  a favore della compagine leccese.

Di seguito il testo del comunicato ufficiale:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 25/10/2015 SALENTO FOOTBALL – OSTUNI 1945

Il Giudice Sportivo;

letti gli atti ufficiali;

rilevato che con tempestivo reclamo inoltrato alla controparte l’ASD OSTUNI 1945 eccepiva la posizione irregolare del tesserato SUTI ELJO (ACD SALENTO FOOTBALL), in quanto non regolarmente tesserato alla data del 25/10/2015; chiedeva pertanto che il Giudice Sportivo desse applicazione all’art. 17 comma 5 CGS,comminando alla Società ACD SALENTO FOOTBALL la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in proprio favore.

Rileva questo Giudice Sportivo che il tesserato SUTI ELJO (ACD SALENTOFOOTBALL) schierato con il numero 15, é entrato in campo al 25º del II^ tempo in sostituzione del numero 4 FRASSANITO Andrea: pertanto ha preso parte attivamente alla gara oggetto di reclamo.

Attraverso l’attestazione rilasciata dall’ufficio tesseramenti presso il Comitato Regionale Puglia é emerso che il giocatore SUTI ELJO é stato tesserato dall’ACD SALENTO FOOTBALL solo in data 30/10/2015, pertanto alla data di disputa dell’incontro (25/10/2015) era in posizione irregolare.

Pertanto

D E L I B E R A

1) di accogliere il reclamo proposto dalla ASD OSTUNI 1945 e, per l’effetto, di comminare all’ACD SALENTO FOOTBALL la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3, alla luce del dettato dell’art. 17 comma 5 CGS;

2) di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

laquis

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