Arrivata poco fa la decisione del giudice sportivo di Serie D sul ricorso presentato dalla Puteolana in merito alla gara di campionato tra Portici e Puteolana conclusasi 4-0 per i padroni di casa.
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. PUTEOLANA 1902, con il quale si richiede che venga inflitta alla SSD PORTICI 1906 la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., deducendola irregolare posizione, nella gara in epigrafe del calciatore SCHIAVI PIO, schierato in campo dalla SSD PORTICI 1906 con il n. 2 sin dall’inizio della gara, nonostante al medesimo fosse stata comminata una squalifica per una gara, con C.U. n. 153 del 3 maggio 2021;
– rilevato che secondo la tesi della reclamante la medesima squalifica per una gara non sarebbe stata scontata nel corso della gara Taranto -Portici del 9 maggio 2021 in quanto la medesima “non è stata omologata” e, pertanto, il calciatore SCHIAVI PIO sarebbe “ancora in corso di squalifica”;
– lette le Controdeduzioni fatte pervenire dalla S.S.D. PORTICI 1906 con cui si chiede il rigetto del reclamo poiché “manifestamente infondato” e la condanna della ricorrente alle spese di lite;
– rilevato come la fattispecie dedotta nel presente giudizio debba chiaramente essere ricondotta al regime descritto dall’art. 21, comma 4, CGS, secondo cui “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono
concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3?0 o 6?0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva”,
– osservato come l’interpretazione che la reclamante offre dell’art. 21, co. 4, CGS si palesa manifestamente infondata, bastando all’uopo considerare che:
a) al momento della gara in epigrafe, non era intervenuto alcuna decisione definitiva di codesto Giudice sportivo sulla gara a cui il calciatore SCHIAVI PIO non ha preso parte (in ragione della squalifica comminata);
b) anche qualora fosse intervenuta una decisione di annullamento della gara (contrariamente a quanto, nelle more, occorso nel caso di specie) il calciatore SCHIAVI PIO avrebbe dovuto scontare la squalifica solo “nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento
definitivo”, come previsto dallo stesso art. 21, co. 4, CGS;
c) assecondando l’interpretazione proposta dalla reclamante, la corretta esecuzione (e la portata afflittiva) di un qualunque provvedimento sanzionatorio risulterebbe condizionata da eventuali (impronosticabili e successivi) reclami proposti dai sodalizi avversari contro l’omologazione della gara (ovvero delle gare) a cui il calciatore in squalifica non ha preso parte e ciò, indipendentemente dalla fondatezza degli addebiti e, pertanto, dalla regolarità della medesima.
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 4-0 in favore della SSDPORTICI 1906;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. PUTEOLANA 1902;
4) di condannare la dalla A.S.D. PUTEOLANA 1902 al pagamento delle spese in favore dell’AZ PICERNO S.r.l., per un importo pari ad euro 500, in forza dell’art. 55, comma 1, C.G.S.
Fonte:NotiziarioCalcio.com