Il dirigente di una associazione sportiva dilettantistica accompagna in trasferta la squadra con lo staff. Per pranzo decidono di fermarsi in un ristorante. Nell’occasione il dirigente accompagnatore paga il conto pari ad € 580,00 in contanti. Ebbene questo rappresenta un grave rischio per il sodalizio. Esiste, infatti, un preciso limite entro cui le associazioni sportive possono effettuare pagamenti in contanti. La squadra può, pertanto, correre seri pericoli nel caso in cui non si riuscisse a tracciare tale pagamento.
La situazione descritta rappresenta un episodio classico della vita di una piccola associazione sportiva. È, infatti, usuale che un sodalizio sportivo in trasferta consumi il pasto con lo staff in un ristorante. Spesso, purtroppo, il responsabile del gruppo, nel caso specifico il dirigente accompagnatore, paga in contanti senza, tuttavia, considerare che la normativa di settore pone precisi limiti.
L’art. 25 della L. 133/1999 introduce, infatti, al quinto comma, specifiche regole per gli incassi ed i pagamenti effettuati dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche.
La disposizione considera ogni tipo di transazione, sia in uscita che in entrata dei sodalizi sportivi dilettantistici. La normativa non fa distinzione tra pagamenti ed incassi o per l’oggetto della transazione. Si comprende, dunque, che rientra nell’ambito di applicazione della normativa il flusso di moneta scaturito da qualsiasi tipo di rapporto intrattenuto dalla associazione. Ovviamente rientra tra i cosidetti flussi di cassa anche il rimborso spese versato a favore dell’atleta!
I soggetti destinatari dell’obbligo sono, peraltro, tutti i soggetti che ruotano intorno all’ordinamento sportivo, quindi, non solo le società e le associazioni sportive ma anche il C.O.N.I., gli enti di promozione sportiva e le Federazioni.
A tal proposito è bene ricordare che tra le società e le associazioni sportive vanno ricomprese sia quelle che beneficiano del regime fiscale previsto dalla L. 398/1991 che quelle che hanno regimi fiscali differenti. La precisazione è necessaria perché è assai diffusa la convinzione che l’obbligo valga solo per le prime.
La legge citata statuisce che ogni entrata ed ogni uscita delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, superiore al € 516,46, deve individuare sia il soggetto erogante che quello percipiente.
Sono, dunque, ammissibili pagamenti ed incassi superiori a tale importo esclusivamente se effettuati attraverso bollettini di conto corrente postale, bonifici bancari, assegni bancari non trasferibili, bancomat e carta di credito.
In caso di inosservanza di tale obbligo, anche una sola volta nel corso dell’anno di imposta, vi è, per conseguenza, la decadenza dai benefici della L. 398/1991, per i soggetti che ne fruiscono, ed una sanzione pecuniaria. Al di là della sanzione pecuniaria è il caso di sottolineare che per un’associazione sportiva perdere i benefici fiscali a causa di una mera disattenzione potrebbe comportare conseguenze assai gravi.
Perché una spesa sostenuta per l’attività sociale venga considerata come costo imputabile a bilancio è necessario che la stessa sia riconducibile all’associazione, quindi tracciabile. Questo risultato si ottiene immediatamente quando la spesa è certificata da una fattura o da una ricevuta purchè entrambe sono intestate all’associazione.
Uno scontrino non presenta alcun riferimento ai soggetti coinvolti nella transazione; risulterà, pertanto, difficile se non impossibile dimostrare il collegamento diretto esistente tra la spesa sostenuta e l’associazione. Un assegno ovviamente non trasferibile è sicuramente un buon strumento per fornire questa prova in caso di eventuale controllo, così come ogni altro metodo di pagamento tracciato e, dunque, non in contanti.
Come riferito non è, tuttavia, sempre necessario effettuare pagamenti tramite assegni, tuttavia, il limite cui prestare attenzione come si è detto è quello previsto dall’art. 25 della L. 133/1999 dei € 516,54: in questo caso non si può utilizzare moneta contante ma modalità di pagamento che assicurino la tracciabilità delle somme.
Molti sono i dirigenti che, per mancata conoscenza della normativa, incorrono in questo errore senza, purtroppo, considerare il rischio che fanno correre al loro sodalizio.
Il giro di moneta è sempre lo stesso: denaro ricevuto dallo sponsor di turno girato a favore dei giocatori. Questo movimento deve, tuttavia, poter essere dettagliatamente tracciato dalle autorità al fine di evitare “equivoci” ed incappare in pesanti sanzioni.
È bene, dunque, evitare disattenzioni di questo tipo considerato anche che la normativa non prevede limiti di tolleranza. Quella che all’apparenza può sembrare una differenza di piccola entità può, in realtà, determinare conseguenze tragiche, tali da condizionare l’esistenza stessa dell’associazione.
Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)
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