Il tesseramento dei minori stranieri nel settore dilettantistico: l’autorizzazione della SottoCommissione nominata dalla Commissione per lo Status dei Calciatori
Nell’ultima sessione di mercato una associazione sportiva dilettantistica ha tesserato due minori extracomunitari di grande talento. Vista la qualità dei ragazzi alla prima partita utile il mister li schiera in campo. Tuttavia, la scelta del Mister costa la sconfitta a tavolino per la squadra per violazione dell’articolo 17 del Codice di Giustizia sportiva. Per quale motivo è stata comminata tale sanzione?
Il sodalizio ha commesso ben due violazioni. Il caso proposto è particolarmente delicato anche perchè la disciplina del tesseramento di giocatori stranieri nei campionati della LND rappresenta un incastro tra varie normative: le disposizioni delle Norme Organizzative Interne della Figc (Noif), le nuove normative Fifa in materia di minori in vigore dal 01 Ottobre 2009 oltre a tutta la normativa interna statale in materia di immigrazione.
La normativa Fifa, in particolar modo, riduce significativamente la circolazione di tali atleti allo scopo di impedire che degli atleti minorenni vengano estirpati dal loro contesto sociale per mere finalità speculative legate, ovviamente, allo svolgimento dell’attività sportiva.
Il fondamento della normativa federale è costituito dall’art. 40 bis Noif. Tale articolo negli anni ha visto continue integrazioni e correzioni, più recentemente dalle disposizioni della legge Bossi-Fini in materia di permessi di soggiorno. In pratica le società della Lnd possono tesserare entro il 31/12 e schierare in campo un solo calciatore straniero che sia stato tesserato per società appartenenti a Federazioni estere.
È facile comprendere che, aver tesserato due atleti extracomunitari, rappresenta già di sè una violazione. Ma non finisce qui. I due ragazzi sono anche minorenni. Come riferito tutta la procedura deve svolgersi seguendo le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia. A tal fine la normativa distingue tra giocatori comunitari ed extracomunitari:
per i calciatori extracomunitari deve essere documentato: a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”; b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell’Ente competente attestante la regolare assunzione; c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità; d) la residenza e il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa;
per i calciatori comunitari: a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”; b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa.
E’ previsto, dunque sia un limite numerico che temporale. A fronte dell’affermazione dei principi di libertà di circolazione e stabilimento dei cittadini comunitari in territorio UE sono presenti delle restrizioni che colpiscono i calciatori stranieri che siano stati tesserati per Federazioni estere senza, tuttavia, porre una distinzione tra comunitari ed extracomunitari.
Con riferimento ai minori stranieri le procedure relative al tesseramento sono, peraltro, ancora più complesse anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina ad hoc prevista dalla Fifa, contenuta nel Regolamento sullo Status e trasferimenti dei calciatori in vigore dal 01 Ottobre 2009. In particolare, con tale riforma e con l’introduzione dell’art. 19 Regolamento Fifa, è stato previsto che, ogni trasferimento internazionale, ed ogni primo tesseramento è soggetto alla approvazione di una Sotto – Commissione nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori.
Se, infatti, per i dilettanti italiani, ai sensi dell’art. 39, comma 3, NOIF, il tesseramento decorre, ad ogni effetto, dalla data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste, per gli atleti minorenni stranieri il tesseramento decorre dalla data di ratifica dello stesso da parte della Figc, comunicata in forma scritta alla società.
Qualsiasi violazione di questa disposizione è sanzionata così come stabilito dal Codice disciplinare della Fifa. In tali casi è prevista l’irrogazione di sanzioni a carico di tutti i soggetti coinvolti nel trasferimento: la Federazione che non ha inoltrato la propria richiesta alla sotto-commissione, la Federazione di provenienza per aver rilasciato il Certificato internazionale di trasferimento senza l’approvazione della sotto-commissione e, ovviamente, la società che ha concluso il contratto per il trasferimento del minore e lo abbia impiegato senza attendere la suindicata autorizzazione.
Nello specifico l’impiego di un atleta straniero prima che sia stata ricevuta la indicata autorizzazione costituisce ipotesi di “utilizzo di calciatore in posizione irregolare”. Ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva ”la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”.
Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)
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