Molti non hanno ben chiaro come si struttura il rapporto tra un giovane atleta e la rispettiva società calcistica dilettantistica. Si sente parlare di vincolo e tesseramento senza che, spesso, si capisca un granchè. In questo articolo cercheremo di dare un pò di ordine e chiarezza ai concetti chiave.
La questione vincolo sportivo relativamente agli atleti dilettanti attanaglia, oggi più che mai, buona parte degli esperti del settore. In primo luogo è bene sottolineare che a livello legislativo non esiste una nozione di attività dilettantistica, la stessa viene, infatti, desunta a contrario dalla individuazione di quell’attività definita come professionistica.
Gli unici tentativi per individuare una definizione formale di attività dilettantistica trovano sede nella normativa delle singole federazioni. Risulta per questo necessaria la predisposizione di una legge ad hoc considerato che l’esistenza di un vuoto normativo di tale entità ha creato, nel tempo, una zona franca vittima dell’astuzia di molti.
Ritornando all’argomento il vincolo sportivo rappresenta il contratto associativo stipulato tra una associazione, regolarmente affiliata alla federazione di riferimento, ed un giocatore dilettante tesserato alla medesima federazione. Il tesseramento, invece, rappresenta il rapporto che si viene ad instaurare tra l’atleta e la Federazione di riferimento della disciplina praticata. In realtà il rapporto instaurato tra l’atleta e l’Associazione non può ritenersi solo di natura associativa in quanto viene a presentarsi anche uno scambio reciproco di prestazioni (rapporto di natura “sinallagmatica”): l’associazione utilizza l’atleta per perseguire i propri fini ed nello stesso tempo offre all’atleta la possibilità di esercitare l’attività sportiva.
Tale vincolo nei dilettanti si caratterizzava fino al 2003 come un legame praticamente perpetuo e senza possibilità di essere sciolto, se non con il consenso della società di appartenenza. Un vincolo di tale consistenza trovava la sua motivazione nella volontà di non disperdere il patrimonio sociale del sodalizio sportivo che, costituito dagli atleti tesserati, rappresentava l’unica fonte di sostegno dell’attività agonistica delle stesse. Per tale motivo numerosi sono stati i tentativi di giustificare l’esistenza e la conservazione di tale istituto.
Entrando nel tema focale di questo articolo può certo sostenersi che il diritto degli atleti italiani di svolgere una attività agonistica, seppur dilettantistica, veniva, e in parte viene tuttora, compromessa sensibilmente proprio dall’istituto del vincolo sportivo. La società era l’unico soggetto del rapporto ad avere la facoltà di concedere lo scioglimento di tale legame a meno che l’atleta non decidesse di rinunciare al tesseramento con la Federazione. In sostanza per l’atleta di turno il trasferimento presso un altra società risultava impossibile, limitando in questo modo la possibilità di concorrenza fra le società sportive.
Con una disposizione del 2004, il Consiglio Nazionale del Coni invitava, finalmente, le Federazioni a disciplinare più ragionevolmente la questione. Tale invito, pur se con molte frizioni, veniva tradotto, dalle singole Federazioni, con l’introduzione del raggiungimento di una certa età come limite alla durata del vincolo. A titolo esemplicativo la Figc decideva di porre al 25° anno di età tale limite. Nell’articolo 32 delle N.O.I.F. viene infatti stabilito che i calciatori dal 14° anno di età posso mutare il loro status in “giovani dilettanti” vincolandosi però sino al termine della stagione entro la quale abbiano compiuto il 25° anno di età.
Col raggiungimento dell’età stabilita dalla singola Federazione di appartenenza l’atleta può adesso automaticamente svincolarsi dal proprio club. In sostanza, per il giovane minore di 25 anni il vincolo ed l’accordo economico non hanno la medesima durata atteso che, pur non potendo firmare un accordo di durata superiore ad un anno, lo stesso sarà legato al medesimo sodalizio sportivo fino al compimento del 25° anno di vita per effetto del vincolo sportivo. Col compimento dei 25 anni la durata dell’accordo e del vincolo coincideranno permettendo al giocatore di decidere, con libertà, dove accasarsi. In realtà l’introduzione del limite anagrafico non ha poi così tanto cambiato le cose.
L’atleta dilettante è, tuttora, inderogabilmente legato ad un club per tutto l’arco della sua formazione atletica e mentale condizionandone, senza dubbio, la sua carriera. Le problematiche, dunque, connesse al vincolo sportivo di natura dilettantistica non trovano tuttora una soluzione anche se l’istituto deve ritenersi nullo poichè in contrasto col principio costituzionale secondo il quale l’esercizio dell’attività sportiva è libero; nonchè col diritto garantito dall’art. 18 cost. che attribuisce all’associato il potere di recedere dall’ente cui è legato. Sembra quasi che le Federazioni sportive nazionali non riconoscano il potere della legge statale nei propri confronti lasciando intendere un principio secondo il quale non sia lo sport a doversi adattare alle leggi dello Stato ma piuttosto le leggi debbano seguire lo sport nelle sue continue trasformazioni.
Tutto ciò avviene con la complicità, neanche tanto mistificata, delle società sportive; le stesse hanno un forte interesse economico a lucrare sui movimenti dei cartellini di tesseramento che spesso rappresentano buona parte dei loro ricavi. Risulta, pertanto, necessaria, a parer di chi scrive, la verifica della conformità della vigente normativa adottata dalla FIGC anche alla luce del diritto comunitario, con specifico riguardo alla libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori, nonché del diritto della concorrenza.
>Avv. Cristian Zambrini (www.studiolegalezambrini.it)
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